Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 35492/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 'VILLONI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 cod. pen. ed alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti, entrambi riguardanti la contravvenzione in addebito, risultano improponibili in quanto non devoluti con l'atto di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2022 Il consigli etn.ore [OSCURATO:PERSONA] !-nte Orlarydo,V II n Anna 7scuolo E.) [OSCURATO:PERSONA]\ECEU_ERIA 2 S T 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 'VILLONI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 cod. pen. ed alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti, entrambi riguardanti la contravvenzione in addebito, risultano improponibili in quanto non devoluti con l'atto di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigli etn.ore [OSCURATO:PERSONA] !-nte Orlarydo,V II n Anna 7scuolo E.) [OSCURATO:PERSONA]\ECEU_ERIA 2 S T 2022
Sentenza Cassazione n. 35492/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris