CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 19170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22084/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del controricorso -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE CASTROVILLARI n. 3589/2018 depositato il 14/06/2019. Pagina2di 7 - RGN 22084 /20 1 9 estensore cons. m.ferro Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il DECRETO di TRIBUNALE CASTROVILLARI n. 3589/2018 depositato il 14/06/2019 che ha accoltol’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] , già dipendentedella fallita, avverso il decreto d i esecutività dello stato passivo, così ammettendo in v ia piena, col privilegio ex art. 2751bis co.1 n. c.c. , i creditivantati dall’opponente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, differenzeretributive e TFR ; 2. il tribunale ha premesso che : a) Novelli aveva promosso dinanzi al giudice del lavoro di Terni una causa per contestare la legittimità del suo licenziamento, chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca ancora in bonis,anche al pagamento dei crediti di cui ai titoli menzionati; b) a segui to della dichiarazione di fallimento della società, l’opponente aveva rinunciato alla domanda di condanna e richiesto l’ammissione al passivo dei crediti in questione;c)il g.d. ne aveva disposto l’ammissione con riserva, all’esito della decisionedel giud ice del lavoro; d) l’opponente sosteneva che, nel rispetto del discrimencognitorio del giudice del lavoro e di quello fallimentare, il secondo sarebbedovuto entrare nel merito della domanda , accertando an e quantum delle pretese ; e ) il curatore del Falli mento si era costituito contestando i conteggi del creditore , aveva eccepito l’inammissibilità della domanda inerente il credito da indennità sostituiva di preavviso, poiché dipendente dall’accertamento dell’illegittimità del licenziamento , e aveva concluso per l’integralerigetto dell’opposizione; 3. il tribunale ha quindi ritenuto che: a) d oveva escludersi la natura condizionale dei crediti in contestazione , non devoluti all’accertamento del giudicedel lavoro, posto che la stessa indennità sostituti va del preavviso, a differenzadi quella supplementare ex art. 19 CCNL dei dirigenti di aziende industriali,prescinde dall’eventuale illegittimità del licenziamento e spetta al lavoratore quando il datore, come nel caso, fuori dalla giusta causa, sia recedutodal contratto a tempo indeterminato senza preavviso; b)i crediti non Pagina3di 7 - RGN 22084 /20 1 9 estensore cons. m.ferro potevano ritenersi condizionati neppure ai sensi dell’art. 96 comma 2 n. 3 l.fall.,difettando nella specie una sentenza, non ancora passata in giudicato, cheavesse pronunciato sugl i stessi prima della dichiarazione di fallimento; c) stanteil principio di tipicità della riserva ex art. 96 cit. ., quella apposta dal g.d., non assimilabile a nessuno dei casi contemplati nella norma, d oveva considerarsiatipica e dunque come non apposta; d) il Fallimento non aveva propostotempestiva opposizione ex art.98 co.2 l.f. avverso l’ammissione, sia pure con riserva, dei crediti di Novelli e non poteva perciò contestarne la sussistenza,nell’an o nel quantum , per la prima volta in sede di costitu zione nelgiudizio di opposizione ; 4. il ricorrente c ensura il decreto con sei motiv i di ricorso , cui resiste Novellicon controricorso ; entrambe le parti hanno depositato memoria . Consideratoche: 1. con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione de gli artt. 55 co.3e 96 co.2 l.f. , avendo il tribunale ritenuto quale atipica una riserva di ammissioneal passivo invece tipica , trattandosi di un caso rientrante tra i crediti condizionati all’esito di altro giudizio pendente e dunque, al più , esprimenteun esempio di riserva erroneamente apposta , tant’è che lo stesso g.d.aveva ammesso con riserva anche il credito per indennità supplementare (correttamente collegandolo al giudizio esterno sulla legittimità del licenziamento); 2. con il secondo motivo s i denuncia l a violazione dell’art.99 l.f. e dell’art.112 c.p.c. , avendo il tribunale omesso di esaminare nel merito le pretesecreditorie di Novelli nonostante le contestazioni della curate la , posto chel’ammissione al passivo con riserva di un credito condiz i onale non implica alcunadelibazione favorevole sulla sua esistenza; 3. con i l terzo motivo si invoca la violazione dell’art. 96 co.2 l.f. e 98 l.f., avendoil decreto , in erronea applicazione anche degli artt. 99 co.7 l.f. e 336 e s s. c.p.c. , mancato di esaminare la domanda di credito alla luce delle eccezioni ritualmente introdotte dal curatore costituito , non essendo necessario che questi si opponesse in via autonoma all ’ammissione con Pagina4di 7 - RGN 22084 /20 1 9 estensore cons. m.ferro riserva,non conten en do essa alcuna delibazione favorevole del credito e non appartenendol’impugnazione all’appello , dato che l’ammissione con riserva svolge funzione cautelare ed opera come prenotazione in vista degli accantonamenti; 4. con il quarto motivo il decreto è censurato di nullità, insieme al procedimento, per violazione degli artt.100 c.p.c., 96 co.3 n.1, 98, 113bis l.f., per aver il tribunale erroneamente ritenuto che il curatore avesse un interessegiuridicamente apprezzabile a proporre l’impugn azione, al fine di ottenereuna modifica della statuizione del giudice delegato; 5. con il quinto motivo si deduce, ai sensi de l n.4 del co.1 art.360 c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c., avendo il tribunale trascurato che l’opponente non si era limitato a chiedere la rimozione della riserva, ma aveva chiesto pronunciarsi nel merito sul credito , accertamento invece mancato; 6. con il sesto motivo s i denuncia la violazione degli artt.55 co.3 e 96 co.2l.f., posto che il decreto ha comunque trascurato la comp atibilità della riservacosì apposta con il deferimento del merito della domanda di credito al giudice del lavoro , secondo una nozione aggiornata di condizionalità , valutatoche il giudice delegato nessuna decisione interinale avrebbe potuto nelfrattempo assumere ; 7. i motivi, di opportuna trattazione congiunta perché connessi , sono infondati; 8. il ricorrente, avversando tra le altre la ratio decidendi circa l’improprietà della sede in cui le contestazioni di merito sono state recate versola domanda di ammissione del credito (pag.8 decreto), omette di tener conto che, in realtà, l’interesse a rimuovere l’originario provvedimento del giudice delegato sussiste va , già all’epoca della formazione dello stato passivo,per entrambe le parti ; 9. le osservazioni svolte in sede di verifica dal curatore per contestare le pretese di Novelli risultano sopravanzate ( rectius , non riprese) nel provvedimento di ammissione , c ol quale il giudice delegato al fallimento, proprioapponendo la riserva , ha implicitamente riconosc iuto di non essere Pagina5di 7 - RGN 22084 /20 1 9 estensore cons. m.ferro deputato all’accertamento dell’effettiva debenza dei crediti da indennità sostitutiva del preavviso, differenze retributive e TFR insinuati dall’ex dipendente della fallita, dovendo in ordine ad essi rimette rsi (in termini autovincolanti) alla decisione del giudice del lavoro : in quel segmento di pronunciapuò dunque dirsi pienamente sussistente l’interesse della curatela, autonomoe pieno ai sensi degli artt.100 c.p.c. e 98 - 99 l.f., a rimuovere il provvedimento,in quanto già ammissivo della pretesa e, di fatto, attributivo (perle tre voci menzionate) di una ‘competenza funzionale’ esterna alla sede fallimentare che ben potev a essere contestata ( in base a ll’indirizzo , sulla ripartizionedel rito, per cui spetta « al tribunale fallimentare la cognizione di tuttele controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzanoper una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammessoalla procedura » (Cass. 41586/2021, 30512/2021) ; 10.la pronuncia ammissiva nei termini descritti , infatti, non consiste, per la massa fallimentare, in un mero peso organizzativo connesso agli accantonamenti,posto che lo stesso art.113 l.f. , imponendo il deposito e le trattenute delle quote riferite alle ammissioni con riserva , già implica una finalizzazione possibile al di fuori dei riparti ordinari e dunque una reale incidenzadistributiva, oltretutto senza distinguere (al co.1 n.1) la tipologia dellariserva; tant’è che, va ricordato, il successivo art.113 bis l.f. collega lo scioglimento della riserva , con i l sopraggiungere dell’evento cui essa era subordinata,proprio alla stabilizzazione dell ’esito positivo della domanda che cosìdeve intendersi accolta definitivamente ; 11.l’esito decisorio fuoriuscito dalla verifica dei crediti ( l’ammissione al passivo sottoposta all’esito di altro giudizio ) ha dunque effettivamente integrato una pronuncia anche concretamente sfavorevole alla massa dei creditori,sia in quanto tributari a di un’opzione accertativ a del merito della pretesaaffidata ad un altro giudice ( per un procedimento ed una statuizione, extraconcorsuali,cui la massa dei creditori soggiace) , sia in quanto ulteriore e più avanzata rispetto alle contestazioni su an e quantum , all’evidenza assorbite proprio dal tenore inequivocamente ammissivo del credito : ne derivache le eccezioni svolte dal curatore nel la sola sede della comparsa di Pagina6di 7 - RGN 22084 /20 1 9 estensore cons. m.ferro costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore,non possono che avere come obiettivo massimo e al più, la difesa di quel provvedimento e non la sua rimozione , non potendo, per contro, l’organo della procedur a pretendere che, in difetto di una sua specifica impugnazione, i crediti ammessi per errore con riserva dal g.d. possano essere oggetto di una delibazione d’ufficio, in ordine alla loro effettiva sussistenzao al loro esatto ammontare, da parte del tribun ale; 12.così come, infatti, nella disciplina conseguente a i d.lgs. n.5 del 2006 e169 del 2007, è maturato l’indirizzo preclusivo, nella sede dell’opposizione allo stato passivo, della possibilità per il curatore di un’impugnazione incidentale (da ultimo Cass. 3147/2023 , sulla scia di Cass. 24489/2016) altrettantocoerente è la valorizzazione doverosa di un’autonoma e rituale opposizioneallo stato passivo da parte del curatore che intenda rimuovere il provvedimento ammissivo, in tutto o in parte, d ella pretesa insinuata ; né appare distinguibile, per quanto detto, l’ammissione parziale nel quantum rispettoalla ammissione con riserva ; 13.l’esclusività del foro concorsuale ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. rendeva d’altro canto evidente che, con la dichiarazione di fallimento, le domandedi condanna avanzate da Novelli dinanzi al giudice del lavoro per il pagamentodei crediti non dipendent i dall’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, erano divenute improcedibili: ciò che giustificava, per un verso,l’interesse del creditore a rimuovere la riserva, come formula di non immediatae definitiva ammissione al passivo di tali crediti, e , per l’altro, l’interessedel curatore - per quanto detto - a conseguire, più radicalmente, la nonammissione del credito, nemmeno con riserva, ciascuna parte, tuttavia, essendoonerata di azionare la rispettiva impugnazione nei termini tempestivi rispettoall’unico decreto del giudice delegato; 14.va infine ricordato che, per pacifico indirizzo di legittimità, la riserva «inquanto atipica ed estranea alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 96l.fall., anche qualora sia disposta dal giudice, va consid erata come non apposta, dovendosi intendere il provvedimento giudiziale come di accoglimento pieno del diritto fatto valere » (Cass. 20191/2017) , mentre Pagina7di 7 - RGN 22084 /20 1 9 estensore cons. m.ferro «l’ammissionecon riserva ex art. 96 legge fall. riguarda i diritti condizionati enon anche le azioni, non potendo la domanda principale essere subordinata all'esitodi una identica domanda proposta in altra sede » (Cass. 7297/2015); nederiva, anche per questa via, che correttamente il ricorrente ha utilizzato lostrumento dell’opposizione allo stato passiv o per la rimozione della riserva appostaall’ammissione del credito, mentre la curatela non era abilitata, con lamera costituzione in quel giudizio, ad una domanda eccedente rispetto al la richiestadell’opponente, cioè ad impegnare il giudice, oltre alla disputa sulla legittimitàdell’apposizione della riserva, altresì sul merito del credito, tema estraneoallo strumento attivato ex artt.98 - 99 l.f. . 15.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese , chesi liquida no in dispositivo ; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti peril cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. laCorte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento, liquidate in euro 8.000 , oltre ad euro 200 per esborsi, nonchérimborso forfettario e accessori come per legg