CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01983/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ALBANIA avverso la sentenza del 20/12/2022 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 20/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 10/02/2020 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il fatto così come ricostruito non rappresenta gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 707 cod. pen.. A sostegno dell'assunto illustra e compendia le emergenze processuali.1.2. Violazione di legge in relazione alla prescrizione che, secondo il ricorrente, era già maturata in sede di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite. Con esso il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. e si risolve in una rivalutazione delle fonti probatorie, ossia in una rilettura delle emergenze processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito, così risultando estranee al sindacato di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Invero, avendo riguardo alla data di commissione del reato (14/10/2017), alla natura contravvenzionale del reato di cui all'art.07 cod. pen. e applicando gli artt. 157 e 161 cod. pen., in assenza di causa di sospensione, il termine necessario alla maturazione della prescrizione è interamente decorso il 14/10/2022, in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Cos