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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34856/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOserectt-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato, per il tramite del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Sassari, in esecuzione di sentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna ad anni 20 di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e detenzione di armi, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia.

Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, premesso che l'accertamento al medesimo demandato - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, tale regime nel caso di Laurendi è giustificato : a) dalla sua qualità di promotore ed organizzatore del locale di 'ndrangheta di Sant'Eufemia di Aspromonte, la cui attività criminosa permea la vita economica e politica locale; b) dalla sua capacità imprenditoriale al servizio del clan, che gli ha consentito di estendere gli interessi del gruppo anche in territorio lombardo; c) dalla attuale operatività criminale della cosca di appartenenza e dall'assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo.

Evidenzia, detto Tribunale, come il suddetto non abbia manifestato alcun segno di resipiscenza, di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità, avendo anzi commesso tre recenti illeciti disciplinari.

Il Tribunale a quo ritiene, quindi, sufficientemente motivato il decreto impugnato in ordine alla sussistenza della probabilità che Laurendi, proprio in forza del carisma criminale, dell'assenza di elementi da cui desumere un allontanamento del suddetto dalla realtà associativa e dell'elevata pericolosità del gruppo criminale di appartenenza (a nulla rilevando, a fronte comunque di autonomi poteri di iniziativa, la subordinazione rispetto alla cosca Alvaro), se detenuto in regime ordinario, possa comunicare indebitamente con l'esterno.

Osserva, infine, che i fatti oggetto di condanna sono molto recenti e l'avvenuto arresto dei membri apicali non appare rivestire alcun rilievo decisivo al fine di ritenere venuta meno o attenuata la pericolosità del sottoposto e di escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione di riferimento, che, invece, si ricava dagli elementi sopra indicati.2.

Avverso tale ordinanza Laurendi, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione dell'art. 41 bis ord. pen. 2.1.

Con il primo motivo di impugnazione viene eccepita in via preliminare l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quinquies, per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge in relazione agli artt. 102, 3 e 24, comma secondo, 25, primo comma e 111, secondo comma Cost., nonché artt. 6 e 14 Cedu.

Si duole la difesa che una categoria di soggetti - coloro che sono sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. - sia sottratta alla giurisdizione ordinaria con accentramento di poteri di cognizione sul Tribunale di sorveglianza di Roma, e quindi conseguenze nefaste in termini di allungamento dei tempi di decisione e comunque di valutazione, connotata da una certa superficialità.

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art. 41- bis ord. pen. in relazione ai presupposti che necessitano per l'adozione del regime differenziato.

Non sono state, secondo la difesa, considerate tutte le inesattezze contenute nel decreto applicativo e dimostrate in sede di reclamo.

Né si è considerato il paradosso che i vertici del clan Alvaro, a cui Laurendi viene ritenuto sotto- ordinato, sono detenuti in regime ordinario.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene rilevata mancanza di motivazione sulla sussistenza di tali presupposti.

2.4. Col quarto motivo di ricorso viene ancora dedotta mancanza di motivazione circa i presupposti legittimanti l'adozione del decreto di cui all'art. 41-bis ord. pen.

Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione.

È, invero, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis ord. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria, la competenza a disporre l'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale, trattandosi di misura non assimilabile alle misure di prevenzione personali, adottata o prorogata, con provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento camerale partecipato (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792).

Giova, inoltre, ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 349 del 1993, ha affermato che i provvedimenti ministeriali nella materia qui in esame sono certamente sindacabili dal giudice ordinario.

Trattandosi di provvedimenti di Autorità centrale (Ministero della Giustizia), appare più che razionale che a pronunciarsi sia il Giudice ordinario del distretto di Corte di appello di Roma.

1.2. Infondate sono le doglianze di cui agli altri motivi di ricorso.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono «prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni» purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno, «tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto».

Evidenzia sempre detto articolo che "il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa".

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2 -sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che le doglianze di cui al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso non individuano singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tendono in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato.

A fronte della quale, il difensore insiste genericamente (in violazione, altresì, del principio di autosufficienza) sull'inesattezza di alcune indicazioni del provvedimento applicativo del regime differenziato, in particolare sull'inesistenza di una "locale" di Sant'Eufemia, sulla qualificazione di Laurendi, nell'unico procedimento in cui è imputato, come partecipe piuttosto che come promotore, sull'assenza di precedenti penali a carico del padre e dei figli del ricorrente, sull'insussistenza di rapporti con sodalizi mafiosi delle persone con cui Laurendi risulta avere avuto rapporti professionali, sullo svolgimento da parte del medesimo di un'onesta attività imprenditoriale nelle Marche fin dal 2005 con allontanamento dal territorio di provenienza.

E osserva che la pericolosità sociale di Laurendi viene ricostruita sulla base del coinvolgimento nel processo Eyphemos, esitato con una condanna fondata su intercettazioni avvenute nel 2017, oltre quattro anni orsono; e che comunque anche il comportamento inframurario del suddetto non denota il pericolo ravvisato dal decreto di proroga e ritenuto dall'ordinanza impugnata.

In tal modo non solo dette censure manifestano la loro infondatezza, non confrontandosi adeguatamente con la trama argomentativa del provvedimento impugnato, ma sollecitano, altresì, una riconsiderazione di elementi fattuali non consentita.

Al rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processua li .

P.Q.M.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOserectt-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato, per il tramite del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Sassari, in esecuzione di sentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna ad anni 20 di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e detenzione di armi, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, premesso che l'accertamento al medesimo demandato - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, tale regime nel caso di Laurendi è giustificato : a) dalla sua qualità di promotore ed organizzatore del locale di 'ndrangheta di Sant'Eufemia di Aspromonte, la cui attività criminosa permea la vita economica e politica locale; b) dalla sua capacità imprenditoriale al servizio del clan, che gli ha consentito di estendere gli interessi del gruppo anche in territorio lombardo; c) dalla attuale operatività criminale della cosca di appartenenza e dall'assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo. Evidenzia, detto Tribunale, come il suddetto non abbia manifestato alcun segno di resipiscenza, di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità, avendo anzi commesso tre recenti illeciti disciplinari. Il Tribunale a quo ritiene, quindi, sufficientemente motivato il decreto impugnato in ordine alla sussistenza della probabilità che Laurendi, proprio in forza del carisma criminale, dell'assenza di elementi da cui desumere un allontanamento del suddetto dalla realtà associativa e dell'elevata pericolosità del gruppo criminale di appartenenza (a nulla rilevando, a fronte comunque di autonomi poteri di iniziativa, la subordinazione rispetto alla cosca Alvaro), se detenuto in regime ordinario, possa comunicare indebitamente con l'esterno. Osserva, infine, che i fatti oggetto di condanna sono molto recenti e l'avvenuto arresto dei membri apicali non appare rivestire alcun rilievo decisivo al fine di ritenere venuta meno o attenuata la pericolosità del sottoposto e di escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione di riferimento, che, invece, si ricava dagli elementi sopra indicati.2. Avverso tale ordinanza Laurendi, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione dell'art. 41 bis ord. pen. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene eccepita in via preliminare l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quinquies, per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge in relazione agli artt. 102, 3 e 24, comma secondo, 25, primo comma e 111, secondo comma Cost., nonché artt. 6 e 14 Cedu. Si duole la difesa che una categoria di soggetti - coloro che sono sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. - sia sottratta alla giurisdizione ordinaria con accentramento di poteri di cognizione sul Tribunale di sorveglianza di Roma, e quindi conseguenze nefaste in termini di allungamento dei tempi di decisione e comunque di valutazione, connotata da una certa superficialità. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art. 41- bis ord. pen. in relazione ai presupposti che necessitano per l'adozione del regime differenziato. Non sono state, secondo la difesa, considerate tutte le inesattezze contenute nel decreto applicativo e dimostrate in sede di reclamo. Né si è considerato il paradosso che i vertici del clan Alvaro, a cui Laurendi viene ritenuto sotto- ordinato, sono detenuti in regime ordinario. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene rilevata mancanza di motivazione sulla sussistenza di tali presupposti. 2.4. Col quarto motivo di ricorso viene ancora dedotta mancanza di motivazione circa i presupposti legittimanti l'adozione del decreto di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione. È, invero, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis ord. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria, la competenza a disporre l'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale, trattandosi di misura non assimilabile alle misure di prevenzione personali, adottata o prorogata, con provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento camerale partecipato (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792). Giova, inoltre, ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 349 del 1993, ha affermato che i provvedimenti ministeriali nella materia qui in esame sono certamente sindacabili dal giudice ordinario. Trattandosi di provvedimenti di Autorità centrale (Ministero della Giustizia), appare più che razionale che a pronunciarsi sia il Giudice ordinario del distretto di Corte di appello di Roma. 1.2. Infondate sono le doglianze di cui agli altri motivi di ricorso. Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono «prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni» purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno, «tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto». Evidenzia sempre detto articolo che "il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2 -sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che le doglianze di cui al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso non individuano singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tendono in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. A fronte della quale, il difensore insiste genericamente (in violazione, altresì, del principio di autosufficienza) sull'inesattezza di alcune indicazioni del provvedimento applicativo del regime differenziato, in particolare sull'inesistenza di una "locale" di Sant'Eufemia, sulla qualificazione di Laurendi, nell'unico procedimento in cui è imputato, come partecipe piuttosto che come promotore, sull'assenza di precedenti penali a carico del padre e dei figli del ricorrente, sull'insussistenza di rapporti con sodalizi mafiosi delle persone con cui Laurendi risulta avere avuto rapporti professionali, sullo svolgimento da parte del medesimo di un'onesta attività imprenditoriale nelle Marche fin dal 2005 con allontanamento dal territorio di provenienza. E osserva che la pericolosità sociale di Laurendi viene ricostruita sulla base del coinvolgimento nel processo Eyphemos, esitato con una condanna fondata su intercettazioni avvenute nel 2017, oltre quattro anni orsono; e che comunque anche il comportamento inframurario del suddetto non denota il pericolo ravvisato dal decreto di proroga e ritenuto dall'ordinanza impugnata. In tal modo non solo dette censure manifestano la loro infondatezza, non confrontandosi adeguatamente con la trama argomentativa del provvedimento impugnato, ma sollecitano, altresì, una riconsiderazione di elementi fattuali non consentita. Al rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processua li . P.Q.M. Rigetta il
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