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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31065/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO.IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 16 giugno 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Brescia emessa in data 12 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i delitti di rapina e furto.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge relativamente alla eccessività della pena in particolare in ordine alla mancata riqualificazione della recidiva e all'aumento a titolo di continuazione è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, alla luce della argomentazioni esposte dal giudice di appello a p. 11 della impugnata sentenza dove sono stati valorizzati le precedenti condanne relative a gravi reati contro la persona ed il patrimonio. ritenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il cpnsigliere este ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO.IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 16 giugno 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Brescia emessa in data 12 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i delitti di rapina e furto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge relativamente alla eccessività della pena in particolare in ordine alla mancata riqualificazione della recidiva e all'aumento a titolo di continuazione è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, alla luce della argomentazioni esposte dal giudice di appello a p. 11 della impugnata sentenza dove sono stati valorizzati le precedenti condanne relative a gravi reati contro la persona ed il patrimonio. ritenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il cpnsigliere este ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31065/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris