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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05175/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo dedotto non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

Il ricorrente, lungi dal denunziare specifici vizi motivazionali e a confrontarsi criticamente con le argomentazioni poste a base della decisione, o sollecita nuovi apprezzamenti riservati al giudice di merito o propone una valutazione alternativa delle risultanze probatorie da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, della sentenza impugnata o, infine, si duole dell'omessa acquisizione di prove con tutta evidenza non decisive perché inidonee a mettere in crisi il nucleo fondamentatale dell'accertamento ossia quanto narrato dagli agenti di polizia giudiziaria.

Questi ultimi, infatti, hanno riferito di avere visto l'imputato lanciare dal balcone il cassetto contenente le armi e le munizioni oggetto dei capi di imputazione a), b) e c).

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Il ricorrente, lungi dal denunziare specifici vizi motivazionali e a confrontarsi criticamente con le argomentazioni poste a base della decisione, o sollecita nuovi apprezzamenti riservati al giudice di merito o propone una valutazione alternativa delle risultanze probatorie da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, della sentenza impugnata o, infine, si duole dell'omessa acquisizione di prove con tutta evidenza non decisive perché inidonee a mettere in crisi il nucleo fondamentatale dell'accertamento ossia quanto narrato dagli agenti di polizia giudiziaria. Questi ultimi, infatti, hanno riferito di avere visto l'imputato lanciare dal balcone il cassetto contenente le armi e le munizioni oggetto dei capi di imputazione a), b) e c). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 05175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris