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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 14484/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1364/2015 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende. – controricorrenti – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1364/2015 Numero sezionale 1532/2022 Numero di raccolta generale 14484/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, n. 5440/07/14, depositata il 03/06/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania che — nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento per Iva (per euro 1.648.266,12), in relazione ai periodi di imposta 2007 e 2008, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socia della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società a ristretta base partecipativa, cancellata dal registro delle imprese in data 30/12/2009, conseguente ai due avvisi di accertamento (relativi appunto alle annualità 2007 e 2008) di cui era stata destinataria la società (estinta) — ha respinto l’appello dell’ufficio contro la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente;

2. la Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’appello privo di fondamento in quanto, per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, la società si estingue e, in relazione alle pretese creditorie rimaste insoddisfatte (comprese quelle del fisco), non è consentita la riapertura del procedimento di liquidazione;

3. gli eredi della contribuente resistono con controricorso e depositano una memoria; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«1.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.

Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)»], l’Agenzia censura la motivazione apparente della sentenza impugnata, che non ha preso posizione sulla questione centrale, e cioè se, a seguito dell’estinzione della società, i creditori r.g. n. 1364/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1364/2015 Numero sezionale 1532/2022 Numero di raccolta generale 14484/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ.

La censura si basa sull’assunto dell’ufficio, risultante dalla narrativa del ricorso, per cui, in sede di liquidazione della società a ristretta base, la contribuente (socia di minoranza dell’ente collettivo) aveva approvato e sottoscritto il piano di riparto che le assegnava una quota dell’attivo, in misura pari a euro 59.393,40;

2. con il secondo motivo [«2.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulla circostanza cruciale, dedotta dall’ufficio come motivo di gravame, che la ex socia, in base al bilancio finale di liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva riscosso euro 59.393,40, come documentato dall’Agenzia mediante la produzione in giudizio (consentita in appello dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) del relativo piano di riparto;

3. con il terzo motivo [«3.

Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2495, co. 2, c.c.; artt. 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992; art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)»], l’Agenzia ascrive alla sentenza impugnata di non avere rideterminato il credito fiscale, rispetto alla maggiore pretesa indicata nella cartella di pagamento, nella misura di euro 59.393,40, pari alla somma ricevuta dalla contribuente all’atto della liquidazione della società;

4. il primo motivo è fondato e gli altri due sono assorbiti; per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in r.g. n. 1364/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1364/2015 Numero sezionale 1532/2022 Numero di raccolta generale 14484/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.».

Nella specie ricorre il vizio di motivazione apparente in quanto la C.T.R. non spiega per quale ragione ritiene infondata la ripresa fiscale nei limiti della somma (euro 59.393,40) che, in base al piano di riparto (trascritto nell’autosufficiente motivo di ricorso), risulta essere stata attribuita a [OSCURATO:PERSONA], al termine della liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;

5. in conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1364/2015 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende. – controricorrenti – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1364/2015 Numero sezionale 1532/2022 Numero di raccolta generale 14484/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 5440/07/14, depositata il 03/06/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania che — nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento per Iva (per euro 1.648.266,12), in relazione ai periodi di imposta 2007 e 2008, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socia della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società a ristretta base partecipativa, cancellata dal registro delle imprese in data 30/12/2009, conseguente ai due avvisi di accertamento (relativi appunto alle annualità 2007 e 2008) di cui era stata destinataria la società (estinta) — ha respinto l’appello dell’ufficio contro la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente; 2. la Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’appello privo di fondamento in quanto, per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, la società si estingue e, in relazione alle pretese creditorie rimaste insoddisfatte (comprese quelle del fisco), non è consentita la riapertura del procedimento di liquidazione; 3. gli eredi della contribuente resistono con controricorso e depositano una memoria; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)»], l’Agenzia censura la motivazione apparente della sentenza impugnata, che non ha preso posizione sulla questione centrale, e cioè se, a seguito dell’estinzione della società, i creditori r.g. n. 1364/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1364/2015 Numero sezionale 1532/2022 Numero di raccolta generale 14484/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. La censura si basa sull’assunto dell’ufficio, risultante dalla narrativa del ricorso, per cui, in sede di liquidazione della società a ristretta base, la contribuente (socia di minoranza dell’ente collettivo) aveva approvato e sottoscritto il piano di riparto che le assegnava una quota dell’attivo, in misura pari a euro 59.393,40; 2. con il secondo motivo [«2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulla circostanza cruciale, dedotta dall’ufficio come motivo di gravame, che la ex socia, in base al bilancio finale di liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva riscosso euro 59.393,40, come documentato dall’Agenzia mediante la produzione in giudizio (consentita in appello dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) del relativo piano di riparto; 3. con il terzo motivo [«3. Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2495, co. 2, c.c.; artt. 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992; art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)»], l’Agenzia ascrive alla sentenza impugnata di non avere rideterminato il credito fiscale, rispetto alla maggiore pretesa indicata nella cartella di pagamento, nella misura di euro 59.393,40, pari alla somma ricevuta dalla contribuente all’atto della liquidazione della società; 4. il primo motivo è fondato e gli altri due sono assorbiti; per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in r.g. n. 1364/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1364/2015 Numero sezionale 1532/2022 Numero di raccolta generale 14484/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.». Nella specie ricorre il vizio di motivazione apparente in quanto la C.T.R. non spiega per quale ragione ritiene infondata la ripresa fiscale nei limiti della somma (euro 59.393,40) che, in base al piano di riparto (trascritto nell’autosufficiente motivo di ricorso), risulta essere stata attribuita a [OSCURATO:PERSONA], al termine della liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 5. in conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composiz
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