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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 33282/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto assoggettato al regime ex art. 41-bis Ord. pen., avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva rigettato l'istanza-reclamo del detenuto in merito alla mancata consegna di un libro giocattolo, a ritardi nell'organizzazione del suo esame universitario dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la mancata consegna dell'attestato e la mancata fruizione in quel giorno dell'ora d'aria, nonché all'effetto del divieto di spedizione ai congiunti in un'unica busta di diverse missive; - Osservato che - a fronte dell'adeguata motivazione data dal Tribunale in merito al libro-giocattolo, non rivenuto come depositato al casellario, alla carenza di pregiudizio a diritto soggettivo derivante dalla vicenda dell'esame universitario, già sulla scorta delle allegazioni del reclamante, e alla necessità funzionale di controllo della corrispondenza alla base del divieto di spedizione di più lettere in unica busta - il ricorrente, con l'unico motivo articolato, in cui lamenta la violazione degli artt. 19 e 41-bis Ord. pen., l'art. 44 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in relazione all'art. 34 Cost., con riferimento alla circolare DAP del 2 ottobre 2017, ha svolto, nella sostanza, considerazioni di carattere generale, che peraltro si rivelano generiche in riferimento alle questioni proposte, siccome non contrastanti in modo specifico le valutazioni estrinsecate dai giudici del merito circa la carenza di prova e/o la non rilevanza delle doglianze prospettate dal detenuto assoggettato al regime differenziato; - Rilevato che - essendo risultato del tutto aspecifico il complessivo motivo - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA],pg . liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto assoggettato al regime ex art. 41-bis Ord. pen., avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva rigettato l'istanza-reclamo del detenuto in merito alla mancata consegna di un libro giocattolo, a ritardi nell'organizzazione del suo esame universitario dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la mancata consegna dell'attestato e la mancata fruizione in quel giorno dell'ora d'aria, nonché all'effetto del divieto di spedizione ai congiunti in un'unica busta di diverse missive; - Osservato che - a fronte dell'adeguata motivazione data dal Tribunale in merito al libro-giocattolo, non rivenuto come depositato al casellario, alla carenza di pregiudizio a diritto soggettivo derivante dalla vicenda dell'esame universitario, già sulla scorta delle allegazioni del reclamante, e alla necessità funzionale di controllo della corrispondenza alla base del divieto di spedizione di più lettere in unica busta - il ricorrente, con l'unico motivo articolato, in cui lamenta la violazione degli artt. 19 e 41-bis Ord. pen., l'art. 44 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in relazione all'art. 34 Cost., con riferimento alla circolare DAP del 2 ottobre 2017, ha svolto, nella sostanza, considerazioni di carattere generale, che peraltro si rivelano generiche in riferimento alle questioni proposte, siccome non contrastanti in modo specifico le valutazioni estrinsecate dai giudici del merito circa la carenza di prova e/o la non rilevanza delle doglianze prospettate dal detenuto assoggettato al regime differenziato; - Rilevato che - essendo risultato del tutto aspecifico il complessivo motivo - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA],pg . liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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