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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 28529/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03LR575 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 16.07.2021, la Corte di appeiio di Trento, in parziale riforma della sentenza del 18.01.2021 del Tribunale di Trento, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e condannato alla pena di giustizia- riquaiificato ii fatto nei reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando quattro motivi: con il primo motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena; con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta espulsione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. La Corte territoriale ha ritenuto non configurabile l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, rimarcando, con apprezzamento di merito sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici, come il contributo collaborativo dell'imputato era risultato privo di concretezza in relazione alla lotta al traffico di stupefacenti.

Va ricordato che, ai fini della ravvisabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è necessario che sia fornito un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si 1:raduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degii stupefacenti (Sez.6,n.45457 del 29/09/2015, Rv.265522 - 01).

3. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, 2 ..-14;1•1; n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011„ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464); nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, circostanze che comprovavano che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato.

4. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato la consistente quantità e qualità della sostanza stupefacente, così che la pena irrogata è stata ritenuta adeguata al caso concreto.

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

5. La Corte territoriale, valutando gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., ha applicato all'imputato la misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, fondando la valutazione di pericolosità dell'imputato sulla dimostrata incapacità di rispettare il precetto penale (desunta dai precedenti penali specifici) e sulle condizioni personali dello stesso (privo di occupazione e nullatenente); tali elementi sono stati ritenuti di valore dimostrativo della pericolosità sociale dell'imputato, con motivazione congrua e logica ed in linea con il principio di diritto, secondo cui il giudice, prima di procedere all'espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (Sez.

F, n.35432 del 14/08/2013, Rv. 255815 - 01; Sez.4, n. 43459 del 29/09/2015, Rv. 265219 - 01; Sez.3, n.30289 del 20/04/2021, Rv. 281921 - 01).

6. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria 3 'tet dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, eguitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03LR575 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 16.07.2021, la Corte di appeiio di Trento, in parziale riforma della sentenza del 18.01.2021 del Tribunale di Trento, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e condannato alla pena di giustizia- riquaiificato ii fatto nei reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando quattro motivi: con il primo motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena; con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta espulsione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La Corte territoriale ha ritenuto non configurabile l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, rimarcando, con apprezzamento di merito sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici, come il contributo collaborativo dell'imputato era risultato privo di concretezza in relazione alla lotta al traffico di stupefacenti. Va ricordato che, ai fini della ravvisabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è necessario che sia fornito un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si 1:raduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degii stupefacenti (Sez.6,n.45457 del 29/09/2015, Rv.265522 - 01). 3. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, 2 ..-14;1•1; n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011„ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464); nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, circostanze che comprovavano che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato. 4. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato la consistente quantità e qualità della sostanza stupefacente, così che la pena irrogata è stata ritenuta adeguata al caso concreto. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. 5. La Corte territoriale, valutando gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., ha applicato all'imputato la misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, fondando la valutazione di pericolosità dell'imputato sulla dimostrata incapacità di rispettare il precetto penale (desunta dai precedenti penali specifici) e sulle condizioni personali dello stesso (privo di occupazione e nullatenente); tali elementi sono stati ritenuti di valore dimostrativo della pericolosità sociale dell'imputato, con motivazione congrua e logica ed in linea con il principio di diritto, secondo cui il giudice, prima di procedere all'espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (Sez. F, n.35432 del 14/08/2013, Rv. 255815 - 01; Sez.4, n. 43459 del 29/09/2015, Rv. 265219 - 01; Sez.3, n.30289 del 20/04/2021, Rv. 281921 - 01). 6. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria 3 'tet dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, eguitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento d
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