CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 48592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Tunisia [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 3712/21 della Corte di appello di Bologna del 11/06/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; letta la memoria difensiva con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 337 e 99 cod. pen., commesso durante un periodo di detenzione in carcere, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi e quindici giorni di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con due motivi di doglianza vedenti sostanzialmente sul medesimo punto, deduce vizi di legge e di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza del delitto di resistenza con particolare riguardo alla mancanza di consapevolezza di porre in essere un comportamento penalmente rilevante ma semmai sanzionabile solo a livello disciplinare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. In via preliminare va rilevato che i motivi di doglianza articolati con l'impugnazione (la condotta in addebito non doveva essere considerata atto di resistenza, anche perché l'imputato riteneva che il suo comportamento fosse sanzionabile solo a livello disciplinare; la contestata recidiva è stata applicata in assenza di motivazione) ripropongono in maniera quasi letterale quelli già proposti all'attenzione dei giudici di appello e da questi debitamente considerati e congruamente confutati (v. pag. 2-3 sent.)„ Detta situazione comporta, secondo un principio da tempo elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, in quanto per l'appunto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerarsi non specific a soltanto apparenti, omettendo di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (per tutte v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Ud. Bouartour, Rv. 277710). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, ,2 novembre 2022 Il consiglier e