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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05206/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26209-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 736/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (all'epoca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva concesso degli immobili siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] in locazione finanziaria a diversi soggetti: scioltisi i contratti per risoluzione, quest'ultimi non riconsegnavano gli immobili, che dunque rimanevano nel possesso dei conduttori; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per l'IMU relativo all'anno 2012 e per il diniego di rimborso per lo stesso anno e per quegli stessi immobili e la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello solo limitatamente a sanzioni e interessi affermando che, ai fini della soggezione dei contribuenti all'IMU, in caso di locazione rileva non già la detenzione del bene e la sua eventuale mancata restituzione all'avente diritto ma la sola sottoscrizione e durata del relativo contratto di locazione, essendo il titolo contrattuale che determina la soggettività passiva dell'imposta in esame e non già la concreta disponibilità del bene.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente affidato ad un motivo di impugnazione mentre il comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso.

Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del Ric. 2020 n. 26209 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- 2011 e dell'art. 1, comma 672, della legge n. 147 del 2013 in quanto la sentenza impugnata non ha riconosciuto che la soggettività passiva IMU dell'utilizzatore di immobile concesso in locazione finanziaria perdura sino alla data di riconsegna dell'immobile alla società di leasing.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che ai fini della soggezione dei contribuenti all'IMU, in caso di locazione rileva non già la detenzione del bene e la sua eventuale mancata restituzione all'avente diritto ma la sola sottoscrizione e durata del relativo contratto di locazione, essendo il titolo contrattuale che determina la soggettività passiva dell'imposta in esame e non già la concreta Ric. 2020 n. 26209 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -3- disponibilità del bene - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) fosse tenuta al pagamento dell'IMU pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo lo scioglimento dì tali contratti i conduttori non abbiano riconsegnato gli immobili.

Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato.

La condanna alle spese segue la soccombenza: in effetti già nel corso del 2019 e quindi anteriormente alla proposizione del presente ricorso, costituiva pronuncia isolata quella (Cass. n. 19166 del 2019) addotta dalla ricorrente a fondamento del ricorso e l'indirizzo opposto poteva dirsi ormai già consolidato.

P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna útricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26209-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 736/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (all'epoca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva concesso degli immobili siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] in locazione finanziaria a diversi soggetti: scioltisi i contratti per risoluzione, quest'ultimi non riconsegnavano gli immobili, che dunque rimanevano nel possesso dei conduttori; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per l'IMU relativo all'anno 2012 e per il diniego di rimborso per lo stesso anno e per quegli stessi immobili e la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello solo limitatamente a sanzioni e interessi affermando che, ai fini della soggezione dei contribuenti all'IMU, in caso di locazione rileva non già la detenzione del bene e la sua eventuale mancata restituzione all'avente diritto ma la sola sottoscrizione e durata del relativo contratto di locazione, essendo il titolo contrattuale che determina la soggettività passiva dell'imposta in esame e non già la concreta disponibilità del bene. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente affidato ad un motivo di impugnazione mentre il comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del Ric. 2020 n. 26209 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- 2011 e dell'art. 1, comma 672, della legge n. 147 del 2013 in quanto la sentenza impugnata non ha riconosciuto che la soggettività passiva IMU dell'utilizzatore di immobile concesso in locazione finanziaria perdura sino alla data di riconsegna dell'immobile alla società di leasing. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che ai fini della soggezione dei contribuenti all'IMU, in caso di locazione rileva non già la detenzione del bene e la sua eventuale mancata restituzione all'avente diritto ma la sola sottoscrizione e durata del relativo contratto di locazione, essendo il titolo contrattuale che determina la soggettività passiva dell'imposta in esame e non già la concreta Ric. 2020 n. 26209 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- disponibilità del bene - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) fosse tenuta al pagamento dell'IMU pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo lo scioglimento dì tali contratti i conduttori non abbiano riconsegnato gli immobili. Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato. La condanna alle spese segue la soccombenza: in effetti già nel corso del 2019 e quindi anteriormente alla proposizione del presente ricorso, costituiva pronuncia isolata quella (Cass. n. 19166 del 2019) addotta dalla ricorrente a fondamento del ricorso e l'indirizzo opposto poteva dirsi ormai già consolidato. P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna útricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. Il Presidente
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