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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01173/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; 9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in riforma della pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli per avere ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che i motivi sollevati [Violazione degli artt. 125, comma 3, 546, 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta colpevolezza dell'imputata in merito al capo a) dell'imputazione; inosservanza degli artt. 62-bis cod. pen., 192 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche] non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 e 7 sent. app.).

Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 7 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; 9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in riforma della pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli per avere ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati [Violazione degli artt. 125, comma 3, 546, 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta colpevolezza dell'imputata in merito al capo a) dell'imputazione; inosservanza degli artt. 62-bis cod. pen., 192 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche] non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 e 7 sent. app.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 7 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01173/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris