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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 21407/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere illecitamente detenuto un fucile da caccia a canne mozze di provenienza furtiva ed un modesto quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina; che, con il ricorso per cassazione, Loporcaro lamenta che la Corte di appello abbia disatteso le doglianze da lui articolate in punto di trattamento sanzionatorio; ritenuto che egli reitera, in sede di legittimità, censure che, già avanzate nella competente sede di merito, sono state disattese dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che i giudici di merito hanno ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si imponga in ragione delle modalità del fatto in contestazione, della genericità dell'ammissione degli addebiti e dell'assenza di elementi valorizzabili nella prospettiva indicata, laddove in senso contrario milita, invece, la pendenza, a carico dell'imputato, di ulteriore procedimento penale; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita, nel porre l'accento sulla condizione di formale incensuratezza e sull'atteggiamento collaborativo serbato all'atto del patito controllo, un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali; che, al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); che, allo stesso modo, incensurabile è la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, motivata in ragione dell'eterogeneità degli interessi illeciti dell'imputato e dell'insofferenza da lui palesata per le prescrizioni impostegli a seguito dell'avvio del procedimento penale, ciò che ha orientato anche la determinazione degli aumenti per la continuazione; che pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] puccio bet: DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere illecitamente detenuto un fucile da caccia a canne mozze di provenienza furtiva ed un modesto quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina; che, con il ricorso per cassazione, Loporcaro lamenta che la Corte di appello abbia disatteso le doglianze da lui articolate in punto di trattamento sanzionatorio; ritenuto che egli reitera, in sede di legittimità, censure che, già avanzate nella competente sede di merito, sono state disattese dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che i giudici di merito hanno ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si imponga in ragione delle modalità del fatto in contestazione, della genericità dell'ammissione degli addebiti e dell'assenza di elementi valorizzabili nella prospettiva indicata, laddove in senso contrario milita, invece, la pendenza, a carico dell'imputato, di ulteriore procedimento penale; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita, nel porre l'accento sulla condizione di formale incensuratezza e sull'atteggiamento collaborativo serbato all'atto del patito controllo, un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali; che, al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); che, allo stesso modo, incensurabile è la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, motivata in ragione dell'eterogeneità degli interessi illeciti dell'imputato e dell'insofferenza da lui palesata per le prescrizioni impostegli a seguito dell'avvio del procedimento penale, ciò che ha orientato anche la determinazione degli aumenti per la continuazione; che pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] puccio bet: DEPOSITATO
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