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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07187/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22994/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.; -intimato – Avverso il decreto della Corte di appello di Catania n. cronol. 2941/2024 del 30 luglio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede; P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Roma, 12 marzo 2025.

Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22994/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.; -intimato – Avverso il decreto della Corte di appello di Catania n. cronol. 2941/2024 del 30 luglio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Roma, 12 marzo 2025. Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07187/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris