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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2022

Cassazione n. 04094/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 ottobre 2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del processo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, che è estranea al sindacato di legittimità; che, inoltre, tale prospettazione difensiva non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che correttamente ricostruisce il fatto alla luce non soltanto delle prove testimoniali ma anche di quelle documentali, risultando pertanto immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, avendo la Corte d'appello convincentemente chiarito come non vi fossero ragioni per dubitare delle indicazioni contenute negli atti redatti dal personale della polizia giudiziaria; come irrilevante fosse la deposizione del teste Zambetti e come scarsamente attendibili fossero le deposizioni dei restanti testimoni valorizzate dalla difesa in quanto provenienti da soggetti che si erano limitati a riferire quanto da loro appreso dallo stesso imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 ottobre 2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del processo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, che è estranea al sindacato di legittimità; che, inoltre, tale prospettazione difensiva non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che correttamente ricostruisce il fatto alla luce non soltanto delle prove testimoniali ma anche di quelle documentali, risultando pertanto immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, avendo la Corte d'appello convincentemente chiarito come non vi fossero ragioni per dubitare delle indicazioni contenute negli atti redatti dal personale della polizia giudiziaria; come irrilevante fosse la deposizione del teste Zambetti e come scarsamente attendibili fossero le deposizioni dei restanti testimoni valorizzate dalla difesa in quanto provenienti da soggetti che si erano limitati a riferire quanto da loro appreso dallo stesso imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 04094/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris