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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 agosto 2021

Cassazione n. 43431/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natAaj BUCAREST( ROMANIA) il 30/01/1977 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di fo, Rimini, ha ridotto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pena nei limiti di legge in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. 309/90 per entrambi (capo b) e del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 1 d.P.R. 309/90 per [OSCURATO:PERSONA] (capo a e c).

2. Il difensore di entrambi i ricorrenti deduce vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.

Con memoria datata 2 agosto 2021 depositata il 6 agosto 2021, la difesa dei ricorrenti, censurava l'assegnazione alla Settima Sezione di questa Corte del ricorso rilevando la esistenza di vizi che imponevano la trattazione della causa presso la sezione ordinaria di riferimento (Sesta), insistendo pertanto sui motivi di ricorso palesemente non inammissibili.

3. Il ricorso è inammissibile perché, generico e reiterativo di quanto già dedotto nel giudizio d'appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, tra l'altro facendo riferimento a quanto già ampiamente motivato sullo stesso punto da parte del primo giudice.

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).

La Corte di appello ha dato conto degli elementi da cui era desumibile la non scarsa offensività del delitto contestato in considerazione di plurimi elementi complessivamente valutati; è partita dal significativo dato ponderale che, seppur non ingente, consentiva di ricavare circa 127 dosi commerciali, è stata apprezzata la presenza di numerosi cellulari a disposizione, oltre che i rilevati, frequenti e collaudati contatti con acquirenti professionalmente posti in essere tanto da poter vivere per anni esclusivamente con i proventi dell'attività illecita di cui ai delitti contestati; complessiva valutazione operata che risulta fedele ai principi di diritto di questa Corte; motivazione che i ricorrenti mettono in discussione attraverso un diretto riferimento al merito della vicenda adeguatamente vagliata nei due gradi di merito.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, per ciascuno, in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natAaj BUCAREST( ROMANIA) il 30/01/1977 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di fo, Rimini, ha ridotto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pena nei limiti di legge in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. 309/90 per entrambi (capo b) e del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 1 d.P.R. 309/90 per [OSCURATO:PERSONA] (capo a e c). 2. Il difensore di entrambi i ricorrenti deduce vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. Con memoria datata 2 agosto 2021 depositata il 6 agosto 2021, la difesa dei ricorrenti, censurava l'assegnazione alla Settima Sezione di questa Corte del ricorso rilevando la esistenza di vizi che imponevano la trattazione della causa presso la sezione ordinaria di riferimento (Sesta), insistendo pertanto sui motivi di ricorso palesemente non inammissibili. 3. Il ricorso è inammissibile perché, generico e reiterativo di quanto già dedotto nel giudizio d'appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, tra l'altro facendo riferimento a quanto già ampiamente motivato sullo stesso punto da parte del primo giudice. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). La Corte di appello ha dato conto degli elementi da cui era desumibile la non scarsa offensività del delitto contestato in considerazione di plurimi elementi complessivamente valutati; è partita dal significativo dato ponderale che, seppur non ingente, consentiva di ricavare circa 127 dosi commerciali, è stata apprezzata la presenza di numerosi cellulari a disposizione, oltre che i rilevati, frequenti e collaudati contatti con acquirenti professionalmente posti in essere tanto da poter vivere per anni esclusivamente con i proventi dell'attività illecita di cui ai delitti contestati; complessiva valutazione operata che risulta fedele ai principi di diritto di questa Corte; motivazione che i ricorrenti mettono in discussione attraverso un diretto riferimento al merito della vicenda adeguatamente vagliata nei due gradi di merito. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, per ciascuno, in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 43431/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris