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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43074/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Foggia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della richiesta difensiva sul cui tenore ha convenuto il PM prestando il proprio consenso, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti, ed in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., con le ritenute circostanze attenuanti generiche e la finale riduzione per la scelta del rito, la pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.400 di multa, oltre al pagamento delle spese di costituzione ed assistenza della parte civile liquidate in euro 1.040,00;

2. ricorre per cassazione la Anzalone tramite il proprio difensore chiedendo l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese in favore della costituita parte civile; rileva, infatti, che, in mancanza del deposito delle relative conclusioni scritte, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna alle spese; osserva che soltanto dopo che la difesa aveva sollevato la relativa eccezione, la parte civile ha provveduto intempestivamente - al loro deposito;

3. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso: osserva, infatti, che la parte civile ha rassegnato oralmente le proprie conclusioni prima della decisione richiamando, in ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte in punto di conclusioni della parte civile nel patteggiamento;

4. la difesa della costituita parte civile ha trasmesso una memoria a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso: segnala, infatti, ed in primo luogo, il carattere generico del ricorso che non si sarebbe confrontato con le considerazioni della sentenza impugnata con riguardo, in particolare, al fatto che la difesa non aveva anticipato la propria intenzione di voler definire il processo con la applicazione concordata della pena; aggiunge che la richiesta difensiva è comunque infondata poiché in caso di patteggiamento la parte civile non è tenuta a depositare le conclusioni scritte ai fini della liquidazione in suo favore delle relative spese, essendo sufficiente la presentazione della relativa nota e la mancata presentazione di conclusioni scritta determina la decadenza e/o la revoca della costituzione in giudizio della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché la censura è manifestamente infondata.

È infatti assolutamente consolidato e univoco l'orientamento di questa Corte secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è condizionata alla presentazione da parte di quest'ultima delle conclusioni, in quanto, proprio all'esito della richiesta di patteggiamento, è esclusa la possibilità di una pronuncia sull'azione civile, risultando per questa ragione è superflua la presentazione di conclusioni, essendo sufficiente ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 5, n. 11530 del 30/01/2009, Amenduni, Rv. 243597 - 01; Sez. 5, n. 9102 del 08/06/1992, Renotti, Rv. 191661 - 01; con?., tra le non massimate, ord. Sez. 3, n. 10121 del 2011 del 16.12.2010, Tavaglione).

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000, da versare in favore della Cassa delle Ammende. [OSCURATO:PERSONA] va inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, liquidate, alla luce della notula trasmessa, come in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre access

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Foggia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della richiesta difensiva sul cui tenore ha convenuto il PM prestando il proprio consenso, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti, ed in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., con le ritenute circostanze attenuanti generiche e la finale riduzione per la scelta del rito, la pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.400 di multa, oltre al pagamento delle spese di costituzione ed assistenza della parte civile liquidate in euro 1.040,00; 2. ricorre per cassazione la Anzalone tramite il proprio difensore chiedendo l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese in favore della costituita parte civile; rileva, infatti, che, in mancanza del deposito delle relative conclusioni scritte, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna alle spese; osserva che soltanto dopo che la difesa aveva sollevato la relativa eccezione, la parte civile ha provveduto intempestivamente - al loro deposito; 3. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso: osserva, infatti, che la parte civile ha rassegnato oralmente le proprie conclusioni prima della decisione richiamando, in ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte in punto di conclusioni della parte civile nel patteggiamento; 4. la difesa della costituita parte civile ha trasmesso una memoria a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso: segnala, infatti, ed in primo luogo, il carattere generico del ricorso che non si sarebbe confrontato con le considerazioni della sentenza impugnata con riguardo, in particolare, al fatto che la difesa non aveva anticipato la propria intenzione di voler definire il processo con la applicazione concordata della pena; aggiunge che la richiesta difensiva è comunque infondata poiché in caso di patteggiamento la parte civile non è tenuta a depositare le conclusioni scritte ai fini della liquidazione in suo favore delle relative spese, essendo sufficiente la presentazione della relativa nota e la mancata presentazione di conclusioni scritta determina la decadenza e/o la revoca della costituzione in giudizio della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché la censura è manifestamente infondata. È infatti assolutamente consolidato e univoco l'orientamento di questa Corte secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è condizionata alla presentazione da parte di quest'ultima delle conclusioni, in quanto, proprio all'esito della richiesta di patteggiamento, è esclusa la possibilità di una pronuncia sull'azione civile, risultando per questa ragione è superflua la presentazione di conclusioni, essendo sufficiente ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 5, n. 11530 del 30/01/2009, Amenduni, Rv. 243597 - 01; Sez. 5, n. 9102 del 08/06/1992, Renotti, Rv. 191661 - 01; con?., tra le non massimate, ord. Sez. 3, n. 10121 del 2011 del 16.12.2010, Tavaglione). L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000, da versare in favore della Cassa delle Ammende. [OSCURATO:PERSONA] va inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, liquidate, alla luce della notula trasmessa, come in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre access
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