CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 32434/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31153/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], quale successore di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1182/2020 depositata il 6 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11 novembre 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria (n. 123/1212) emesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a per conto di Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente) per l’importo di € 111.589,18 comprensivo di interessi di mora, spese di notifica e di iscrizione F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 31153/2020 ipotecaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa d Numero sezionale 7598/2025Numero di raccolta generale 32434/2025i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrenti)Data pubblicazione 12/12/2025, su beni immobili di sua proprietà nella misura di 500/1000 siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA]. La C.T.P. ha accolto il ricorso sul presupposto dell’esistenza di un giudicato (sentenza n. 918/5/2015) tra le stesse parti sulle medesime cartelle di pagamento sottese all’avviso oggetto del presente giudizio. La C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello proposto da Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], sulla base delle seguenti ragioni: - all’udienza di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore della contribuente produceva certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] e la CTR dichiarava l’interruzione del giudizio; - con istanza del 2.8.2018 l’Agenzia produceva istanza di trattazione del processo interrotto allegando le stampe anagrafiche della contribuente e degli eredi; - la sentenza di primo grado ha posto erroneamente alla base della propria decisione la sentenza n. 918/5/2015 del 21.10.2014, la quale è stata riformata dalla sentenza della CTR, sez. 4, n. 1438/16; - ne consegue che le cartelle che terminano con i seguenti nn. 90667 e 91949 riguardano importi di competenza del g.o.; la cartella che termina con i numeri 57007, riguardante pene pecuniarie, è prescritta, in quanto notificata nel 1994; - per tali partite viene a cadere l’iscrizione ipotecaria, mentre per le altre cartelle va ritenuta valida la relativa iscrizione ipotecaria. Avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso fondato su quattro motivi, depositato memoria ex art. 380 bis, c.p.c. e documentazione ex art. 378 c.p.c., mentre le intimate si sono costituite proponendo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 31153/2020 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospetta Numero sezionale 7598/2025Numero di raccolta generale 32434/2025no, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]art. 111 Cost. per omessa comunicazione da parte della segreteria CTR della data della nuova udienza, fissata dopo l’istanza di riassunzione proposta dall’Agenzia delle Entrate ex art. 43 del d.lgs. n. 546 dl 1992. Il motivo è fondato. La morte della dante causa degli odierni ricorrenti è stata dichiarata in udienza e con ordinanza del 19/04/2018 n. 1109/09/2018 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio (pag. 7 controricorso). A seguito di istanza di ripresa del processo presentata dall’odierna controricorrente, la CTR con ordinanza n. 2349/09/2018 del 10/10/2018 ha dato comunicazione alle parti costituite. L’art. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992, sulla ripresa del processo interrotto, prevede che la comunicazione dell’avviso di trattazione, di cui all’art. 31 del citato d.lgs., da parte della segreteria della Commissione tributaria debba essere effettuata, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall’art. 17, anche alla parte colpita dall’evento o dai suoi successori personalmente. Nel caso di specie le controricorrenti contestano il dedotto omesso avviso di trattazione del giudizio di riassunzione, assumendo l’esistenza di una prima comunicazione, relativa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], effettuata il 3/9/2018 e di una seconda comunicazione, relativa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui la causa è stata trattenuta in decisione, avvenuta il 22/11/2019. Dalla documentazione agli atti risulta la prova della comunicazione della trattazione dell’udienza notificata alla parte deceduta e al difensore costituito. Si osserva, tuttavia, che le comunicazioni sono state inviate a mezzo PEC, ma non vi è prova dell’esito della comunicazione, con 3 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 31153/2020 le ricevute di avvenuta consegna e accettazione, come preNumero sezionale 7598/2025Numero di raccolta generale 32434/2025visto dall’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994. Data pubblicazione 12/12/2025 Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 27837 del 31/10/2018 (Rv. 651411 – 01). Occorre aggiungere che, poiché la morte era stata dichiarata in udienza, con conseguente interruzione del giudizio, il mandato difensivo era da considerarsi estinto. Ne consegue che la comunicazione di prosecuzione, ad onere della segreteria [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere fatta allo stesso difensore, ma doveva essere fatta agli eredi, eventualmente impersonalmente e collettivamente all’ultimo domicilio del defunto se avvenuta entro l’anno dal decesso (Cass., Sez. 2, n. 217/2015, Rv. 634065 – 01, Sez. 3, n. 25620/2016, Rv. 642335 - 01; sulla ultrattività del mandato difensivo in caso di omessa dichiarazione o notificazione dell'evento morte da parte del difensore, Sez. U, n. 15295/2014, Rv. 631466 – 01). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la carenza di motivazione, carenza di chiarezza e la carenza del titolo dell’iscrizione a ruolo; la violazione degli artt. 6, 7 e 10 della l. n. 212 del 2000; l’inesistenza e la nullità della notifica degli atti presupposti, la prescrizione del diritto di credito, la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. I ricorrenti insistono sull’annullamento delle 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 31153/2020 Numero sezionale 7598/2025 intimazioni di pagamento sottese all’avviso impugnato, Numero di raccolta generale 32434/2025per effetto Data pubblicazione 12/12/2025 della sentenza della CTP di Avellino, n. 918/5/14 che avrebbe accertato l’omessa notifica delle cartelle di pagamento. Censurano l’impugnata sentenza perché non avrebbe esaminato i motivi di impugnazione per averli ritenuti assorbiti dalla preliminare eccezione di giudicato. Prospettano l’omessa allegazione delle cartelle di pagamento all’atto impugnato. Censurano, altresì, la mancata indicazione dell’ammontare dell’imposta depurata dagli altri oneri, quali le sanzioni, che avrebbe consentito agli eredi di quantificare esattamente le sanzioni dovute e di determinare il contributo unificato. Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo. 3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in via gradata la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo. 4. Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo. 5. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione del giudicato della sentenza della CTP di Avellino (sentenza n. 270/04.12 del 9.5.-24.9.2012), laddove la stessa ha quantificato il credito residuo in € 437.311,48. 6. Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo. 7. Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame delle ragioni di impugnazione dell’avviso. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; 5 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 31153/2020 Numero sezionale 7598/2025 cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Numero di raccolta generale 32434/2025Data pubblicazione 12/12/2025 Tributaria di secondo grado della