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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29041/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 4/7/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro trecentotrentaquattro di multa per i reati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. e per omessa o contraddittoria motivazione.

Evidenzia che ha errato la Corte territoriale nel respingere l'istanza difensiva di condizionare il rito abbreviato all'escussione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], così confermando la decisione del giudice di primo grado, atteso che l'escussione del teste era necessaria per chiarire le plurime contraddizioni in cui era incorso e che non avrebbe inciso sulle esigenze di economia processuale. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 24 Cost. e per omessa o contraddittoria motivazione.

Si duole, in particolare, del mancato rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del Conte, impossibilitato a partecipare perché al secondo giorno di lavoro e della mancata motivazione sul punto. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen. per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento psicologico.

Rileva che le dichiarazioni delle persone offese confliggono tra loro e, prima ancora, quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] sono tra loro in contraddizione su plurimi punti della ricostruzione della vicenda per cui si procede, a partire dalla sua genesi; che l'odierno ricorrente ha avuto un ruolo passivo nei fatti in contestazione e che nella fase finale, quando unitamente ai coimputati si trovava sotto casa delle persone offese, ebbe addirittura a trattenere [OSCURATO:PERSONA], che stava aggredendo [OSCURATO:PERSONA] e suo padre Angelo; che il Conte non poteva immaginare che la situazione sarebbe degenerata, sfociando in una illecita richiesta di denaro, in quanto il gruppo di giovani di cui faceva parte si era portato presso l'abitazione del Ferrucci per tutt'altri motivi; che fu il Barletta ad intimare all'odierno ricorrente di entrare con [OSCURATO:PERSONA] all'interno della banca per controllare che prelevasse la somma di denaro richiesta con il bancomat; che ciò il Conte fece per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. 2.3 Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 133 e 110 cod. pen. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al quantum della pena.

Evidenzia che l'aumento di pena per la continuazione è eccessivo, anche in considerazione del ruolo svolto dal Conte nella vicenda oggetto di scrutinio e che sulla relativa doglianza la Corte territoriale ha sostanzialmente omesso ogni motivazione; che non è dato sapere perché non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche; che non trova giustificazione la circostanza per cui il ricorrente ha ricevuto lo stesso trattamento sanzionatorio che è stato riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha avuto un ruolo certamente di maggior rilievo.2.4 In data 6/6/23 è pervenuta dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze, superata dalla presenza del sostituto processuale, che ha concluso in udienza riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo.

In particolare, risulta dalla sentenza di primo grado che il Conte aveva chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato condizionato all'escussione di [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, al giudizio abbreviato semplice: tale ultima istanza gli ha precluso ogni contestazione successiva.

Sul punto, invero, il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene preclusa all'imputato che - dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco" - la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo in limine litis , ai sensi dell'ad 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sezione 2, n. 13368 del 27/2/2020, Ruggiero, Rv. 278826 - 01; Sezione 1, n. 37244 del 13/11/2013, A., Rv. 260532 - 01; Sezione 3, n. 27183 del 5/6/2009, F., Rv. 248477 - 01).

In proposito è stato convincentemente argomentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 44711 del 27/10/2004, Wajid (Rv. 229174 - 01), «il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna.

Ne consegue che il giudice dibattimentale, il quale abbia respinto in limine la richiesta di accesso al rito abbreviato "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta - in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'ad. 442 cod. proc. pen., se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare».

Chiarivano le Sezioni Unite che poteva parlarsi «di violazione dei criteri legali di quantificazione della pena solo quando la preclusione del rito fosse dipesa dall'erronea deliberazione del giudice e non dall'inerzia del soggetto cui la legge rimette in via esclusiva la possibilità di attivare il procedimento speciale, cosicché, nel caso in cui l'imputato non rinnova in limine litis una richiesta già respinta dal giudice 3 preliminare, non può farsi più questione della eventuale erroneità del provvedimento reiettivo».

A tale mancato rinnovo della richiesta deve equipararsi la "opzione" per il rito abbreviato secco, con rinuncia, quindi, a quello condizionato.

In presenza di tale scelta, dunque, l'imputato non può più lamentare l'illegittimo rigetto della richiesta di integrazione probatoria. 1.2 Palesemente infondato e, dunque, inammissibile è anche il secondo • motivo.

Correttamente i giudici di merito hanno rilevato, innanzitutto, l'intempestività della richiesta di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed hanno poi motivato sulla natura dell'impedimento dedotto, che non comportava l'assoluta impossibilità di presenziare all'udienza, atteso che la mancata partecipazione è dipesa piuttosto da una scelta del Conte. 1.3 II terzo motivo è inammissibile, perché non consentito dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limita a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per le indagini preliminari sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocull', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).

Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, le risposte ai motivi di ricorso si rinvengano in entrambe le sentenze.

Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti, invero, risulta che i giudici di merito hanno ritenuto la piena e consapevole partecipazione del Conte al tentativo di estorsione ed alle lesioni personali ad esso connesse dal sostanziale incrocio delle dichiarazioni accusatorie delle due persone offese, dalla circostanza non contestata della volontaria presenza del ricorrente in tutte le fasi della vicenda in esame e in ultimo dall'accompagnamento della persona offesa al bancomat per controllare che prelevasse la cifra illecitamente richiesta, anche questo dato pacifico.

In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie siano configurabili entrambi i reati ascritti al Conte, dichiarando di non condividerlo.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).

Peraltro, il motivo è inammissibile anche perché aspecifico, atteso che è reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01) 1.4 Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale motivato a pagina 15 dell'impugnata sentenza.

Peraltro, il giudice di prime cure ha determinato la pena base attestandosi intorno al minimo edittale ed ha concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti.

In altri termini, allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 4/7/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro trecentotrentaquattro di multa per i reati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate in concorso. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. e per omessa o contraddittoria motivazione. Evidenzia che ha errato la Corte territoriale nel respingere l'istanza difensiva di condizionare il rito abbreviato all'escussione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], così confermando la decisione del giudice di primo grado, atteso che l'escussione del teste era necessaria per chiarire le plurime contraddizioni in cui era incorso e che non avrebbe inciso sulle esigenze di economia processuale. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 24 Cost. e per omessa o contraddittoria motivazione. Si duole, in particolare, del mancato rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del Conte, impossibilitato a partecipare perché al secondo giorno di lavoro e della mancata motivazione sul punto. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento psicologico. Rileva che le dichiarazioni delle persone offese confliggono tra loro e, prima ancora, quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] sono tra loro in contraddizione su plurimi punti della ricostruzione della vicenda per cui si procede, a partire dalla sua genesi; che l'odierno ricorrente ha avuto un ruolo passivo nei fatti in contestazione e che nella fase finale, quando unitamente ai coimputati si trovava sotto casa delle persone offese, ebbe addirittura a trattenere [OSCURATO:PERSONA], che stava aggredendo [OSCURATO:PERSONA] e suo padre Angelo; che il Conte non poteva immaginare che la situazione sarebbe degenerata, sfociando in una illecita richiesta di denaro, in quanto il gruppo di giovani di cui faceva parte si era portato presso l'abitazione del Ferrucci per tutt'altri motivi; che fu il Barletta ad intimare all'odierno ricorrente di entrare con [OSCURATO:PERSONA] all'interno della banca per controllare che prelevasse la somma di denaro richiesta con il bancomat; che ciò il Conte fece per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. 2.3 Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 133 e 110 cod. pen. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al quantum della pena. Evidenzia che l'aumento di pena per la continuazione è eccessivo, anche in considerazione del ruolo svolto dal Conte nella vicenda oggetto di scrutinio e che sulla relativa doglianza la Corte territoriale ha sostanzialmente omesso ogni motivazione; che non è dato sapere perché non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche; che non trova giustificazione la circostanza per cui il ricorrente ha ricevuto lo stesso trattamento sanzionatorio che è stato riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha avuto un ruolo certamente di maggior rilievo.2.4 In data 6/6/23 è pervenuta dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze, superata dalla presenza del sostituto processuale, che ha concluso in udienza riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo. In particolare, risulta dalla sentenza di primo grado che il Conte aveva chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato condizionato all'escussione di [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, al giudizio abbreviato semplice: tale ultima istanza gli ha precluso ogni contestazione successiva. Sul punto, invero, il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene preclusa all'imputato che - dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco" - la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo in limine litis , ai sensi dell'ad 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sezione 2, n. 13368 del 27/2/2020, Ruggiero, Rv. 278826 - 01; Sezione 1, n. 37244 del 13/11/2013, A., Rv. 260532 - 01; Sezione 3, n. 27183 del 5/6/2009, F., Rv. 248477 - 01). In proposito è stato convincentemente argomentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 44711 del 27/10/2004, Wajid (Rv. 229174 - 01), «il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice dibattimentale, il quale abbia respinto in limine la richiesta di accesso al rito abbreviato "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta - in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'ad. 442 cod. proc. pen., se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare». Chiarivano le Sezioni Unite che poteva parlarsi «di violazione dei criteri legali di quantificazione della pena solo quando la preclusione del rito fosse dipesa dall'erronea deliberazione del giudice e non dall'inerzia del soggetto cui la legge rimette in via esclusiva la possibilità di attivare il procedimento speciale, cosicché, nel caso in cui l'imputato non rinnova in limine litis una richiesta già respinta dal giudice 3 preliminare, non può farsi più questione della eventuale erroneità del provvedimento reiettivo». A tale mancato rinnovo della richiesta deve equipararsi la "opzione" per il rito abbreviato secco, con rinuncia, quindi, a quello condizionato. In presenza di tale scelta, dunque, l'imputato non può più lamentare l'illegittimo rigetto della richiesta di integrazione probatoria. 1.2 Palesemente infondato e, dunque, inammissibile è anche il secondo • motivo. Correttamente i giudici di merito hanno rilevato, innanzitutto, l'intempestività della richiesta di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed hanno poi motivato sulla natura dell'impedimento dedotto, che non comportava l'assoluta impossibilità di presenziare all'udienza, atteso che la mancata partecipazione è dipesa piuttosto da una scelta del Conte. 1.3 II terzo motivo è inammissibile, perché non consentito dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limita a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per le indagini preliminari sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocull', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, le risposte ai motivi di ricorso si rinvengano in entrambe le sentenze. Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti, invero, risulta che i giudici di merito hanno ritenuto la piena e consapevole partecipazione del Conte al tentativo di estorsione ed alle lesioni personali ad esso connesse dal sostanziale incrocio delle dichiarazioni accusatorie delle due persone offese, dalla circostanza non contestata della volontaria presenza del ricorrente in tutte le fasi della vicenda in esame e in ultimo dall'accompagnamento della persona offesa al bancomat per controllare che prelevasse la cifra illecitamente richiesta, anche questo dato pacifico. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie siano configurabili entrambi i reati ascritti al Conte, dichiarando di non condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Peraltro, il motivo è inammissibile anche perché aspecifico, atteso che è reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01) 1.4 Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale motivato a pagina 15 dell'impugnata sentenza. Peraltro, il giudice di prime cure ha determinato la pena base attestandosi intorno al minimo edittale ed ha concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti. In altri termini, allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Sentenza Cassazione n. 29041/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris