CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 19144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9038/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C/O [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9038/2016 Numero sezionale 1881/2022 -controricorrente[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19144/2022Data pubblicazione 14/06/2022- avverso DECRETO di TRIBUNALE FOGGIA n. 7566/2015 depositata il 09/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Foggia accoglieva parzialmente l’opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl che si era insinuata al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] per la somma di € 82.809,10 per un credito relativo a forniture di merce effettuata nei confronti della fallita, ammettendo la società al passivo per l’importo di € 82.809,10 detratto quello relativo alla merce non consegnata. 1.2 Il Tribunale ha rilevato che il credito, nella misura accertata, risultava provato dalla produzione dei documenti di trasporto sottoscritti sia dal vettore che dal destinatario. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. La soc. Eurotecnical ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 l.fall. 2697 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc; si sostiene che la decisione del Tribunale è fondata anche sul documento di trasporto del 3/12/2013, depositato dall’opponente tardivamente e, quindi, non utilizzabile. 1.1 Con il secondo motivo la curatela deduce «nullità dell’ordinanza per contrasto tra motivazione e dispositivo (art 360 comma 1 nr 5) F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9038/2016 Numero sezionale 1881/2022 -insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo Numero di raccolta generale 19144/2022Data pubblicazione 14/06/2022 per il giudizio ( art. 360, comma 1 nr 5)» si sostiene che il decreto non consente di determinare l’ammontare preciso del credito ammesso al passivo fallimentare in quanto dalle fatture non risultano gli importi unitari dei singoli beni contestati e non è chiarito dal Tribunale se dal credito debba essere detratto anche il montaggio dei beni non consegnati. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1 Il decreto del Tribunale di Foggia si fonda anche sul documento di trasporto del 3/12/2013 che non è stato depositato con la domanda di accertamento dello stato passivo né è stato indicato e/o allegato al ricorso di opposizione allo stato passivo ma risulta versato in atti, in allegato alle note difensive, solamente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.2 Orbene, l’art 99 2° comma nr. 4 l.fall stabilisce che «il ricorso deve contenere …a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed i documenti prodotti». 2.3 Il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è, quindi, segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio. 2.4 Il Tribunale, pertanto , in accoglimento dell’eccezione formulata dall’opposta, non avrebbe dovuto utilizzare per la decisione il documento di trasporto del 3/12/2013 depositato in corso del giudizio di opposizione e mai versato o indicato in precedenza. 3 Il secondo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. 3.1 Per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente, quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito, ai sensi dagli artt. 366 1 comma nr. 6 e 369 2 comma nr 4 cpc, deve: a) indicare l’atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui si basa il motivo ed i F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9038/2016 Numero sezionale 1881/2022 riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; b) Numero di raccolta generale 19144/2022Data pubblicazione 14/06/2022 indicare la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; c) depositare il fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso. 3.2 Il ricorso non è rispettoso dei suindicati incombenti non consentendo a questa Corte di poter verificare gli asseriti errori commessi dal Tribunale. 4. in conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso va cassato l’impugnato decreto con rinvio al tribunale di Foggia, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa in conformità con principi sopra esposti e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .