CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /11( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e comunque censure manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché ha negato le circostanze attenuanti generiche, in particolare rappresentando che la coltivazione di cannabis aveva ad oggetto 58 piante, dalle quali, già al momento della perquisizione, potevano ricavarsi ben 621 dosi medie singole; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente