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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 43243/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante RAVANELLI Marco avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di TRIDENT s.r.I., avverso il decreto emesso in data 16/02/2023 con cui il [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio di Palermo aveva disposto, nei confronti della predetta società, la perquisizione locale ed il conseguente sequestro di beni, documenti e quant'altro dettagliatamente descritto nel decreto medesimo.

2. Ricorre per cassazione il legale rappresentante della TRIDENT, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione delle deduzioni difensive in ordine alla mancanza di elementi idonei a sostenere il coinvolgimento della TRIDENT nel reato contestato.

Si lamenta altresì la violazione dell'art. 355 cod. proc. pen. 2.2.

Erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si deduce l'insussistenza di concrete esigenze preventive di cui al comma 1 dell'art. 321, e si censura l'omessa considerazione del fatto che la tenuta in sequestro era stata acquistata già nel 2016.

La difesa lamenta altresì la violazione dei principi di specialità e di idoneità, anche in relazione al vincolo di strumentalità con il reato contestato e alla mancata ostensione di tutti gli atti investigativi.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l'insussistenza di vizi motivazionali denunciabili in questa sede e la correttezza della motivazione sia quanto alla mancata traduzione del provvedimento, sia quanto alla configurabilità delle dedotte esigenze.

4. Con memoria di replica, il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo ordine di .doglianze, va evidenziato che il Tribunale di Palermo, all'esito di una diffusa ricostruzione delle disposizioni contenute negli artt. 30 segg.

Reg.

EPPO, ha affermato che, per i provvedimenti come quello per cui è causa, "la fase del controllo di merito dell'attività investigativa sia in sede di esecuzione che giurisdizionale resterà di competenza della sola AG emittente mentre i profili di legittimità formale dell'atto resteranno di competenza dell'AG dello stato richiesto di prestare assistenza" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza).

Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto di circoscrivere la propria attività "alla verifica dei presupposti formali dell'atto e della legittimità delle modalità di sua esecuzione, nel rispetto dei diritti dell'indagato" (pag. 5), con esclusione quindi delle "doglianze difensive di merito sul c.d. fumus dei reati ipotizzati [...] in quanto questione azionabile presso l'A.G. madrilena" (pag. 6).

Tale articolata prospettazione non è stata in alcun modo confutata dalla società ricorrente, che si è limitata a dolersi della mancanza di motivazione sul fumus, sulla violazione del principio di specialità, ecc., in termini totalmente generici, privi di qualsiasi effettivo confronto con il provvedimento impugnato.

Deve perciò farsi applicazione, sul punto, del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alle residue censure.

Il Tribunale di Palermo ha compiutamente illustrato le esigenze probatorie fondanti il provvedimento di sequestro, i collegamenti tra i vari indagati, la sussistenza di un nesso di strumentalità della documentazione sequestrata per la ricostruzione della rete di relazioni societarie e personali funzionali alla commissione dei reati contestati (cfr. pag. 6 segg. dell'ordinanza impugnata).

Tale compiuta disamina delle esigenze probatorie non è stata presa in alcuna considerazione dalla difesa ricorrente, che ha prospettato una violazione dell'art.321 cod. proc. pen., per il difetto di esigenze preventive, ecc.: censura evidentemente del tutto eccentrica rispetto al provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale del riesame (decreto di perquisizione locale e conseguente sequestro eseguito dal [OSCURATO:PERSONA] presso l'Ufficio EPPO di Palermo, in esecuzione dell'attività di indagine delegata dal Procuratore Europeo con sede a Madrid, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento EPPO).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euto tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante RAVANELLI Marco avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di TRIDENT s.r.I., avverso il decreto emesso in data 16/02/2023 con cui il [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio di Palermo aveva disposto, nei confronti della predetta società, la perquisizione locale ed il conseguente sequestro di beni, documenti e quant'altro dettagliatamente descritto nel decreto medesimo. 2. Ricorre per cassazione il legale rappresentante della TRIDENT, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione delle deduzioni difensive in ordine alla mancanza di elementi idonei a sostenere il coinvolgimento della TRIDENT nel reato contestato. Si lamenta altresì la violazione dell'art. 355 cod. proc. pen. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce l'insussistenza di concrete esigenze preventive di cui al comma 1 dell'art. 321, e si censura l'omessa considerazione del fatto che la tenuta in sequestro era stata acquistata già nel 2016. La difesa lamenta altresì la violazione dei principi di specialità e di idoneità, anche in relazione al vincolo di strumentalità con il reato contestato e alla mancata ostensione di tutti gli atti investigativi. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l'insussistenza di vizi motivazionali denunciabili in questa sede e la correttezza della motivazione sia quanto alla mancata traduzione del provvedimento, sia quanto alla configurabilità delle dedotte esigenze. 4. Con memoria di replica, il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo ordine di .doglianze, va evidenziato che il Tribunale di Palermo, all'esito di una diffusa ricostruzione delle disposizioni contenute negli artt. 30 segg. Reg. EPPO, ha affermato che, per i provvedimenti come quello per cui è causa, "la fase del controllo di merito dell'attività investigativa sia in sede di esecuzione che giurisdizionale resterà di competenza della sola AG emittente mentre i profili di legittimità formale dell'atto resteranno di competenza dell'AG dello stato richiesto di prestare assistenza" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza). Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto di circoscrivere la propria attività "alla verifica dei presupposti formali dell'atto e della legittimità delle modalità di sua esecuzione, nel rispetto dei diritti dell'indagato" (pag. 5), con esclusione quindi delle "doglianze difensive di merito sul c.d. fumus dei reati ipotizzati [...] in quanto questione azionabile presso l'A.G. madrilena" (pag. 6). Tale articolata prospettazione non è stata in alcun modo confutata dalla società ricorrente, che si è limitata a dolersi della mancanza di motivazione sul fumus, sulla violazione del principio di specialità, ecc., in termini totalmente generici, privi di qualsiasi effettivo confronto con il provvedimento impugnato. Deve perciò farsi applicazione, sul punto, del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alle residue censure. Il Tribunale di Palermo ha compiutamente illustrato le esigenze probatorie fondanti il provvedimento di sequestro, i collegamenti tra i vari indagati, la sussistenza di un nesso di strumentalità della documentazione sequestrata per la ricostruzione della rete di relazioni societarie e personali funzionali alla commissione dei reati contestati (cfr. pag. 6 segg. dell'ordinanza impugnata). Tale compiuta disamina delle esigenze probatorie non è stata presa in alcuna considerazione dalla difesa ricorrente, che ha prospettato una violazione dell'art.321 cod. proc. pen., per il difetto di esigenze preventive, ecc.: censura evidentemente del tutto eccentrica rispetto al provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale del riesame (decreto di perquisizione locale e conseguente sequestro eseguito dal [OSCURATO:PERSONA] presso l'Ufficio EPPO di Palermo, in esecuzione dell'attività di indagine delegata dal Procuratore Europeo con sede a Madrid, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento EPPO). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euto tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass
Decreto Cassazione n. 43243/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris