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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21839/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 334, secondo comma, cod. pen. e 192 cod. proc. pen. il vizio della motivazione Sul punto; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e disattese congruamente e con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo, volto a censurare la violazione dell'art.133 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione, inammissibile al giudizio di legittimità, a rivalutare il merito della determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 3 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 334, secondo comma, cod. pen. e 192 cod. proc. pen. il vizio della motivazione Sul punto; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e disattese congruamente e con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo, volto a censurare la violazione dell'art.133 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione, inammissibile al giudizio di legittimità, a rivalutare il merito della determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 3 april
Sentenza Cassazione n. 21839/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris