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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16014/2026

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udio in Roma, via Seneca n. 34, ha elettodomicilio;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 31 in Roma, in personadel suo amministratore pro – tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via PaoloMercuri n. 8, ha eletto domicilio;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18006/2019,pubblicata il 24 settembre 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, secondo periodo,c.p.c., che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, terzo periodo,c.p.c.1.– Con decreto ingiuntivo n. 18414/2011, depositato l’11ottobre 2011, notificato il 26 ottobre 2011, a fronte di ricorsomonitorio depositato il 29 settembre 2011, il Giudice di Pace diRoma intimava il pagamento, a carico del [OSCURATO:PERSONA] di via degliAppennini n. 31 in Roma e a favore dell’ex amministratoreRoberta Sacco, della somma di euro 4.468,45, a titolo di rimborsodelle anticipazioni sostenute durante il proprio mandato acopertura di uno “sbilancio di cassa” cagionato dalla mancanza difondi condominiali, come “concordemente accertato”.Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2011, ilCondominio di via degli Appennini n. 31 in Roma proponevaopposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio,eccependo: - la mancanza di alcun accordo sull’importo oggettodell’ingiunzione e, comunque, il difetto di alcun poteredell’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad unriconoscimento di debito; - la mancanza di prova che gli esborsicostituenti “poste passive” del bilancio condominiale fossero statisostenuti dalla Sacco; - l’inadempimento della Sacco ai propriobblighi di amministratore, essendo emerse irregolarità dallaNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026contabilità condominiale, che avrebbero ridotto il credito dell’examministratrice.

Per l’effetto il [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti alGiudice di Pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo chel’opposizione fosse accolta e che il decreto ingiuntivo oppostofosse revocato.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva ilrigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivoopposto, in ragione: - dell’inammissibilità dell’opposizione percarenza di valida procura alle liti, conferita dal suo amministratoresenza l’autorizzazione o la ratifica dell’assemblea condominiale; -dell’inammissibilità dell’opposizione per la nullità della notificadella citazione introduttiva dell’opposizione; - dell’infondatezza,nel merito, dell’opposizione medesima.Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa edera disposto l’ordine di esibizione dei bilanci e degli estratti contorelativi al periodo di gestione del [OSCURATO:PERSONA], a cura dell’opposta.Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 20548/2016,depositata il 15 giugno 2016, accoglieva l’opposizione e revocavail decreto ingiuntivo opposto, condannando l’opposta allarefusione delle spese di lite in favore dell’opponente.2.– Con atto di citazione notificato l’11 novembre 2016,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primecure, lamentando: 1) l’erronea e illegittima motivazione in ordineall’accertamento dell’esistenza di valida procura alle liti, ai finidella proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, conviolazione e falsa applicazione dell’art. 1131 c.c. per mancanza dilegittimazione dell’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] a procedere exse all’opposizione nei confronti dell’ex amministratore senzaNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026autorizzazione o ratifica assembleare della relativa iniziativagiudiziale; 2) l’erronea ed illegittima motivazione in ordineall’accertamento del completamento del procedimentonotificatorio, benché fosse stato omesso l’avviso alla cancelleria;3) l’errata e illegittima motivazione in ordine all’accertamento deifatti storici sottesi alla lite, con l’erronea applicazione del principiodi non contestazione, per avere il [OSCURATO:PERSONA] contestato solo laparte del debito dell’ex amministratore già detratta in sede diricorso per decreto ingiuntivo, ma non la restante parte comerichiesta col provvedimento monitorio, in ragione dell’accordointervenuto sull’entità del credito come documentato dalloscambio di corrispondenza tra l’amministratore in carica e l’examministratore; 4) la violazione delle regole sulla distribuzionedell’onere probatorio, alla stregua dell’esito della provatestimoniale assunta in corso di causa e della parzialeinottemperanza all’ordine di esibizione, con riferimento al bilanciocondominiale dell’anno 2007, anno in cui erano state effettuate leanticipazioni di cui si pretendeva il rimborso; 5) l’errataregolamentazione delle spese di lite.Si costituiva nel giudizio d’impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] di viadegli Appennini n. 31 in Roma, il quale instava per il rigettodell’appello, con la conseguente conferma della sentenzaimpugnata, spiegando appello incidentale con cui si chiedeva lacondanna al risarcimento dei danni procurati per euro 5.000,00.Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Roma, conla sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione principalee dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale e, perl’effetto, confermava la pronuncia appellata.Numero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava perquanto di interesse in questa sede: a) che l’amministratore nonaveva bisogno di autorizzazione, né ratifica alcuna ex art. 1131,secondo comma, c.c. quando fosse stato convenuto in giudizio perqualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, inquanto collegata all’esecuzione del mandato conferito, salvol’obbligo di riferire all’assemblea, ivi compresa l’opposizione aldecreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso neiconfronti del condominio dal terzo creditore, in adempimento diun’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per contodei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibereassembleari, erogare le spese occorrenti ai fini dellamanutenzione delle parti comuni o dell’esercizio dei servizicondominiali; b) che, in ogni caso, nella fattispecie, prima cheintervenisse una pronuncia giudiziale, l’assemblea condominialedel 27 marzo 2017 aveva ratificato la procura conferitadall’amministratore – sia a margine dell’atto di citazione inopposizione introduttivo del giudizio di primo grado, sia in calcealla comparsa di costituzione in appello del 29 marzo 2017 –, coneffetto sanante ex tunc; c) che, quand’anche fosse risultata ladifferenza di cassa (nel senso che le spese avessero superato leentrate), nondimeno, in mancanza della relativa verifica almomento dell’assunzione dell’incarico – che ben avrebbe potutoevidenziare un attivo da cui si fosse, poi, potuto attingere perfronteggiare i successivi esborsi, per i quali non era stata raccoltala necessaria provvista con i contributi dei condomini – e in difettodella prova della provenienza personale del denaro impiegato perl’erogazione avvenuta in nome e per conto del CondominioNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026amministrato, non poteva nemmeno affermarsi la sussistenza delvantato credito al rimborso delle dedotte anticipazioni; d) che,dunque, l’amministratore avrebbe dovuto offrire la prova degliesborsi effettuati mentre i condomini (e quindi il condominio) –che erano tenuti, quali mandanti, a rimborsare le anticipazionidallo stesso effettuate – avrebbero dovuto dimostrare di averadempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ognidiminuzione patrimoniale in proposito subita; senonché, nellafattispecie, era mancata del tutto, tanto l’allegazione dellespecifiche circostanze nelle quali l’ex amministratore assumeva diessersi trovata a dover sostenere delle anticipazioni, quanto ladimostrazione del modo (per lei oneroso) con cui vi avesse fattofronte; e) che la testimonianza raccolta, infatti, a parte ognirilievo sull’attendibilità, non era stata concludente, nel silenziocirca i prelevamenti che la Sacco avrebbe effettuato dai vari conticorrenti, circa la pretesa verifica delle operazioni riportate nel librocassa del 2007, circa l’esistenza o meno di altre operazioni oltre aquelle elencate, circa il dato di partenza, cioè il saldo finale del2006, e circa l’identità dell’importo del disavanzo alla data del 20novembre 2007 e di quello alla data del 29 settembre 2011; f)che, d’altro canto, l’amministratore del condominio non aveva ungenerale potere di spesa, in quanto spettava all’assembleacondominiale il compito generale non solo di approvare il contoconsuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spesesostenute dall’amministratore, con la conseguenza che, in assenzadi una deliberazione dell’assemblea, l’amministratore non potevaesigere il rimborso delle anticipazioni dallo stesso sostenute,appunto perché il credito dell’amministratore non potevaNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026considerarsi liquido, né esigibile, senza un preventivo controllo daparte dell’assemblea; g) che, infine, l’ordine di esibizione,quantunque inizialmente pronunciato, in sede istruttoria, dalGiudice di Pace e reiteratamente invocato in sede di gravame, nonpoteva considerarsi legittimo, siccome rivolto alla genericaacquisizione, con riferimento al periodo di gestione della Sacco, ditutti i bilanci consuntivi ed estratti conto nonché del libro delledeliberazioni assembleari, alla ricerca dell’eventuale prova diquanto asserito dalla cessata amministratrice.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, l’intimato [OSCURATO:PERSONA] di viadegli Appennini n. 31 in Roma.4.– Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioninella memoria depositata, come innanzi trascritte.La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erronea applicazionedegli artt. 1131 c.c. e 75 c.p.c., per avere il Tribunale ritenutoche la procura alle liti potesse essere conferita dal soloamministratore condominiale, senza l’autorizzazione apromuovere il giudizio a cura dell’assemblea condominiale, nésuccessiva ratifica, mentre, nella fattispecie, l’autorizzazione o laratifica assembleare sarebbero state necessarie, con laconseguenza che, in difetto, l’opposizione sarebbe stataNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026inammissibile per carenza di valida procura alle liti, posto che lacopia non autentica di un verbale assembleare del 27 marzo2017, contenente una delibera di ratifica, era stata prodotta solonel giudizio di gravame, e quindi tardivamente, a distanza di circacinque anni e mezzo dall’avvio del giudizio di primo grado.Osserva l’istante che erroneamente sarebbe stata ritenutaidonea alla sanatoria ex tunc una delibera che, ove ancheeffettivamente esistente in rerum natura, avrebbe potuto sanarel’operato dell’amministratore solo se il rilievo del vizio fosse statoofficioso e non fosse pervenuto dalla controparte, come inveceera accaduto nel caso di specie, in cui l’eccezione era stataformulata per la prima volta nella comparsa di costituzione erisposta nel primo grado di giudizio, giacché, in tal caso, l’oneredi sanatoria sarebbe insorto immediatamente, non essendovinecessità di assegnare un termine da parte del giudice, in quantosul rilievo di parte l’avversario era chiamato prima ancora acontraddire.1.1.– Il motivo è infondato.Infatti, l’amministratore di condominio, senza necessità diautorizzazione o ratifica dell’assemblea, può proporre opposizionea decreto ingiuntivo per tutte le controversie che rientrinonell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelleaventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti delcondominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazioneassunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16260 del 03/08/2016; nello stessosenso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 16/01/2023; Sez. 6-2,Numero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ordinanza n. 5448 del 18/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 12525del 21/05/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20136 del 17/08/2017).Per converso, l’opposizione a decreto ingiuntivo spiegatadall’amministratore esige, a pena di inammissibilità, la preventivaautorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in viadi ratifica del suo operato, solo in ordine a una controversiariguardante i crediti contestati del precedente amministratorerevocato, in quanto non rientrante tra quelle per le quali èautonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e1131, primo comma, c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12525 del21/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 31/01/2011; Sez.

U,Sentenza n. 18331 del 06/08/2010; nello stesso senso Cass. Sez.2, Ordinanza n. 29918 del 27/10/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n.23190 del 23/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 21533 del07/10/2020).Nella fattispecie, la pretesa dell’ex amministratore di ottenereil rimborso delle somme anticipate per uno “sbilancio di cassa” –diversamente dalla pretesa di ottenere un compenso suppletivo –ricadeva tra le pretese aventi ad oggetto il pagamento neiconfronti del condominio, a cura del terzo creditore, inadempimento di un’obbligazione assunta dal medesimoamministratore per conto dei partecipanti (sul fatto che ilriconoscimento dei rimborsi pretesi dall’ex amministratore ex art.1720 c.c. rientri tra le attribuzioni dell’amministratore Cass. Sez.2, Ordinanza n. 4179 del 10/02/2023), sicché non esuberava daipoteri dell’amministratore in carica.2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., per avere il Tribunale utilizzatoil documento prodotto dalla parte appellata solo nel giudizio digravame, in violazione del divieto di produzione di documentinuovi in appello (la delibera di ratifica del 27 marzo 2017), conomessa pronuncia su un punto decisivo della controversiaoggetto di discussione tra le parti, posto che era stato obiettatoche tale produzione fosse tardiva e dunque inutilizzabile, senzache il [OSCURATO:PERSONA] avesse dedotto, né dimostrato, di non averpotuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa nonimputabile, tale documento.2.1.– Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.E ciò appunto perché il riconoscimento del credito per speseanticipate dall’ex amministratore rientrava tra i poteridell’amministratore in carica e, dunque, non esigeva alcunaratifica.Per l’effetto, non aveva alcuna rilevanza la delibera di ratificadel 27 marzo 2017, prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] solo con lacostituzione nel giudizio d’appello, a fronte di un’eccezionespiegata già con l’atto di opposizione notificato il 30 novembre2011 avverso il decreto ingiuntivo n. 18414 depositato l’11ottobre 2011, notificato il 26 ottobre 2011.3.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., l’erronea applicazionedell’art. 115 c.p.c., con violazione del principio di noncontestazione, e l’omessa pronuncia su un punto decisivo dellacontroversia oggetto di discussione tra le parti, per avere ilTribunale mancato di tenere conto del fatto che la contestazionedel [OSCURATO:PERSONA] riguardava solo il credito di euro 2.948,94,Numero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026poiché, a fronte dello sbilancio di cassa dovuto alla mancanza difondi comuni per euro 7.348,76, integralmente coperto dalla examministratrice per spirito di corretezza nei confronti delCondominio, provvedendo alle relative anticipazioni a seguitodella diffida di pagamento inviata in data 12 gennaio 2011, si eraaperta una trattativa di bonario componimento tra le parti, aseguito della quale il credito dell’istante era stato concordementeaccertato nel minor importo di euro 4.468,45, per effetto appuntodella detrazione spontanea del controcredito, sicché la differenzatra il conteggio della Sacco e quello del [OSCURATO:PERSONA] non potevaritenersi res litigiosa.4.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1136, 1720 e 2697 c.c. nonché degli artt.112, 113 e 116 c.p.c., con l’omessa pronuncia su un puntodecisivo della controversia, per avere il Tribunale mancato diconsiderare il riconoscimento del debito per l’importo ingiunto,come operato dell’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] opponente aseguito della trattativa tra le parti con la lettera fax del 10 aprile2011, nonostante il mancato raggiungimento dell’accordotransattivo, senza che fosse contestato in giudizio il credito neilimiti dell’importo fatto valere in via ingiuntiva.4.1.– I due motivi – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono infondati.Il Tribunale ha ritenuto, con apprezzamento in fatto checostituisce prerogativa del giudice di merito, che non fosse stataNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026raggiunta la prova del credito relativo al rimborso delleanticipazioni vantato dall’ex amministratore del [OSCURATO:PERSONA].Secondo la sentenza impugnata, non assurge a prova di talecredito né il verbale di passaggio di consegne all’amministratoresubentrante, né la deliberazione assembleare di approvazione delrendiconto consuntivo, in mancanza della relativa verifica almomento dell’assunzione dell’incarico – che ben avrebbe potutoevidenziare un attivo da cui si fosse poi potuto attingere perfronteggiare i successivi esborsi, per i quali non era stata raccoltala necessaria provvista con i contributi dei condomini – e indifetto della prova della provenienza personale del denaroimpiegato per l’erogazione avvenuta in nome e per conto delCondominio amministrato.Cosicché la questione in diritto è stata decisa in modoconforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondocui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero dellesomme anticipate nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulcontratto tipico di amministrazione che intercorre con icondomini, al quale, per quanto non disciplinato nell’art. 1129c.c., si applicano le disposizioni di cui alla sezione I, capo IX,titolo III, libro V, del codice civile, è l’amministratore che, allastregua dell’art. 1720 c.c., deve offrire la prova degli esborsieffettuati, mentre i condomini (e quindi il [OSCURATO:PERSONA]) – chesono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da luieffettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono statefatte, ed a pagargli il compenso, oltre al risarcimentodell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiutoall’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzioneNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5611del 26/02/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20137 del 17/08/2017;Sez. 2, Sentenza n. 7498 del 30/03/2006; nello stesso sensoCass.

Sez. 2, Ordinanza n. 4179 del 10/02/2023; Sez. 6-2,Ordinanza n. 1313 del 17/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n.12931 del 22/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28509 del15/12/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15702 del 23/07/2020; Sez.6-2, Ordinanza n. 5062 del 25/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n.3859 del 17/02/2020).Era dunque l’ex amministratrice [OSCURATO:PERSONA] a doverfornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesadi recupero delle spese sostenute.

Sarebbe spettato, poi,all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gliincassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitivaindicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzotra le rispettive poste contabili avrebbe potuto costituire idoneaprova del debito dei condomini nei confronti del precedenteamministratore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3892 del 14/02/2017;Sez. 2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012).D’altro canto va altresì ribadito, a conferma del ragionamentoseguito dal Tribunale, come l’accettazione da parte del nuovoamministratore della documentazione condominiale consegnataglidal precedente e il verbale di consegna sottoscritto con riguardoalla situazione patrimoniale al momento del subentro gestorio, ecosì pure un pagamento parziale, a titolo di acconto, di unamaggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito neiconfronti dell’ex amministratore da parte dei condomini perl’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive posteNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026contabili, spettando pur sempre all’assemblea l’approvazione delconto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero lavalutazione dell’opportunità delle spese affrontate d’iniziativadell’amministratore.

La sottoscrizione del verbale di consegnadella documentazione, apposta dal nuovo amministratore, nonintegra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominioin relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedenteamministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012).La sentenza impugnata ha comunque negato la valenzaprobatoria della testimonianza resa, nel silenzio circa iprelevamenti che la Sacco avrebbe effettuato dai vari conticorrenti, circa la pretesa verifica delle operazioni riportate nellibro cassa del 2007, circa l’esistenza o meno di altre operazionioltre a quelle elencate, circa il dato di partenza, cioè il saldofinale del 2006, e circa l’identità dell’importo del disavanzo alladata del 20 novembre 2007 e di quello alla data del 29 settembre2011.Né assume valenza probatoria sul punto (quanto all’ordine diesibizione in tesi non evaso) la deliberazione assembleare diapprovazione del rendiconto in ordine alle somme a carico delCondominio da corrispondere all’amministratore cessatodall’incarico.

Anche in proposito questa Corte ha già affermatoche la deliberazione dell’assemblea di condominio, che procedeall’approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi undisavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di riteneredimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stataversata dall’amministratore con denaro proprio, in quanto laNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026ricognizione di debito postula un atto di volizione da partedell’organo collegiale, in relazione a poste passive specificamenteindicate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10153 del 09/05/2011).Pertanto, il ricorso intende piuttosto sollecitare questa Cortea rivalutare la sussistenza della prova, nella contabilitàcondominiale, degli esborsi effettuati e delle attività espletatedall’ex amministratrice, ma tali valutazioni e calcoli costituisconoaccertamenti in fatto demandati al giudice di merito e sonoincensurabili in cassazione, se non sotto il profilo dell’omessoesame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.5.– Con il quinto motivo la ricorrente reitera le difese giàarticolate nel merito, nel caso di cassazione con rinvio dellapronuncia in ordine al malgoverno del principio di distribuzionedell’onere probatorio.5.1.– In realtà non si tratta di una censura, bensìdell’anticipata reiterazione delle difese in merito in caso dicassazione con rinvio, ipotesi che non concerne la fattispecie perle ragioni innanzi indicate.6.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto.Numero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, infavore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 2.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udio in Roma, via Seneca n. 34, ha elettodomicilio;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 31 in Roma, in personadel suo amministratore pro – tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via PaoloMercuri n. 8, ha eletto domicilio;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18006/2019,pubblicata il 24 settembre 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, secondo periodo,c.p.c., che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, terzo periodo,c.p.c.1.– Con decreto ingiuntivo n. 18414/2011, depositato l’11ottobre 2011, notificato il 26 ottobre 2011, a fronte di ricorsomonitorio depositato il 29 settembre 2011, il Giudice di Pace diRoma intimava il pagamento, a carico del [OSCURATO:PERSONA] di via degliAppennini n. 31 in Roma e a favore dell’ex amministratoreRoberta Sacco, della somma di euro 4.468,45, a titolo di rimborsodelle anticipazioni sostenute durante il proprio mandato acopertura di uno “sbilancio di cassa” cagionato dalla mancanza difondi condominiali, come “concordemente accertato”.Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2011, ilCondominio di via degli Appennini n. 31 in Roma proponevaopposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio,eccependo: - la mancanza di alcun accordo sull’importo oggettodell’ingiunzione e, comunque, il difetto di alcun poteredell’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad unriconoscimento di debito; - la mancanza di prova che gli esborsicostituenti “poste passive” del bilancio condominiale fossero statisostenuti dalla Sacco; - l’inadempimento della Sacco ai propriobblighi di amministratore, essendo emerse irregolarità dallaNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026contabilità condominiale, che avrebbero ridotto il credito dell’examministratrice. Per l’effetto il [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti alGiudice di Pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo chel’opposizione fosse accolta e che il decreto ingiuntivo oppostofosse revocato.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva ilrigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivoopposto, in ragione: - dell’inammissibilità dell’opposizione percarenza di valida procura alle liti, conferita dal suo amministratoresenza l’autorizzazione o la ratifica dell’assemblea condominiale; -dell’inammissibilità dell’opposizione per la nullità della notificadella citazione introduttiva dell’opposizione; - dell’infondatezza,nel merito, dell’opposizione medesima.Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa edera disposto l’ordine di esibizione dei bilanci e degli estratti contorelativi al periodo di gestione del [OSCURATO:PERSONA], a cura dell’opposta.Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 20548/2016,depositata il 15 giugno 2016, accoglieva l’opposizione e revocavail decreto ingiuntivo opposto, condannando l’opposta allarefusione delle spese di lite in favore dell’opponente.2.– Con atto di citazione notificato l’11 novembre 2016,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primecure, lamentando: 1) l’erronea e illegittima motivazione in ordineall’accertamento dell’esistenza di valida procura alle liti, ai finidella proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, conviolazione e falsa applicazione dell’art. 1131 c.c. per mancanza dilegittimazione dell’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] a procedere exse all’opposizione nei confronti dell’ex amministratore senzaNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026autorizzazione o ratifica assembleare della relativa iniziativagiudiziale; 2) l’erronea ed illegittima motivazione in ordineall’accertamento del completamento del procedimentonotificatorio, benché fosse stato omesso l’avviso alla cancelleria;3) l’errata e illegittima motivazione in ordine all’accertamento deifatti storici sottesi alla lite, con l’erronea applicazione del principiodi non contestazione, per avere il [OSCURATO:PERSONA] contestato solo laparte del debito dell’ex amministratore già detratta in sede diricorso per decreto ingiuntivo, ma non la restante parte comerichiesta col provvedimento monitorio, in ragione dell’accordointervenuto sull’entità del credito come documentato dalloscambio di corrispondenza tra l’amministratore in carica e l’examministratore; 4) la violazione delle regole sulla distribuzionedell’onere probatorio, alla stregua dell’esito della provatestimoniale assunta in corso di causa e della parzialeinottemperanza all’ordine di esibizione, con riferimento al bilanciocondominiale dell’anno 2007, anno in cui erano state effettuate leanticipazioni di cui si pretendeva il rimborso; 5) l’errataregolamentazione delle spese di lite.Si costituiva nel giudizio d’impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] di viadegli Appennini n. 31 in Roma, il quale instava per il rigettodell’appello, con la conseguente conferma della sentenzaimpugnata, spiegando appello incidentale con cui si chiedeva lacondanna al risarcimento dei danni procurati per euro 5.000,00.Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Roma, conla sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione principalee dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale e, perl’effetto, confermava la pronuncia appellata.Numero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava perquanto di interesse in questa sede: a) che l’amministratore nonaveva bisogno di autorizzazione, né ratifica alcuna ex art. 1131,secondo comma, c.c. quando fosse stato convenuto in giudizio perqualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, inquanto collegata all’esecuzione del mandato conferito, salvol’obbligo di riferire all’assemblea, ivi compresa l’opposizione aldecreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso neiconfronti del condominio dal terzo creditore, in adempimento diun’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per contodei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibereassembleari, erogare le spese occorrenti ai fini dellamanutenzione delle parti comuni o dell’esercizio dei servizicondominiali; b) che, in ogni caso, nella fattispecie, prima cheintervenisse una pronuncia giudiziale, l’assemblea condominialedel 27 marzo 2017 aveva ratificato la procura conferitadall’amministratore – sia a margine dell’atto di citazione inopposizione introduttivo del giudizio di primo grado, sia in calcealla comparsa di costituzione in appello del 29 marzo 2017 –, coneffetto sanante ex tunc; c) che, quand’anche fosse risultata ladifferenza di cassa (nel senso che le spese avessero superato leentrate), nondimeno, in mancanza della relativa verifica almomento dell’assunzione dell’incarico – che ben avrebbe potutoevidenziare un attivo da cui si fosse, poi, potuto attingere perfronteggiare i successivi esborsi, per i quali non era stata raccoltala necessaria provvista con i contributi dei condomini – e in difettodella prova della provenienza personale del denaro impiegato perl’erogazione avvenuta in nome e per conto del CondominioNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026amministrato, non poteva nemmeno affermarsi la sussistenza delvantato credito al rimborso delle dedotte anticipazioni; d) che,dunque, l’amministratore avrebbe dovuto offrire la prova degliesborsi effettuati mentre i condomini (e quindi il condominio) –che erano tenuti, quali mandanti, a rimborsare le anticipazionidallo stesso effettuate – avrebbero dovuto dimostrare di averadempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ognidiminuzione patrimoniale in proposito subita; senonché, nellafattispecie, era mancata del tutto, tanto l’allegazione dellespecifiche circostanze nelle quali l’ex amministratore assumeva diessersi trovata a dover sostenere delle anticipazioni, quanto ladimostrazione del modo (per lei oneroso) con cui vi avesse fattofronte; e) che la testimonianza raccolta, infatti, a parte ognirilievo sull’attendibilità, non era stata concludente, nel silenziocirca i prelevamenti che la Sacco avrebbe effettuato dai vari conticorrenti, circa la pretesa verifica delle operazioni riportate nel librocassa del 2007, circa l’esistenza o meno di altre operazioni oltre aquelle elencate, circa il dato di partenza, cioè il saldo finale del2006, e circa l’identità dell’importo del disavanzo alla data del 20novembre 2007 e di quello alla data del 29 settembre 2011; f)che, d’altro canto, l’amministratore del condominio non aveva ungenerale potere di spesa, in quanto spettava all’assembleacondominiale il compito generale non solo di approvare il contoconsuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spesesostenute dall’amministratore, con la conseguenza che, in assenzadi una deliberazione dell’assemblea, l’amministratore non potevaesigere il rimborso delle anticipazioni dallo stesso sostenute,appunto perché il credito dell’amministratore non potevaNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026considerarsi liquido, né esigibile, senza un preventivo controllo daparte dell’assemblea; g) che, infine, l’ordine di esibizione,quantunque inizialmente pronunciato, in sede istruttoria, dalGiudice di Pace e reiteratamente invocato in sede di gravame, nonpoteva considerarsi legittimo, siccome rivolto alla genericaacquisizione, con riferimento al periodo di gestione della Sacco, ditutti i bilanci consuntivi ed estratti conto nonché del libro delledeliberazioni assembleari, alla ricerca dell’eventuale prova diquanto asserito dalla cessata amministratrice.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, l’intimato [OSCURATO:PERSONA] di viadegli Appennini n. 31 in Roma.4.– Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioninella memoria depositata, come innanzi trascritte.La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erronea applicazionedegli artt. 1131 c.c. e 75 c.p.c., per avere il Tribunale ritenutoche la procura alle liti potesse essere conferita dal soloamministratore condominiale, senza l’autorizzazione apromuovere il giudizio a cura dell’assemblea condominiale, nésuccessiva ratifica, mentre, nella fattispecie, l’autorizzazione o laratifica assembleare sarebbero state necessarie, con laconseguenza che, in difetto, l’opposizione sarebbe stataNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026inammissibile per carenza di valida procura alle liti, posto che lacopia non autentica di un verbale assembleare del 27 marzo2017, contenente una delibera di ratifica, era stata prodotta solonel giudizio di gravame, e quindi tardivamente, a distanza di circacinque anni e mezzo dall’avvio del giudizio di primo grado.Osserva l’istante che erroneamente sarebbe stata ritenutaidonea alla sanatoria ex tunc una delibera che, ove ancheeffettivamente esistente in rerum natura, avrebbe potuto sanarel’operato dell’amministratore solo se il rilievo del vizio fosse statoofficioso e non fosse pervenuto dalla controparte, come inveceera accaduto nel caso di specie, in cui l’eccezione era stataformulata per la prima volta nella comparsa di costituzione erisposta nel primo grado di giudizio, giacché, in tal caso, l’oneredi sanatoria sarebbe insorto immediatamente, non essendovinecessità di assegnare un termine da parte del giudice, in quantosul rilievo di parte l’avversario era chiamato prima ancora acontraddire.1.1.– Il motivo è infondato.Infatti, l’amministratore di condominio, senza necessità diautorizzazione o ratifica dell’assemblea, può proporre opposizionea decreto ingiuntivo per tutte le controversie che rientrinonell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelleaventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti delcondominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazioneassunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16260 del 03/08/2016; nello stessosenso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 16/01/2023; Sez. 6-2,Numero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ordinanza n. 5448 del 18/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 12525del 21/05/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20136 del 17/08/2017).Per converso, l’opposizione a decreto ingiuntivo spiegatadall’amministratore esige, a pena di inammissibilità, la preventivaautorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in viadi ratifica del suo operato, solo in ordine a una controversiariguardante i crediti contestati del precedente amministratorerevocato, in quanto non rientrante tra quelle per le quali èautonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e1131, primo comma, c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12525 del21/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 31/01/2011; Sez. U,Sentenza n. 18331 del 06/08/2010; nello stesso senso Cass. Sez.2, Ordinanza n. 29918 del 27/10/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n.23190 del 23/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 21533 del07/10/2020).Nella fattispecie, la pretesa dell’ex amministratore di ottenereil rimborso delle somme anticipate per uno “sbilancio di cassa” –diversamente dalla pretesa di ottenere un compenso suppletivo –ricadeva tra le pretese aventi ad oggetto il pagamento neiconfronti del condominio, a cura del terzo creditore, inadempimento di un’obbligazione assunta dal medesimoamministratore per conto dei partecipanti (sul fatto che ilriconoscimento dei rimborsi pretesi dall’ex amministratore ex art.1720 c.c. rientri tra le attribuzioni dell’amministratore Cass. Sez.2, Ordinanza n. 4179 del 10/02/2023), sicché non esuberava daipoteri dell’amministratore in carica.2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., per avere il Tribunale utilizzatoil documento prodotto dalla parte appellata solo nel giudizio digravame, in violazione del divieto di produzione di documentinuovi in appello (la delibera di ratifica del 27 marzo 2017), conomessa pronuncia su un punto decisivo della controversiaoggetto di discussione tra le parti, posto che era stato obiettatoche tale produzione fosse tardiva e dunque inutilizzabile, senzache il [OSCURATO:PERSONA] avesse dedotto, né dimostrato, di non averpotuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa nonimputabile, tale documento.2.1.– Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.E ciò appunto perché il riconoscimento del credito per speseanticipate dall’ex amministratore rientrava tra i poteridell’amministratore in carica e, dunque, non esigeva alcunaratifica.Per l’effetto, non aveva alcuna rilevanza la delibera di ratificadel 27 marzo 2017, prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] solo con lacostituzione nel giudizio d’appello, a fronte di un’eccezionespiegata già con l’atto di opposizione notificato il 30 novembre2011 avverso il decreto ingiuntivo n. 18414 depositato l’11ottobre 2011, notificato il 26 ottobre 2011.3.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., l’erronea applicazionedell’art. 115 c.p.c., con violazione del principio di noncontestazione, e l’omessa pronuncia su un punto decisivo dellacontroversia oggetto di discussione tra le parti, per avere ilTribunale mancato di tenere conto del fatto che la contestazionedel [OSCURATO:PERSONA] riguardava solo il credito di euro 2.948,94,Numero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026poiché, a fronte dello sbilancio di cassa dovuto alla mancanza difondi comuni per euro 7.348,76, integralmente coperto dalla examministratrice per spirito di corretezza nei confronti delCondominio, provvedendo alle relative anticipazioni a seguitodella diffida di pagamento inviata in data 12 gennaio 2011, si eraaperta una trattativa di bonario componimento tra le parti, aseguito della quale il credito dell’istante era stato concordementeaccertato nel minor importo di euro 4.468,45, per effetto appuntodella detrazione spontanea del controcredito, sicché la differenzatra il conteggio della Sacco e quello del [OSCURATO:PERSONA] non potevaritenersi res litigiosa.4.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1136, 1720 e 2697 c.c. nonché degli artt.112, 113 e 116 c.p.c., con l’omessa pronuncia su un puntodecisivo della controversia, per avere il Tribunale mancato diconsiderare il riconoscimento del debito per l’importo ingiunto,come operato dell’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] opponente aseguito della trattativa tra le parti con la lettera fax del 10 aprile2011, nonostante il mancato raggiungimento dell’accordotransattivo, senza che fosse contestato in giudizio il credito neilimiti dell’importo fatto valere in via ingiuntiva.4.1.– I due motivi – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono infondati.Il Tribunale ha ritenuto, con apprezzamento in fatto checostituisce prerogativa del giudice di merito, che non fosse stataNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026raggiunta la prova del credito relativo al rimborso delleanticipazioni vantato dall’ex amministratore del [OSCURATO:PERSONA].Secondo la sentenza impugnata, non assurge a prova di talecredito né il verbale di passaggio di consegne all’amministratoresubentrante, né la deliberazione assembleare di approvazione delrendiconto consuntivo, in mancanza della relativa verifica almomento dell’assunzione dell’incarico – che ben avrebbe potutoevidenziare un attivo da cui si fosse poi potuto attingere perfronteggiare i successivi esborsi, per i quali non era stata raccoltala necessaria provvista con i contributi dei condomini – e indifetto della prova della provenienza personale del denaroimpiegato per l’erogazione avvenuta in nome e per conto delCondominio amministrato.Cosicché la questione in diritto è stata decisa in modoconforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondocui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero dellesomme anticipate nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulcontratto tipico di amministrazione che intercorre con icondomini, al quale, per quanto non disciplinato nell’art. 1129c.c., si applicano le disposizioni di cui alla sezione I, capo IX,titolo III, libro V, del codice civile, è l’amministratore che, allastregua dell’art. 1720 c.c., deve offrire la prova degli esborsieffettuati, mentre i condomini (e quindi il [OSCURATO:PERSONA]) – chesono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da luieffettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono statefatte, ed a pagargli il compenso, oltre al risarcimentodell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiutoall’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzioneNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5611del 26/02/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20137 del 17/08/2017;Sez. 2, Sentenza n. 7498 del 30/03/2006; nello stesso sensoCass. Sez. 2, Ordinanza n. 4179 del 10/02/2023; Sez. 6-2,Ordinanza n. 1313 del 17/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n.12931 del 22/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28509 del15/12/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15702 del 23/07/2020; Sez.6-2, Ordinanza n. 5062 del 25/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n.3859 del 17/02/2020).Era dunque l’ex amministratrice [OSCURATO:PERSONA] a doverfornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesadi recupero delle spese sostenute. Sarebbe spettato, poi,all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gliincassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitivaindicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzotra le rispettive poste contabili avrebbe potuto costituire idoneaprova del debito dei condomini nei confronti del precedenteamministratore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3892 del 14/02/2017;Sez. 2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012).D’altro canto va altresì ribadito, a conferma del ragionamentoseguito dal Tribunale, come l’accettazione da parte del nuovoamministratore della documentazione condominiale consegnataglidal precedente e il verbale di consegna sottoscritto con riguardoalla situazione patrimoniale al momento del subentro gestorio, ecosì pure un pagamento parziale, a titolo di acconto, di unamaggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito neiconfronti dell’ex amministratore da parte dei condomini perl’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive posteNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026contabili, spettando pur sempre all’assemblea l’approvazione delconto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero lavalutazione dell’opportunità delle spese affrontate d’iniziativadell’amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegnadella documentazione, apposta dal nuovo amministratore, nonintegra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominioin relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedenteamministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012).La sentenza impugnata ha comunque negato la valenzaprobatoria della testimonianza resa, nel silenzio circa iprelevamenti che la Sacco avrebbe effettuato dai vari conticorrenti, circa la pretesa verifica delle operazioni riportate nellibro cassa del 2007, circa l’esistenza o meno di altre operazionioltre a quelle elencate, circa il dato di partenza, cioè il saldofinale del 2006, e circa l’identità dell’importo del disavanzo alladata del 20 novembre 2007 e di quello alla data del 29 settembre2011.Né assume valenza probatoria sul punto (quanto all’ordine diesibizione in tesi non evaso) la deliberazione assembleare diapprovazione del rendiconto in ordine alle somme a carico delCondominio da corrispondere all’amministratore cessatodall’incarico. Anche in proposito questa Corte ha già affermatoche la deliberazione dell’assemblea di condominio, che procedeall’approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi undisavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di riteneredimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stataversata dall’amministratore con denaro proprio, in quanto laNumero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026ricognizione di debito postula un atto di volizione da partedell’organo collegiale, in relazione a poste passive specificamenteindicate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10153 del 09/05/2011).Pertanto, il ricorso intende piuttosto sollecitare questa Cortea rivalutare la sussistenza della prova, nella contabilitàcondominiale, degli esborsi effettuati e delle attività espletatedall’ex amministratrice, ma tali valutazioni e calcoli costituisconoaccertamenti in fatto demandati al giudice di merito e sonoincensurabili in cassazione, se non sotto il profilo dell’omessoesame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.5.– Con il quinto motivo la ricorrente reitera le difese giàarticolate nel merito, nel caso di cassazione con rinvio dellapronuncia in ordine al malgoverno del principio di distribuzionedell’onere probatorio.5.1.– In realtà non si tratta di una censura, bensìdell’anticipata reiterazione delle difese in merito in caso dicassazione con rinvio, ipotesi che non concerne la fattispecie perle ragioni innanzi indicate.6.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto.Numero registro generale 30910/2019Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 16014/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, infavore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 2.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Decreto Cassazione n. 16014/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris