Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 05297/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18781/2022 r.g.proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI (“LDT”), C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in Milano (MI) , [OSCURATO:PERSONA] n. 10, rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], del Foro di Patti,elettivamente domiciliat a a Milano , [OSCURATO:PERSONA] 1 . -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e P.I. 03606350969), in persona del Curatore fallimentare, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, viaBergognone n. 27, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e di seguito anche “[OSCURATO:PERSONA]”), con sede legale in Como, via Belvedere n. 2/A, P.I. e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del procuratore speciale,dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata in atti, dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studioa [OSCURATO:PERSONA]

45. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano - intimati - avverso la sentenza n. 2225/2022 della Corte di Appello di Milano emessa in data 9.6.2022 e pubblicata in data 24.6.2022, nel giudizio n. 682/2022 R.G.A.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.1.2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano - decidendo sul reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (cui era stato riunito il ricorso n. 1523/2021 R.G.F. promosso da [OSCURATO:SOCIETA].), ed avverso il decreto di rigetto del concordato preventivo emesso nel procedimento n. 82/21 RGCP - ha dichiaratoinammissibile la sopra menzionata impugnazione, propost a ai sensi dell’art. 18 l.fall.

La corte del merito ha ricordato e ritenuto che: (i) il Tribunale di Milano, in data 3 febbraio 2022, avevadichiarato inammissibile ex art. 162, co mma 2 , l. fall.il ricorso depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e, con sentenza n. 72/2022, pubblicata il 4 febbraio 2022, aveva dichiarato il fallimento della predetta società; (ii) il fallimento era stato dichiarato su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di [OSCURATO:SOCIETA]. e del p.m. in sede; (iii) la società fallita aveva depositato reclamo ai sensi dell’art. 18 l. fall., chiedendo la revoca del decreto di inammissibilità del ricorso per concordato preventivo e della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché la condanna dei creditori istanti al pagamento dei costi della procedura fallimentare ad al risarcimento deidanni subiti in conseguenza della dichiarazione di fallimento; (iv) nel procedimento si erano costituiti entrambi i creditori ed il [OSCURATO:SOCIETA].; (v) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nel costituirsi, aveva eccepito l’inammissibilità del reclamo, poiché la procura alle liti risultavaconferita il 22 febbraio 2022 da [OSCURATO:PERSONA], anziché dal legale rappresentante della società, quale risultava dal registro delle imprese, [OSCURATO:PERSONA] ; (vi) tale eccezione era fondata, in quanto le visure camerali prodotte, compresa l’ultima, datata 8 giugno 2022, indicavano tuttora come amministratore unico di L.D.T. [OSCURATO:PERSONA] e perché da tale visur a non risulta va no in corso richieste di variazione; (vii) inoltre il verbale di assemblea prodotto da L.D.T., attestante la nomina del nuovo amministratore,era atto in sé privo di data certa e dunque inopponibile ai terzi; (viii) anche la nota prodotta dalla parte reclamante per attestare l’avvenuto deposito del detto verbale presso la Camera di commercio -cui appunto conseguiva l’opponibilità nei confronti dei terzi- era inidonea allo scopo, perché l’assenza di sottoscrizione digitale, la mancanza del codice a barre ( che invece sono normalmente presenti sulle ricevute di presentazione)rendevano la documentazione non probante; (ix) il Conservatore del Registro delle imprese, al quale erano stati richiesti chiarimenti in ordine a detta nota, aveva inoltre segnalato che il numero di protocollo 226881/2022 “corrisponde(va) a pratica riferita ad una diversa società”; (x) non vi era neppure certezza su quale fosse l’atto che sarebbe stato presentato al Registro delle imprese per l’iscrizione, giacché la data di tale atto indicata sia nella predettanota che nella certificazione depositata il 9 giugno era quella del 23 maggio (cioè la stessa dell’apparente presentazione) e non quella del 21 dicembre 2021, giorno in cui il Mihailov sarebbe stato designato; (xi) in conclusione non era possibile affermare che, al momento del conferimento della procura, [OSCURATO:PERSONA] avesse davvero assunto la carica di amministratore unico di L.D.T. ed avesse il potere di compiere atti in nomedi quest’ultima; (xii) non era neppure provato che L.D.T., la quale aveva deliberato il trasferimento in Bulgaria ed aveva domandato la cancellazione dal Registro delle imprese, si fosse mai validamente “insediata” nel nuovo Stato di residenza , spostandovi il centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e che, coerentemente con tale decisione, la nomina del nuovo amministratore, non verificabile nel Registro delle imprese, fosse stata quantomeno tempestivamente e validamente assoggettata alle forme di pubblicità previste nell’ordinamento di “destinazione”; (xiii) la mancanza di prova della validità della procura alle liti, infine, non era neancheemendabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c., posto che era sufficiente richiamare il condiviso orientamento del giudice di legittimità, che avevachiarito come “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (così Cass. n. 29244/2021; Cass. ord. n. 22564/2020; Cass. ord. n. 24212/2018); (xiv) nella fattispecie in esame, infatti, l’istanza di concessione di un termine per sanare il difetto di rappresentanza era stata formulata per la prima volta all’udienza del 12 maggio 2022, che invece sarebbe stata già la “sede” deputata a produrre la documentazione necessaria, poiché la relativa eccezione era stata proposta dal creditore istante al momento della costituzione in giudizio, il 2 maggio 2022.

La sentenza, pubblicata il 24.6.2022, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI (“LDT”)con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] eSicuritalia [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA].r.l. e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la v iolazione dell’art. 182 c.p.c.,in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.. 1.1 Sostiene la ricorrente che la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta della carenza di rappresentanza sostanziale e processuale di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico e legale rappresentante p.t. della ricorrente, era destituita di fondamento e contrastava con il disposto dell’art. 182 c.p.c.

Infatti, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte di Appello di Milano, essa ricorrente aveva prodotto in giudizio tutta la documentazione attes tante i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale diMihailov [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione dell’art. 2448 c.c.in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. – Sull’efficacia costitutiva del verbale di nomina dell’amministratore signor [OSCURATO:PERSONA]”, in ordine anche al profilo dell’efficacia dichiarativa della registrazione nel registro delle imprese ex art 2193 c.c. 2.1 Fa riferimento, in particolare, la ricorrente al verbale di assemblea ordinaria del 23.12.2021 con il quale quest’ultima aveva delibera to l’accettazione delle dimissioni dal ruolo di amministratore diHorvart Andrei e la nomina del nuovo amministratore nella persona di [OSCURATO:PERSONA], poidepositato presso la Camera del Commercio per l’iscrizione della modifica del suo organo amministrativo.

Aggiunge la ricorrente che , con scrittura privata registrata presso la Camera del Commercio, [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l’intera quota di partecipazione del valore nominale del capitale sociale a [OSCURATO:PERSONA], che avevaaccettato.

Risultava , dunque, chiaro ed evidente che [OSCURATO:PERSONA], al momento del conferimento della procura alle liti,era dotato del potere di rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2 I due primi motivi – che possono trovare una trattazione unitaria, in ragione della sovrapponibilità delle questioni prospettate –sono inammissibili. 2.2.1 Le censure prospettate non superano,infatti, il vaglio di ammissibilità perché risultano formulate, in primo luogo, fuori dal paradigma applicativo dettato dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.per la denuncia in cassazione del vizio di violazione di legge.

Sul punto giova ricordare che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. anche: Sez.

L, Ordinanza n. 17570del 21/08/2020 ; Sez.

U., Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Ebbene, la parte ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte in che modo le statuizioni giudiziali impugnate si siano poste in contrasto con i precetti normativi sopra indicati in rubrica (edei quali si è denunciata in questa sede la violazione), siè limita ta a lamentare un erroneo scrutinio da parte della Corte territoriale della documentazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo all’amministratore della società che aveva rilasciato la procura alle liti per la presentazione del reclamo ex art. 18l. fall.

Si tratta di una richiesta di nuovo esame della documentazione in atti che esula dal sindacato di questa Corte e che,peraltro, neanche si confronta con le rationes decidendiche sostengono la decisione qui impugnata.

Invero, va ricordato che la Corte territoriale aveva correttamente affermato che il termine ex art. 182, 2 comma,c.p.c., per la regolarizzazione di eventuali difetti di rappresentanza, è concedibile solo nel caso di rilievo officioso del vizioda parte del giudice e non già nell’ipotesi in cui tale rilievo provenga da altra parte del processo.

Tale affermazione, peraltro, è coerente con i principi affermati nella materia in esame dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso(Cass. n. 29244/2021).

Ebbene, tale assorbente ratio decidendi è stata completamente trascurata dalla parte ricorrente nella prospettazione delle sue doglianze. 2.2.2 A ciò va aggiunto che anche l’altra ratio decidendi, sulla quale riposa la motivazione impugnata, non è stata correttamente ed adeguatamente censurata da parte della ricorrente.

Ed invero, il provvedimento impugnato ha argomentato nel senso che la nomina del nuovo amministratore non era opponibile perché non vi era prova dell’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, prova che era stata fornita con documentazione artatamente precostituita e dunque non idonea probatoriamente a dimostrare la n omina del nuovo amministratore e la sua opponibilità ai terzi prima del rilascio della procura processuale alle liti.

3. Il terzo motivo è del pari inammissibile. 3.1 Denuncia la ricorrente la violazione dell’art. 9, comma 5, l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., in ordine ad un presunto difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della cognizione del la giustizia bulgara.

Sostiene la ricorrente che aveva provveduto ad effettuare tutte le successive formalità e adempimenti camerali al fine di rendere opponibile il trasferimento della sede sociale all’estero e di tali circostanze era stato dato atto già nel corso dell’udienza prefallimentare del 3.2.2022.

La doglianza è inammissibile perché, al solito , non si confronta con la motivazione qui impugnata.

La Corte territoriale, infatti , ha affermato che non vi era neppure documentazione di provenienza bulgara che attestassela nomina del nuovo amministratore, con la conseguenza che, in ogni caso , non vi era stata nessuna pronuncia sulla giurisdizioneda parte della Corte di merito, ma solo la constatazione che mancavadocumentazione di provenienza italiana ovvero estera idonea ad attestare e dimostrare la nomina di un nuovo amministratore.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 6 e 15, ultimo comma, l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 , sul profilo della carenza di legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e della carenza di procedibilità in ordine all’istanza di fallimento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., profili sui quali i giudici del reclamo non si sono invero pronunciati.

Con il quintosi articola vizio di violazione dell’art 10 co. 1 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23 e succ. modif. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., sul rilievo chela Corte di Appello di Milano ha omesso ogni decisione circa l’eccezione di improcedibilità dell’istanza per la dichiarazione di fallimento in forza dell’art. 10, comma 1, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23 (Decreto Liquidità) nonché l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione in ragione della nota emergenza sanitaria COVID –19.

Col sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1 e 5 l. fall.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.ed in riferimento alla insussistenza dei presupposti oggettivi per la dichiarazione di fallimento.

Il settimo mezzo lamenta la violazione dell’art. 191 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. per la richiesta di CTU tecnico contabile.

E l’ottavo ed ultimo motivo denuncia violazione dell’artt. 160 e s.s. l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. e alla procedura di concordato preventivo e sulprofilo della violazione dei termini per la proposta del piano ed il giudizio di fattibilità. 4.1 Tutti questi ulteriori motivi devono essere dichiarati inammissibili.

Sul punto è sufficiente ricordare che nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, (Sez. 5, Sentenza n. 23558 del 05/11/2014).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistonoanche i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore diciascuno dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi per ciascun controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18781/2022 r.g.proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI (“LDT”), C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in Milano (MI) , [OSCURATO:PERSONA] n. 10, rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], del Foro di Patti,elettivamente domiciliat a a Milano , [OSCURATO:PERSONA] 1 . -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e P.I. 03606350969), in persona del Curatore fallimentare, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, viaBergognone n. 27, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e di seguito anche “[OSCURATO:PERSONA]”), con sede legale in Como, via Belvedere n. 2/A, P.I. e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del procuratore speciale,dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata in atti, dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studioa [OSCURATO:PERSONA] 45. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano - intimati - avverso la sentenza n. 2225/2022 della Corte di Appello di Milano emessa in data 9.6.2022 e pubblicata in data 24.6.2022, nel giudizio n. 682/2022 R.G.A.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.1.2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano - decidendo sul reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (cui era stato riunito il ricorso n. 1523/2021 R.G.F. promosso da [OSCURATO:SOCIETA].), ed avverso il decreto di rigetto del concordato preventivo emesso nel procedimento n. 82/21 RGCP - ha dichiaratoinammissibile la sopra menzionata impugnazione, propost a ai sensi dell’art. 18 l.fall. La corte del merito ha ricordato e ritenuto che: (i) il Tribunale di Milano, in data 3 febbraio 2022, avevadichiarato inammissibile ex art. 162, co mma 2 , l. fall.il ricorso depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e, con sentenza n. 72/2022, pubblicata il 4 febbraio 2022, aveva dichiarato il fallimento della predetta società; (ii) il fallimento era stato dichiarato su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di [OSCURATO:SOCIETA]. e del p.m. in sede; (iii) la società fallita aveva depositato reclamo ai sensi dell’art. 18 l. fall., chiedendo la revoca del decreto di inammissibilità del ricorso per concordato preventivo e della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché la condanna dei creditori istanti al pagamento dei costi della procedura fallimentare ad al risarcimento deidanni subiti in conseguenza della dichiarazione di fallimento; (iv) nel procedimento si erano costituiti entrambi i creditori ed il [OSCURATO:SOCIETA].; (v) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nel costituirsi, aveva eccepito l’inammissibilità del reclamo, poiché la procura alle liti risultavaconferita il 22 febbraio 2022 da [OSCURATO:PERSONA], anziché dal legale rappresentante della società, quale risultava dal registro delle imprese, [OSCURATO:PERSONA] ; (vi) tale eccezione era fondata, in quanto le visure camerali prodotte, compresa l’ultima, datata 8 giugno 2022, indicavano tuttora come amministratore unico di L.D.T. [OSCURATO:PERSONA] e perché da tale visur a non risulta va no in corso richieste di variazione; (vii) inoltre il verbale di assemblea prodotto da L.D.T., attestante la nomina del nuovo amministratore,era atto in sé privo di data certa e dunque inopponibile ai terzi; (viii) anche la nota prodotta dalla parte reclamante per attestare l’avvenuto deposito del detto verbale presso la Camera di commercio -cui appunto conseguiva l’opponibilità nei confronti dei terzi- era inidonea allo scopo, perché l’assenza di sottoscrizione digitale, la mancanza del codice a barre ( che invece sono normalmente presenti sulle ricevute di presentazione)rendevano la documentazione non probante; (ix) il Conservatore del Registro delle imprese, al quale erano stati richiesti chiarimenti in ordine a detta nota, aveva inoltre segnalato che il numero di protocollo 226881/2022 “corrisponde(va) a pratica riferita ad una diversa società”; (x) non vi era neppure certezza su quale fosse l’atto che sarebbe stato presentato al Registro delle imprese per l’iscrizione, giacché la data di tale atto indicata sia nella predettanota che nella certificazione depositata il 9 giugno era quella del 23 maggio (cioè la stessa dell’apparente presentazione) e non quella del 21 dicembre 2021, giorno in cui il Mihailov sarebbe stato designato; (xi) in conclusione non era possibile affermare che, al momento del conferimento della procura, [OSCURATO:PERSONA] avesse davvero assunto la carica di amministratore unico di L.D.T. ed avesse il potere di compiere atti in nomedi quest’ultima; (xii) non era neppure provato che L.D.T., la quale aveva deliberato il trasferimento in Bulgaria ed aveva domandato la cancellazione dal Registro delle imprese, si fosse mai validamente “insediata” nel nuovo Stato di residenza , spostandovi il centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e che, coerentemente con tale decisione, la nomina del nuovo amministratore, non verificabile nel Registro delle imprese, fosse stata quantomeno tempestivamente e validamente assoggettata alle forme di pubblicità previste nell’ordinamento di “destinazione”; (xiii) la mancanza di prova della validità della procura alle liti, infine, non era neancheemendabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c., posto che era sufficiente richiamare il condiviso orientamento del giudice di legittimità, che avevachiarito come “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (così Cass. n. 29244/2021; Cass. ord. n. 22564/2020; Cass. ord. n. 24212/2018); (xiv) nella fattispecie in esame, infatti, l’istanza di concessione di un termine per sanare il difetto di rappresentanza era stata formulata per la prima volta all’udienza del 12 maggio 2022, che invece sarebbe stata già la “sede” deputata a produrre la documentazione necessaria, poiché la relativa eccezione era stata proposta dal creditore istante al momento della costituzione in giudizio, il 2 maggio 2022. La sentenza, pubblicata il 24.6.2022, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI (“LDT”)con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] eSicuritalia [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA].r.l. e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la v iolazione dell’art. 182 c.p.c.,in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.. 1.1 Sostiene la ricorrente che la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta della carenza di rappresentanza sostanziale e processuale di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico e legale rappresentante p.t. della ricorrente, era destituita di fondamento e contrastava con il disposto dell’art. 182 c.p.c. Infatti, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte di Appello di Milano, essa ricorrente aveva prodotto in giudizio tutta la documentazione attes tante i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale diMihailov [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione dell’art. 2448 c.c.in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. – Sull’efficacia costitutiva del verbale di nomina dell’amministratore signor [OSCURATO:PERSONA]”, in ordine anche al profilo dell’efficacia dichiarativa della registrazione nel registro delle imprese ex art 2193 c.c. 2.1 Fa riferimento, in particolare, la ricorrente al verbale di assemblea ordinaria del 23.12.2021 con il quale quest’ultima aveva delibera to l’accettazione delle dimissioni dal ruolo di amministratore diHorvart Andrei e la nomina del nuovo amministratore nella persona di [OSCURATO:PERSONA], poidepositato presso la Camera del Commercio per l’iscrizione della modifica del suo organo amministrativo. Aggiunge la ricorrente che , con scrittura privata registrata presso la Camera del Commercio, [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l’intera quota di partecipazione del valore nominale del capitale sociale a [OSCURATO:PERSONA], che avevaaccettato. Risultava , dunque, chiaro ed evidente che [OSCURATO:PERSONA], al momento del conferimento della procura alle liti,era dotato del potere di rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2 I due primi motivi – che possono trovare una trattazione unitaria, in ragione della sovrapponibilità delle questioni prospettate –sono inammissibili. 2.2.1 Le censure prospettate non superano,infatti, il vaglio di ammissibilità perché risultano formulate, in primo luogo, fuori dal paradigma applicativo dettato dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.per la denuncia in cassazione del vizio di violazione di legge. Sul punto giova ricordare che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. anche: Sez. L, Ordinanza n. 17570del 21/08/2020 ; Sez. U., Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Ebbene, la parte ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte in che modo le statuizioni giudiziali impugnate si siano poste in contrasto con i precetti normativi sopra indicati in rubrica (edei quali si è denunciata in questa sede la violazione), siè limita ta a lamentare un erroneo scrutinio da parte della Corte territoriale della documentazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo all’amministratore della società che aveva rilasciato la procura alle liti per la presentazione del reclamo ex art. 18l. fall. Si tratta di una richiesta di nuovo esame della documentazione in atti che esula dal sindacato di questa Corte e che,peraltro, neanche si confronta con le rationes decidendiche sostengono la decisione qui impugnata. Invero, va ricordato che la Corte territoriale aveva correttamente affermato che il termine ex art. 182, 2 comma,c.p.c., per la regolarizzazione di eventuali difetti di rappresentanza, è concedibile solo nel caso di rilievo officioso del vizioda parte del giudice e non già nell’ipotesi in cui tale rilievo provenga da altra parte del processo. Tale affermazione, peraltro, è coerente con i principi affermati nella materia in esame dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso(Cass. n. 29244/2021). Ebbene, tale assorbente ratio decidendi è stata completamente trascurata dalla parte ricorrente nella prospettazione delle sue doglianze. 2.2.2 A ciò va aggiunto che anche l’altra ratio decidendi, sulla quale riposa la motivazione impugnata, non è stata correttamente ed adeguatamente censurata da parte della ricorrente. Ed invero, il provvedimento impugnato ha argomentato nel senso che la nomina del nuovo amministratore non era opponibile perché non vi era prova dell’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, prova che era stata fornita con documentazione artatamente precostituita e dunque non idonea probatoriamente a dimostrare la n omina del nuovo amministratore e la sua opponibilità ai terzi prima del rilascio della procura processuale alle liti. 3. Il terzo motivo è del pari inammissibile. 3.1 Denuncia la ricorrente la violazione dell’art. 9, comma 5, l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., in ordine ad un presunto difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della cognizione del la giustizia bulgara. Sostiene la ricorrente che aveva provveduto ad effettuare tutte le successive formalità e adempimenti camerali al fine di rendere opponibile il trasferimento della sede sociale all’estero e di tali circostanze era stato dato atto già nel corso dell’udienza prefallimentare del 3.2.2022. La doglianza è inammissibile perché, al solito , non si confronta con la motivazione qui impugnata. La Corte territoriale, infatti , ha affermato che non vi era neppure documentazione di provenienza bulgara che attestassela nomina del nuovo amministratore, con la conseguenza che, in ogni caso , non vi era stata nessuna pronuncia sulla giurisdizioneda parte della Corte di merito, ma solo la constatazione che mancavadocumentazione di provenienza italiana ovvero estera idonea ad attestare e dimostrare la nomina di un nuovo amministratore. 4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 6 e 15, ultimo comma, l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 , sul profilo della carenza di legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e della carenza di procedibilità in ordine all’istanza di fallimento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., profili sui quali i giudici del reclamo non si sono invero pronunciati. Con il quintosi articola vizio di violazione dell’art 10 co. 1 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23 e succ. modif. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., sul rilievo chela Corte di Appello di Milano ha omesso ogni decisione circa l’eccezione di improcedibilità dell’istanza per la dichiarazione di fallimento in forza dell’art. 10, comma 1, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23 (Decreto Liquidità) nonché l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione in ragione della nota emergenza sanitaria COVID –19. Col sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1 e 5 l. fall.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.ed in riferimento alla insussistenza dei presupposti oggettivi per la dichiarazione di fallimento. Il settimo mezzo lamenta la violazione dell’art. 191 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. per la richiesta di CTU tecnico contabile. E l’ottavo ed ultimo motivo denuncia violazione dell’artt. 160 e s.s. l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. e alla procedura di concordato preventivo e sulprofilo della violazione dei termini per la proposta del piano ed il giudizio di fattibilità. 4.1 Tutti questi ulteriori motivi devono essere dichiarati inammissibili. Sul punto è sufficiente ricordare che nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, (Sez. 5, Sentenza n. 23558 del 05/11/2014). 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistonoanche i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore diciascuno dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi per ciascun controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppos
Sentenza Cassazione n. 05297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris