CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 36583/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BARI con sentenza in data 14/9/2020 in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDWEE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BARI1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha riconosciuto le attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Ricorso Cianci: -violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen.. 1.2. [OSCURATO:PERSONA]: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa pronuncia in ordine a specifiche doglianze esposte nei motivi di appello; -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. ricorso Cianci. Nel motivo di ricorso la difesa si riferisce a una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed evidenzia che anche in tali casi il provvedimento deve essere motivato. La censura, considerato che il processo oggetto del ricorso è stato celebrato con rito abbreviato e che la sentenza emessa è adeguatamente e coerentemente motivata, risulta inconferente e di conseguenza la doglianza è manifestamente infondata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia con riferimento ai motivi di appello. La doglianza, formulata in termini astratti e generici, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda con quella di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta ai motivi di appello che ha anche parzialmente accolto riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giuridico di equivalenza. A fronte della nuova determinazione della pena, peraltro, non assume alcun rilievo l'eventuale omessa pronuncia in merito al dedotto errore di calcolo della stessa nella quale sarebbe incorso il primo giudice, ciò in quanto la Corte ha proceduto a una nuova ed autonoma determinazione con una significativa riduzione del trattamento sanzionatorio.2.2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e, in specifico, circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. La doglianza è manifestamente infondata. Nella motivazione del provvedimento impugnato, infatti, diversamente da quanto indicato nel ricorso, con il riferimento alla contestata recidiva, è evidenziata la ragione per la quale la corte non ha ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza. Tale motivazione, sebbene sintetica, a fronte della complessiva valutazione ofarata dal giudice di appello, appare adeguata e non è sindacabile in questa sede. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili glei ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consiglier9 stensor Marco M onaco [OSCURATO:PERSONA] •g