CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ORDINANZA del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato quella con la quale il G.I.P. dello stesso Ufficio aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen,. per la partecipazione, con ruolo apicale, ad una associazione transnazionale di tipo mafioso denominata "Supreme" o "[OSCURATO:PERSONA]", radicata in Nigeria e diffusa in molti stati europei ed extraeuropei, dedita a delitti contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti. 1.1. La diversa valutazione del quadro indiziario espressa nell'ordinanza impugnata attiene, in particolare, alle dichiarazioni accusatorie di tre collaboratori di giustizia. Secondo il Tribunale del riesame, infatti, le dichiarazioni di Ekeruo sono da considerarsi inattendibili, avendo questi indicato come appartenenti al gruppo criminale soggetti facenti parte di altro cult; Sunday non ha confermato la partecipazione del ricorrente al cuit in questione ( salvo un generico riferimento nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); del tutto generiche sono state considerate le dichiarazioni del terzo collaboratore, Ofladu. 1.2. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato la mancanza di riferimenti a condotte specifiche espressive del ruolo di capo all'interno del cu/t dei Vikings, avendo i collaboratori fatto riferimento solo alla sua intensa attività di spaccio, nonchè la assenza di riscontri esterni alle propalazioni collaborative, non valendo il principio del riscontro reciproco applicabile alle dichiarazioni collaborative, per la genericità e inattendibilità delle stesse. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo. Egli premette che l'ordinanza annullata dal Tribunale del Riesame si pone in continuità con quella precedente, del 13 luglio 2019, del medesimo G.I.P. , adottata nei confronti di altri esponenti, anche apicali, dello stesso sodalizio; detto provvedimento aveva resistito al vaglio dei successivi gradi e rappresenta, all'uopo, che uno degli indagati cautelati con quella prima ordinanza è tuttora detenuto per detto titolo; uno è deceduto in costanza di detenzione, altri tre sono tuttora latitanti. Il Procuratore impugnante articola tre motivi: 2.1. Omessa motivazione su risultanze istruttorie e profili decisori rilevanti. Si duole della diversa valutazione delle dichiarazioni collaborative di Ekeruo, per come operata dal Tribunale distrettuale in occasione della prima ordinanza cautelare, quando il propalante venne giudicato del tutto attendibile, pur a fronte di contestazioni difensive che attingevano la credibilità. Denuncia la scarna argomentazione di cui è corredata l'ordinanza impugnata, e stigmatizza la parziale valutazione delle dichiarazioni di Ekeruo, non avendo considerato il Tribunale l'ampio contenuto della sua propalazione in ordine alla natura del culi-, alla sua operatività e pericolosità, al coinvolgimento nell'attività di spaccio, alla supremazia imposta alla comunità nigeriana, piuttosto, soffermandosi su una sbavatura relativa alla erronea individuazione di tre sodali, peraltro presa in considerazione e valutata dal G.I.P., che si era espresso ricollegandola alla circostanza che il predetto collaborante non avesse mai fatto parte, a differenza degli altri due, \ di alcun cu/t, avendo conosciuto siffatto fenomeno mafioso per averlo subìto, quale vittima di una violenta aggressione. 2.2. Analogo vizio, nonché erronea valutazione dell'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., denuncia con riguardo alla valutazione dei riscontri alle dichiarazioni collaborative, non essendo state esplicitate le ragioni per cui le dichiarazioni dei tre collaboranti indicati non possano riscontrarsi a vicenda, atteso che, invece, il narrato di Ekeruo è stato confermato dagli altri due propalanti, circa l'appartenenza al cu/t, al ruolo di vertice del Parkinson nell'attività di spaccio, alla natura violenta del ricorrente. 2.3. Vizio della motivazione viene dedotto con riguardo alla affermazione del Tribunale distrettuale circa la mancata indicazione di condotte specifiche, avendo, invece, tutti i collaboratori attribuito al ricorrente un ruolo di primo piano, direttivo, nella piazza di spaccio locale, e riferito della sua indole violenta, elementi indicativi della supremazia che, secondo la giurisprudenza in materia di culi-, caratterizza il principale vantaggio ingiusto derivante ai membri dalla appartenenza mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del Procuratore della Repubblica di Palermo è inammissibile, perché, sostanzialmente, rivolge istanza al Collegio di formulare una diversa ed alternativa ricostruzione degli elementi indiziari raccolti dall'Accusa, che non può costituire l'oggetto di interesse della decisione in sede di legittimità. In realtà, nel ricorso, là dove si argomentano vizi motivazionali, adducendo un difetto della struttura ricostruttiva in fatto e processuale della ordinanza, si chiede a questa Corte di legittimità, in ultima analisi, non già di pronunciarsi sulla bontà e correttezza del percorso motivazionale adottato dal provvedimento impugnato, bensì di valutare l'esattezza degli snodi decisionali rispetto ad una alternativa ricostruzione della piattaforma fattuale utilizzata. Siffatta operazione non è consentita al giudice di legittimità che, come è noto, vede l'orizzonte della sua verifica circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l'interpretazione delle norme applicate. 2. Calando tali principi nella fattispecie in scrutinio, è agevole osservare come il Procuratore impugnante si limiti a denunciare l'omessa valutazione, da parte del Tribunale distrettuale, di elementi decisivi ai fini della esatta configurazione della piattaforma indiziaria, ma non riesce a indicare quali dati concreti e significativi sarebbero stati obliterati dai giudici di merito, i quali hanno segnalato - seppur in modo sintetico, ma senza incorrere in vistose omissioni o illogicità argomentative - come, dalle dichiarazioni collaborative valorizzate dal G.I.P., non siano emersi indizi oggettivamente apprezzabili, idonei a sostenere, con la necessaria gravità, l'accusa che il ricorrente sia inserito con ruolo verticistico nella organizzazione transnazionale denominata "Supreme" o "[OSCURATO:PERSONA]". 2.1. In realtà il Tribunale distrettuale ha fatto buon governo della regula iuris affermata - fin dall'arresto delle Sezioni Unite Mannino (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005 )Mannino, Rv. 231670 ), - in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso - secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Ed è stato precisato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017 , Rv. 271205 - 01; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064). 2.2. Nulla di tutto questo è stato riferito dai propalanti, niente che dia concretamente conto di una attiva e stabile partecipazione del ricorrente nell'associazione, cosicchè non è dato conoscere quali condotte specifiche egli abbia tenuto per giustificarne l'inserimento, con carattere di stabilità, e con ruolo verticistico, nel sodalizio in questione. Come il Tribunale non ha mancato di segnalare, con congrua argomentazione, non scalfita dalle doglianze del ricorrente, non si rileva, nelle parole dei chiamanti, una specifica descrizione, attraverso concreti indicatori fattuali, del ruolo dinamico effettivamente assunto dall'odierno ricorrente; non sono stati indicati, dai propalanti - che pure hanno chiamato in causa il ricorrente, assegnandogli un ruolo di primo piano, soprattutto nella gestione della piazza di spaccio locale - comportamenti da questi tenuti, inequivocabilmente espressivi dell'affectio societatis. Di tale compenetrazione, in effetti, non v'è riscontro negli ampi stralci, riportati nell'atto di impugnazione, dei contributi dichiarativi dei collaboratori: essi, lungi dal riferire di condotte del ricorrente capaci di evocare plasticamente ed emblematicamente la sua adesione al cu/t e il suo ruolo di vertice, si limitano, tutti, ad indicarlo, con espressione tanto sintetica quanto contenutisticamente vuota, perché non sufficientemente esplicata, come colui a cui era stato affidato il comando in Italia, in alternanza con Collins, del cu/t, senza però descrivere una qualche condotta dalla quale hanno tratto tale giudizio, neppure evocando relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, o incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati ( Sez. 2 n. 7839 del 12/02/2021 Rv. 280890 ), che aiutino a comprenderne il ruolo di "capo". 2.3. La partecipazione al sodalizio, il ruolo apicale dell'imputato, restano, dunque, evanescenti nelle parole dei collaboratori, sostanziandosi, più che altro, in una mera valutazione degli stessi collaboranti che, in tal modo, consegnano una narrazione inevitabilmente generica, priva di solidità indiziaria in ordine alla chiamata in reità. 2.4. Nella ordinanza impugnata non sono, dunque, riscontrabili i vizi motivazionali denunciati, né nel senso dell'omessa valutazione di elementi decisivi né nei termini della contraddittorietà della motivazione, né essa è affetta da illogicità manifesta, atteso che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili íctu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U,sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). 2.5. Le precedenti valutazioni assorbono anche il profilo dei riscontri reciproci, pure evocato in ricorso, stante l'assenza di contenuti, nel narrato dei collaboranti, capaci di fornire il necessario carattere individualizzante a carico del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Rom