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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06537/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla determinazione alla pena, è inammissibile, posto che, correttamente, il giudice di merito ha operato il contestato aumento per la continuazione interna, in quanto l'imputato deteneva sostanze stupefacenti sia "pesanti", riconducibili alla fattispecie dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, sia "leggere", che invece sono contemplate dal successivo comma 4 del medesimo articolo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309 -nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, dep. 15/04/2021, Bruno, Rv. 281015); considerato che parimenti inammissibile è il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione alla disposta confisca, in quanto il Tribunale ha ritenuto che il denaro (eccedente la somma di 5.500 euro, restituita all'imputato), è provento di pregressa attività di spaccio in considerazione delle stesse dichiarazioni confessorie dell'imputato, sicché deve ribadirsi che il condannato con sentenza di patteggiamento, con cui è stata disposta la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, non ha diritto alla restituzione di detti proventi, ,atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di patteggiamento, tali beni non sono mai entrati nel patrimonio dell'imputato, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative (Sez. 3, n. 45925 del 09/10/2014, dep. 06/11/2014, Fall, Rv. 260869; Sez. 6, n. 44096 del 18/11/2010, dep. 15/12/2010, Mbaye, Rv. 249073); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla determinazione alla pena, è inammissibile, posto che, correttamente, il giudice di merito ha operato il contestato aumento per la continuazione interna, in quanto l'imputato deteneva sostanze stupefacenti sia "pesanti", riconducibili alla fattispecie dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, sia "leggere", che invece sono contemplate dal successivo comma 4 del medesimo articolo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309 -nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, dep. 15/04/2021, Bruno, Rv. 281015); considerato che parimenti inammissibile è il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione alla disposta confisca, in quanto il Tribunale ha ritenuto che il denaro (eccedente la somma di 5.500 euro, restituita all'imputato), è provento di pregressa attività di spaccio in considerazione delle stesse dichiarazioni confessorie dell'imputato, sicché deve ribadirsi che il condannato con sentenza di patteggiamento, con cui è stata disposta la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, non ha diritto alla restituzione di detti proventi, ,atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di patteggiamento, tali beni non sono mai entrati nel patrimonio dell'imputato, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative (Sez. 3, n. 45925 del 09/10/2014, dep. 06/11/2014, Fall, Rv. 260869; Sez. 6, n. 44096 del 18/11/2010, dep. 15/12/2010, Mbaye, Rv. 249073); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 fe
Sentenza Cassazione n. 06537/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris