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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29216/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12406-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VII_ I [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5348/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 5348/16/2020 della CTR per la Campania, che ha confermato la decisione della CI P di Napoli resa in punto di imposta di registro applicabile alla sentenza emessa dal Tribunale di Nola, pronunciatosi in un caso di scioglimento di comunione ereditaria.

Oggetto dell'asse ereditario era invero un unico immobile indivisibile, avente un valore di 467.000,00 euro, assegnato alla contribuente Patrizia brio previo versamento, da parte di quest'ultima in favore degli altri coeredi, dell'importo di euro 77.833,33 ciascuno e corrispondente al valore della loro quota.

Qualificando detta operazione come una divisione con conguaglio l'Ufficio applicava l'aliquota del 9%, propria degli atti traslativi, sulla quota dei non assegnatari e dell'i% su quella della contribuente [OSCURATO:PERSONA].

Ritenendo insussistente l'effetto traslativo, trattandosi di versamento a titolo di controvalore della quota ereditaria non assegnata in natura, la CTR riteneva che alla sentenza dovesse essere applicata l'imposta di registro nella misura dell'1%.

Ric. 2021 n. 12406 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste la contribuente brio Patrizia con tempestivo controricorso.

Rimangono intimati gli altri coeredi.

In prossimità dell'adunanza, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986 per aver la CTR illegittimamente escluso l'effetto traslativo della divisione ereditarick in relazione al controvalore della quota del bene corrisposto ai cinque coeredi non assegnatari.

Con orientamento ormai risalente questa Corte ha affermato, in tema d'imposta di registro, che «in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest'ultima, a norma dell'art. 34, D.P.R. 131 del 1986, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza" (Cass. n. 17866/2010; n. 20119/2012)» (cfr. Cass.,

V. n. 20736/2019).

Nella fattispecie in esame è incontroverso tra le parti che ai coeredi non sia stata corrisposta una somma di danaro superiore alla quota loro spettante, posto che a fronte di un bene per un valore di 467.000,00 è stato loro corrisposta la quota esatta di 1/6 (77.833,00), senza alcuna attribuzione in eccedenza.

La CTR si è dunque attenuta ai principi sanciti da questa Corte.

Con il secondo motivo si avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR Ric. 2021 n. 12406 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -3- annullato l'intero avviso anziché provvedere alla rideterminazione dell'imposta dovuta.

La censura non supera il vaglio di ammissibilità tenuto conto che la questione sollevata risulta essere stata posta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità «non facendone menzione la sentenza impugnata (nella esposizione delle censure svolte dai ricorrenti ovvero nella trattazione dei medesimi) e non specificando d'altro canto i ricorrenti nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio (v. al riguardo Cass. 32804/2019, per cui "qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa")» (Cfr. Cass., V, n. 26147/2021).

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore Ric. 2021 n. 12406 sez.

MT ud. 05-07-2022 -4- della parte contribuente, che liquida in C.cinquemilatrecento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12406-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VII_ I [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5348/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 5348/16/2020 della CTR per la Campania, che ha confermato la decisione della CI P di Napoli resa in punto di imposta di registro applicabile alla sentenza emessa dal Tribunale di Nola, pronunciatosi in un caso di scioglimento di comunione ereditaria. Oggetto dell'asse ereditario era invero un unico immobile indivisibile, avente un valore di 467.000,00 euro, assegnato alla contribuente Patrizia brio previo versamento, da parte di quest'ultima in favore degli altri coeredi, dell'importo di euro 77.833,33 ciascuno e corrispondente al valore della loro quota. Qualificando detta operazione come una divisione con conguaglio l'Ufficio applicava l'aliquota del 9%, propria degli atti traslativi, sulla quota dei non assegnatari e dell'i% su quella della contribuente [OSCURATO:PERSONA]. Ritenendo insussistente l'effetto traslativo, trattandosi di versamento a titolo di controvalore della quota ereditaria non assegnata in natura, la CTR riteneva che alla sentenza dovesse essere applicata l'imposta di registro nella misura dell'1%. Ric. 2021 n. 12406 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste la contribuente brio Patrizia con tempestivo controricorso. Rimangono intimati gli altri coeredi. In prossimità dell'adunanza, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986 per aver la CTR illegittimamente escluso l'effetto traslativo della divisione ereditarick in relazione al controvalore della quota del bene corrisposto ai cinque coeredi non assegnatari. Con orientamento ormai risalente questa Corte ha affermato, in tema d'imposta di registro, che «in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest'ultima, a norma dell'art. 34, D.P.R. 131 del 1986, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza" (Cass. n. 17866/2010; n. 20119/2012)» (cfr. Cass., V. n. 20736/2019). Nella fattispecie in esame è incontroverso tra le parti che ai coeredi non sia stata corrisposta una somma di danaro superiore alla quota loro spettante, posto che a fronte di un bene per un valore di 467.000,00 è stato loro corrisposta la quota esatta di 1/6 (77.833,00), senza alcuna attribuzione in eccedenza. La CTR si è dunque attenuta ai principi sanciti da questa Corte. Con il secondo motivo si avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR Ric. 2021 n. 12406 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- annullato l'intero avviso anziché provvedere alla rideterminazione dell'imposta dovuta. La censura non supera il vaglio di ammissibilità tenuto conto che la questione sollevata risulta essere stata posta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità «non facendone menzione la sentenza impugnata (nella esposizione delle censure svolte dai ricorrenti ovvero nella trattazione dei medesimi) e non specificando d'altro canto i ricorrenti nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio (v. al riguardo Cass. 32804/2019, per cui "qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa")» (Cfr. Cass., V, n. 26147/2021). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore Ric. 2021 n. 12406 sez. MT ud. 05-07-2022 -4- della parte contribuente, che liquida in C.cinquemilatrecento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misu
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