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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2017

ECLI:EU:C:2026:570
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 9 luglio 2026 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]279/25

IC contro

[OSCURATO:PERSONA]

‑

[OSCURATO:PERSONA],

con l’intervento di Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione che si sposta da uno Stato membro all’altro, dei quali possiede la cittadinanza – Diritto di soggiorno di un familiare cittadino di un paese terzo »

I. Introduzione

1. Una persona in possesso della cittadinanza di due Stati membri tra i quali ha circolato può invocare la cittadinanza del suo Stato membro d’origine A dinanzi alle autorità del suo Stato membro d’origine B sostenendo di aver esercitato il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ad esso conferito dal diritto dell’Unione e reclamare il regime giuridico che ne deriva ( 2 )?

2. Tale questione riveste un’importanza cruciale.

Infatti, se la doppia cittadinanza era considerata in precedenza con sospetto dagli Stati, in quanto il vincolo di cittadinanza doveva essere esclusivo, tale status è oggi ampiamente ammesso ( 3 ) e il numero di cittadini dell’Unione che possiedono la cittadinanza di due Stati membri sin dalla nascita è sempre più elevato.

Tale situazione deriva dal moltiplicarsi dei movimenti transfrontalieri di persone all’interno dell’Unione europea, dal formarsi di famiglie binazionali e dall’adozione di normative nazionali con le quali gli Stati membri riconoscono il principio della parità di genere in materia di trasmissione della cittadinanza e autorizzano la detenzione di più passaporti ( 4 ).

3. Nel 2025, 3 612 000 cittadini tedeschi possedevano la doppia cittadinanza.

A causa di una vicinanza geografica, di legami storici e di una stretta cooperazione rafforzata tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Polonia, la percentuale di cittadini tedeschi in possesso anche della cittadinanza polacca era la più rappresentata sul territorio tedesco, in quanto riguardava 458 000 persone, ben più dei cittadini italo‑tedeschi, rumeno‑tedeschi, greco‑tedeschi e franco‑tedeschi ( 5 ). [OSCURATO:PERSONA] zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (legge sulla modernizzazione del diritto di cittadinanza) ( 6 ), del 22 marzo 2024, entrato in vigore il 27 giugno 2024, dovrebbe accentuare tale fenomeno in futuro, nella misura in cui tale legge ammette ora la doppia cittadinanza alla nascita e autorizza la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza ( 7 ).

4. Il presente rinvio pregiudiziale si inserisce nell’ambito di una controversia tra IC, un cittadino algerino, e le autorità tedesche in merito alla legittimità di una decisione con la quale queste ultime gli hanno negato il beneficio di un diritto di soggiorno derivato che egli chiedeva nella sua qualità di coniuge di una cittadina dell’Unione in possesso della doppia cittadinanza tedesca e polacca (in prosieguo: l’«interessata»).

Queste ultime hanno ritenuto che tale cittadina dell’Unione non avesse esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE spostandosi dalla Polonia alla [OSCURATO:PERSONA].

5. Essendo la doppia cittadinanza considerata oggi il tallone d’Achille della cittadinanza dell’Unione ( 8 ), la Corte è invitata a precisare la propria giurisprudenza e, in particolare, a stabilire se i cittadini dell’Unione in possesso della cittadinanza di due Stati membri e che si trovano nel territorio di uno di tali Stati membri vi soggiornino ai sensi del diritto nazionale o di quello dell’Unione, nonché, di conseguenza, quali siano le norme applicabili al soggiorno dei loro familiari cittadini di paesi terzi.

6. Nelle presenti conclusioni, esporrò le ragioni per le quali ritengo che un cittadino dell’Unione che, quale l’interessata, abbia lasciato lo Stato membro nel cui territorio è nato e di cui possiede la cittadinanza sin dalla nascita per recarsi nel territorio di un altro Stato membro, del quale possiede parimenti la cittadinanza sin dalla nascita e nel quale ha costruito la propria vita familiare, non si sia avvalso del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, nonostante l’attraversamento della frontiera tra tali due Stati.

In particolare, spiegherò che la soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), non sembra applicabile per analogia, dal momento che un tale cittadino non può rivendicare il beneficio di diritti precedentemente acquisiti sulla base della direttiva 2004/38/CE ( 10 ).

II. Fatti della controversia di cui al procedimento principale e questione pregiudiziale

7. Il ricorrente è un cittadino algerino residente nel territorio tedesco dal 2009.

Poiché la sua domanda di protezione internazionale è stata respinta, il suo soggiorno è irregolare, ma è comunque tollerato in forza di autorizzazioni eccezionali.

Egli è padre di tre figli, nati in [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente nel 2012, nel 2016 e nel 2018 e residenti nel territorio tedesco.

La madre dei suoi figli, con cui si è sposato nel 2017, ha la cittadinanza tedesca e polacca.

Dopo aver vissuto in Polonia fino al 2008, all’età di dodici anni si è stabilita nel territorio tedesco, beneficiando di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato prima che venisse constatato che possedeva la cittadinanza tedesca sin dalla nascita, per filiazione.

Da allora, ad eccezione di soggiorni sporadici in Polonia, essa risiede stabilmente nel territorio tedesco. 8.

Il ricorrente è stato oggetto di vari procedimenti penali ed è stato più volte trattenuto in custodia cautelare e condannato a pene detentive nonché detenuto in istituti carcerari per persone affette da disturbi psichiatrici ( 11 ).

Il ricorrente e l’interessata hanno divorziato il 18 giugno 2021.

9. Nel frattempo, nel 2018, il ricorrente ha richiesto il rilascio di una carta di soggiorno sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, del [OSCURATO:PERSONA] über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione) ( 12 ), del 30 luglio 2004 ( 13 ).

Poiché tale carta gli è stata rifiutata, il ricorrente ha quindi proposto un ricorso avverso tale diniego dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che lo ha respinto.

Il ricorrente ha impugnato tale decisione in appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Tale appello è stato parimenti respinto con decisione del 5 luglio 2023.

In sostanza, le autorità giudiziarie hanno considerato che l’interessata, moglie del ricorrente, non aveva esercitato il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE spostandosi dalla Polonia alla [OSCURATO:PERSONA] ( 14 ).

10. Di conseguenza, il ricorrente ha adito il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]) con un ricorso per cassazione («Revision»), sostenendo, in sostanza, che, poiché l’interessata, stabilendosi in [OSCURATO:PERSONA], ha esercitato, all’età di dodici anni, il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, egli beneficia di un diritto di soggiorno derivato risultante dallo status di quest’ultima di cittadina dell’Unione.

11. Nutrendo dubbi sulla portata dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e, in particolare, sull’applicabilità dei principi elaborati dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE sia applicabile a un cittadino dell’Unione che possiede, sin dalla nascita, la cittadinanza di due Stati membri e che ha risieduto per i primi dodici anni di vita in uno e, successivamente, nell’altro dei due Stati membri di cui possiede la cittadinanza, cosicché detto cittadino dell’Unione possa attribuire un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di un paese terzo con il quale è stato coniugato per un certo periodo di tempo e unitamente al quale ha risieduto nel secondo Stato membro di cui possiede la cittadinanza».

12. Sono state presentate osservazioni scritte dal ricorrente, dal governo tedesco nonché dalla Commissione europea.

Tali parti e interessati hanno partecipato all’udienza tenutasi il 22 aprile 2026, nel corso della quale hanno altresì risposto ai quesiti per risposta orale posti dalla Corte.

13. Dalle discussioni svoltesi nel corso di tale udienza emerge che il ricorrente soggiorna tuttora in modo irregolare nel territorio tedesco, ma che il suo soggiorno continua a essere tollerato.

Egli si è risposato ed è divenuto padre di un quarto figlio.

III. Analisi A. Osservazioni preliminari

14. Prima di procedere all’esame della questione pregiudiziale, formulerò due osservazioni preliminari.

15. La prima osservazione riguarda la questione dello status giuridico dell’interessata, cittadina dell’Unione, al momento dell’attraversamento del confine tedesco‑polacco.

Tale osservazione è essenziale, in quanto dalla risposta a tale questione discende l’applicabilità della direttiva 2004/38.

16. Nella sua decisione di rinvio, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) parte dal principio che all’interessata, cittadina dell’Unione, sia stata conferita la cittadinanza di due Stati membri alla nascita.

Ciò traspare dai termini stessi della sua questione pregiudiziale.

Tuttavia, esso si chiede se la circostanza che la cittadinanza tedesca dell’interessata sia stata dichiarata solo successivamente al suo insediamento nel territorio tedesco possa incidere sulla valutazione dell’esercizio, da parte di quest’ultima, del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

17. Ritengo che tale circostanza non debba essere presa in considerazione ai fini dell’esame della questione pregiudiziale.

Infatti, poiché il riconoscimento di un vincolo di cittadinanza è un atto dichiarativo, tale riconoscimento ha prodotto i suoi effetti retroattivamente dalla nascita del cittadino dell’Unione, cosicché l’interessata non può essere considerata «unicamente polacca» nel momento in cui ha varcato la frontiera con la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], come sostiene il ricorrente.

Pertanto, e nella misura in cui l’interessata, cittadina dell’Unione, ha successivamente vissuto nei due Stati membri di cui è cittadina, la direttiva 2004/38, che stabilisce le limitazioni e le condizioni dell’esercizio da parte dei cittadini dell’Unione del loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE ( 15 ), non è mai stata applicabile.

Tale punto non è contestato nella causa di cui al procedimento principale.

Ricordo, infatti, che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, questa si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza , nonché ai suoi familiari che lo accompagnino o lo raggiungano.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, detta direttiva non è quindi volta a disciplinare i diritti derivati dei familiari di tale cittadino dell’Unione all’interno di uno Stato membro di cui possiede la cittadinanza ( 16 ).

18. La seconda osservazione riguarda la rilevanza della giurisprudenza elaborata dalla Corte relativamente agli ostacoli al diritto del cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, derivanti dal diniego opposto dalle autorità nazionali di riconoscere o modificare il suo cognome.

19. Infatti, la decisione di rinvio nonché le osservazioni del ricorrente e della Commissione fanno riferimento ai principi elaborati dalla Corte nelle sentenze del 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( 17 ), dell’8 giugno 2017, Freitag ( 18 ), e del 25 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( 19 ).

Tuttavia, le finalità perseguite da tali attori del procedimento sono diverse: mentre il giudice del rinvio mira a stabilire l’esistenza di un nesso di collegamento con il diritto dell’Unione, il ricorrente e la Commissione cercano, da parte loro, di dimostrare l’applicabilità dell’articolo 21 TFUE e il godimento dei diritti ad esso connessi nei confronti dei cittadini dell’Unione in possesso della cittadinanza di due Stati membri nel territorio di uno di tali Stati membri.

20. Non ritengo che tale giurisprudenza possa essere applicata per analogia.

Infatti, le norme che disciplinano il riconoscimento, la trascrizione o la modifica dei dati relativi allo stato civile del cittadino dell’Unione, quali il cognome, il genere o lo stato civile, e quelle che disciplinano il diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, suoi familiari, pur contribuendo tutte alla realizzazione di uno spazio di libera circolazione e di soggiorno nell’Unione, rispondono a obiettivi distinti e presentano peculiarità strutturate attorno a principi specifici.

21. Di conseguenza, concentrerò la mia analisi sui principi elaborati dalla Corte relativamente all'ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE nel solo contesto del riconoscimento di diritti di soggiorno derivati ai cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell’Unione.

B. Esame dell’ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE

22. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se un cittadino dell’Unione che si sia spostato da uno Stato membro all’altro, avendo la cittadinanza di entrambi sin dalla nascita, per stabilirsi durevolmente in uno di tali Stati abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri riconosciutogli dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, di modo che il cittadino di un paese terzo con il quale ha costruito la propria vita familiare in quest’ultimo Stato possa avvalersi, presso le autorità nazionali competenti, di un diritto di soggiorno derivato fondato sulle disposizioni del diritto dell’Unione.

23. Per le ragioni che mi accingo ad esporre, ritengo che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE non si applichi a una situazione del genere.

Sebbene il ricorrente e la Commissione tendano a dimostrare che la soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], relativa a un cittadino dell’Unione che aveva acquisito una seconda cittadinanza a seguito della sua naturalizzazione nello Stato membro ospitante, possa essere estesa a quella di un cittadino dell’Unione in possesso della cittadinanza di due Stati membri sin dalla nascita, dimostrerò che esistono differenze sostanziali tra queste due situazioni che, a mio avviso, ostano a che la Corte dia seguito a una tale proposta.

1. I principi enunciati nella sentenza McCarthy

24. Ricordo che, nella sentenza del 5 maggio 2011, McCarthy ( 20 ), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che l’articolo 21 TFUE non è applicabile a un cittadino dell’Unione che non si sia mai avvalso del suo diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro di cui possiede la cittadinanza e che goda, inoltre, della cittadinanza di un altro Stato membro.

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] McCarthy, una cittadina dell’Unione, aveva presentato una domanda di diritto di soggiorno sulla base del diritto dell’Unione presso il [OSCURATO:PERSONA], di cui possedeva la cittadinanza e in cui aveva sempre risieduto.

Essa possedeva inoltre la cittadinanza irlandese.

Tale domanda mirava a conferire al sig.

McCarthy, cittadino di uno Stato terzo, un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, in qualità di suo familiare, dal momento che un analogo diritto di soggiorno non gli veniva riconosciuto dalla normativa del [OSCURATO:PERSONA] in materia di immigrazione ( 21 ).

25. Nella sua sentenza, la Corte ha innanzitutto ricordato che le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone e gli atti adottati in esecuzione delle stesse non possono essere applicati a situazioni che non presentino alcun fattore di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell’Unione e i cui elementi rilevanti restino in complesso confinati all’interno di un unico Stato membro ( 22 ).

A tale riguardo, essa ha inoltre ricordato che la sola circostanza che la cittadina dell’Unione possieda la cittadinanza di due Stati membri non può, di per sé sola, essere sufficiente per ritenere che la sua situazione ricada nella sfera di applicazione dell’articolo 21 TFUE ( 23 ).

Al fine di valutare l’esistenza di un collegamento con il diritto dell’Unione in una situazione in cui la sig.ra McCarthy non aveva esercitato la propria libertà di circolazione, la Corte ha esaminato se il diniego del diritto di soggiorno opposto a suo marito incidesse sul suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e, più in generale, sui diritti connessi al suo status di cittadina dell’Unione ( 24 ).

In assenza di una tale incidenza, la Corte ha concluso che la sua situazione non presentava alcun fattore di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell’Unione e che gli elementi rilevanti della stessa restavano nel complesso confinati all’interno di un unico Stato membro ( 25 ).

26. Nella presente causa, il fatto che l’interessata si sia spostata tra i due Stati membri di cui possiede la cittadinanza modifica tale conclusione? Io non sono di questo avviso.

27. È pacifico che l’interessata, in quanto cittadina di due Stati membri, vale a dire la Repubblica di Polonia, nel cui territorio è nata e ha soggiornato fino all’età di dodici anni, e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], nel cui territorio si è recata e ha costruito la propria vita familiare, goda dello status di cittadina dell’Unione.

L’articolo 20, paragrafo 1, TFUE dispone infatti che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro gode di tale status e che quest’ultimo si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce ( 26 ).

Secondo una giurisprudenza costante, lo status di cittadino dell’Unione costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri ( 27 ).

In tale qualità, l’interessata può quindi avvalersi, sia nei confronti della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] che nei confronti della Repubblica di Polonia, dei diritti connessi a tale status, in particolare del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quale conferito dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE ( 28 ).

28. Tuttavia, sebbene l’interessata abbia manifestato un certo grado di mobilità all’interno dell’Unione, non sono convinto che tale movimento transfrontaliero tra Stati membri di cui possiede la cittadinanza sin dalla nascita sia sufficiente, di per sé, per ritenere che essa abbia esercitato il diritto conferitole dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, dato che nessun elemento del fascicolo indica che essa abbia circolato o soggiornato nel territorio di uno Stato membro diverso da quelli della Repubblica di Polonia e della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].

29. Una delle norme fondamentali del diritto dell’Unione in materia di libertà di circolazione e di soggiorno è che tale libertà può, in linea di principio, essere invocata solo dal cittadino di uno Stato membro che, nella sua qualità di cittadino dell’Unione, abbia circolato e abbia soggiornato in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, conformemente all’articolo 21 TFUE e alle condizioni enunciate dalla direttiva 2004/38.

La Corte ha infatti espressamente dichiarato che «il diritto alla libera circolazione comprende (...) il diritto dei cittadini dell’Unione (...) di entrare in uno Stato membro diverso da quello di cui sono originari » ( 29 ).

Ciò è conforme al principio secondo cui la cittadinanza dell’Unione presenta un carattere derivato rispetto alla nazionalità, la quale rinvia a uno status giuridico e politico riconosciuto ai cittadini di uno Stato membro al di là della loro comunità politica nazionale ( 30 ).

La Corte ha altresì dichiarato che tale diritto può essere subordinato alle limitazioni e alle restrizioni previste dal Trattato FUE nonché alle relative disposizioni di attuazione, sottolineando così espressamente nella sentenza del 17 novembre 2011, Gaydarov ( 31 ), che esso «non è incondizionato» ( 32 ).

30. Di conseguenza, allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’articolo 21 TFUE non prevede il diritto dei cittadini dell’Unione di entrare e di soggiornare nel territorio del loro Stato membro d’origine, poiché tale diritto è collegato al loro status di cittadino nazionale.

Essi traggono detto diritto non dalla normativa dell’Unione, ma dalla loro normativa nazionale.

Contrariamente al diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri connesso allo status di cittadino dell’Unione, il medesimo diritto non può essere oggetto di alcun limite né restrizione.

La Corte ha infatti ripetutamente statuito che, in virtù di un principio di diritto internazionale, uno Stato membro non può negare ai propri cittadini il diritto di fare ingresso nel suo territorio e di soggiornarvi e che questi ultimi vi godono pertanto di un diritto di soggiorno incondizionato ( 33 ).

31. Nella sentenza McCarthy, la Corte ne ha dedotto che, considerato che il soggiorno di una persona residente nello Stato membro del quale essa ha la cittadinanza non può essere assoggettato a condizioni, la direttiva 2004/38, che si occupa delle modalità di esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non può essere destinata a trovare applicazione ad un cittadino dell’Unione che goda di un diritto di soggiorno incondizionato per il fatto che soggiorna nello Stato membro del quale ha la cittadinanza ( 34 ).

Ritengo che tale ragionamento sia applicabile all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, che ne costituisce il fondamento.

32. Nel caso di specie, l’interessata, cittadina dell’Unione, ha lasciato il territorio della Repubblica di Polonia di cui è cittadina per recarsi e soggiornare nel territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], di cui ha parimenti la cittadinanza, non nell’ambito dell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri riconosciutole dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, bensì sulla base del diritto autonomo e incondizionato di accesso e di soggiorno conferitole dalla sua cittadinanza ( 35 ).

In assenza di una tale premessa, e poiché i diritti eventualmente conferiti ai cittadini di paesi terzi non sono diritti propri di questi ultimi, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione ( 36 ), non si può esigere dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] che essa conceda al ricorrente, nella sua qualità di familiare di una cittadina dell’Unione, un diritto di soggiorno direttamente fondato sull’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, laddove tutti gli elementi rilevanti sono circoscritti all’interno di tale Stato membro, essendosi la coppia formata ed avendo essa iniziato la sua vita familiare nel territorio tedesco prima di svilupparla e di porvi fine nel medesimo territorio.

33. Pertanto, nonostante il movimento transfrontaliero dell’interessata, ritengo che tale cittadina dell’Unione, che si è spostata tra gli Stati membri di cui possiede, sin dalla nascita, la cittadinanza e nei cui territori ha sempre risieduto, non abbia esercitato il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, cosicché il ricorrente non può far valere un diritto di soggiorno direttamente fondato su tale disposizione.

34. Inoltre, il ricorrente non può neppure beneficiare, a mio avviso, di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE.

Come ricorda la Corte, la finalità e la ratio dei diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione si basano sulla constatazione che il rifiuto del loro riconoscimento è tale da pregiudicare la libertà di circolazione e di soggiorno del cittadino dell’Unione ( 37 ).

Ebbene, non ritengo che la situazione in esame sia assimilabile alle situazioni molto particolari in cui gli Stati membri, nonostante l’assenza di spostamenti transfrontalieri da parte del cittadino dell’Unione, sono tenuti a riconoscere un tale diritto di soggiorno, pena la privazione a quest’ultimo del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferitigli dal suo status di cittadino dell’Unione ( 38 ).

35. Secondo una giurisprudenza costante, elaborata dalla Corte nella sentenza dell’8 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( 39 ), esistono infatti situazioni in cui, «malgrado il fatto che il diritto derivato dell’Unione relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non si sia avvalso della propria libertà di circolazione e di soggiorno, un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE deve essere accordato a un cittadino di un paese terzo, familiare di detto cittadino dell’Unione, a pena di pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione, qualora, come conseguenza del rifiuto di riconoscimento di un siffatto diritto, il cittadino dell’Unione si vedesse di fatto obbligato a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso, venendo così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal [suo status di cittadino dell’Unione]» ( 40 ).

36. Come ricordato dalla Corte nella sentenza Safi, tali situazioni sono caratterizzate dal fatto che, pur essendo disciplinate da normative che in astratto rientrano nella competenza degli Stati membri, ossia quelle sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del diritto derivato dell’Unione, dette situazioni hanno però una relazione intrinseca con la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione, la quale osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno venga rifiutato ai suddetti cittadini di paesi terzi nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell’Unione in questione, per evitare che detta libertà sia pregiudicata ( 41 ).

Tuttavia, il rifiuto di concedere un tale diritto di soggiorno può mettere in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione solo se tra il cittadino di un paese terzo interessato e il cittadino dell’Unione, suo familiare, sussista un rapporto di dipendenza tale da far sì che quest’ultimo sia costretto a seguire il cittadino del paese terzo in questione e a lasciare il territorio dell’Unione, considerato nel suo insieme ( 42 ).

37. Ebbene, contrariamente alla situazione oggetto delle cause che hanno dato luogo alla sentenza dell’8 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( 43 ), o alle sentenze del 10 novembre 2017, Chavez-Vilchez e a. ( 44 ), e dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) ( 45 ), da nessun elemento della situazione dell’interessata, quale esposta nella decisione di rinvio, emerge che il diniego del diritto di soggiorno opposto al ricorrente rischi di privare essa o i suoi figli minorenni del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti ad essi conferiti dal loro status di cittadini dell’Unione ( 46 ).

Infatti, nulla indica che, in conseguenza di tale diniego, questi ultimi siano stati costretti a lasciare il territorio dell’Unione o che siano stati ostacolati nel loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di Stati membri di cui non possiedono la cittadinanza.

Il ricorrente ha sempre goduto nel territorio tedesco di un regime di tolleranza amministrativa e, malgrado il rigetto della sua domanda di permesso di soggiorno, i suoi familiari hanno sempre soggiornato nel territorio tedesco.

Inoltre, oggi tale rischio può essere ragionevolmente escluso nella misura in cui, in primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che la coppia ha divorziato nel 2021; in secondo luogo, dalle constatazioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]) risulta che non sussiste un’effettiva dipendenza tra il ricorrente e i figli nati dalla sua unione con l’interessata ( 47 ) e, in terzo luogo, in udienza il rappresentante del ricorrente ha indicato che quest’ultimo si era ormai creato una nuova famiglia.

38. Di conseguenza, la situazione di cui trattasi non può essere qualificata come una «situazione molto particolare» che giustifichi il fatto che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] conceda in via eccezionale un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, sulla base dell’articolo 20 TFUE al fine di garantire l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione.

2. I principi enunciati nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

39. La soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 48 ), confermata successivamente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., non mi sembra applicabile ad una situazione come quella di cui trattasi.

40. Devo riconoscere che l ’idea di estendere tale soluzione sorge spontanea a causa di un’analogia fattuale.

Tale analogia deriva dal fatto che, nella causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], così come nella causa di cui al procedimento principale, la cittadina dell’Unione si è trasferita da uno Stato membro di cui possedeva la cittadinanza ad un altro, di cui era parimenti cittadina, dove ha costruito la sua vita familiare con un cittadino di un paese terzo.

41. La causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] riguardava più in particolare la situazione di una cittadina spagnola, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che, dopo essersi recata, nell’esercizio della sua libertà di circolazione, e aver soggiornato per diversi anni nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] di cui non possedeva la cittadinanza , in forza e nel rispetto dell’articolo 7, paragrafo 1, o dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ha acquisito la cittadinanza di tale Stato mediante naturalizzazione senza rinunciare alla sua cittadinanza spagnola.

Svariati anni dopo, essa ha sposato un cittadino di un paese terzo, il quale ha presentato presso le autorità del [OSCURATO:PERSONA] domanda di un titolo di soggiorno derivato sulla base dell’articolo 21 TFUE.

42. In tale ipotesi, la Corte ha dichiarato che il cittadino dell’Unione deve poter « continuare a godere , nello Stato membro ospitante, dei diritti derivanti da[ll’articolo 21, paragrafo 1, TFUE], dopo aver acquisito la cittadinanza di tale Stato membro» ( 49 ) per tre motivi: garantire la coerenza del sistema che si fonda su una logica d’integrazione del cittadino dell’Unione, assicurare l’effetto utile dell’articolo 21 TFUE e promuovere la parità di trattamento tra i cittadini dell’Unione.

43. Più precisamente, la Corte ha dichiarato che ritenere che un tale cittadino, cui sono stati riconosciuti diritti in forza dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE per aver esercitato la propria libertà di circolazione , debba rinunciare al beneficio di tali diritti, in particolare quello di condurre una vita familiare nello Stato membro ospitante, per il motivo di aver ricercato, mediante la naturalizzazione in tale Stato membro, un inserimento più approfondito nella società di quest’ultimo, sarebbe contrario alla logica dell’integrazione progressiva che tale disposizione favorisce ( 50 ).

La Corte ha così sottolineato che i diritti conferiti ad un cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante, in particolare quello di condurre una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo, diminuirebbero a seconda del suo inserimento nella società di tale Stato membro ed in funzione del numero di cittadinanze di cui è in possesso ( 51 ).

44. La Corte ha inoltre rilevato che l’effetto utile dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE richiede che un cittadino che si trovi in una situazione del genere possa continuare a godere , nello Stato membro ospitante, dei diritti derivanti da tale disposizione, dopo aver acquisito la cittadinanza di tale Stato membro in aggiunta alla propria cittadinanza d’origine, e, in particolare, possa sviluppare una vita familiare con il proprio coniuge cittadino di uno Stato terzo, mediante il riconoscimento a quest’ultimo di un diritto di soggiorno derivato ( 52 ).

Infatti, mentre la Corte impone al cittadino dell’Unione di ritorno nel suo paese d’origine di essere accompagnato dal cittadino di un paese terzo, essa revoca invece qui un tale requisito, dato che il cittadino dell’Unione può beneficiare dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38, anche se costruisce la propria vita familiare successivamente al suo arrivo nel territorio dello Stato membro di cui ha acquisito la cittadinanza ( 53 ).

45. Infine, la Corte ha rilevato che, altrimenti, ne conseguirebbe che un cittadino dell’Unione che abbia esercitato la propria libertà di circolazione e che abbia acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante in aggiunta alla propria cittadinanza d’origine sarebbe, per quanto riguarda la sua vita familiare, trattato in modo meno favorevole rispetto ad un cittadino dell’Unione che abbia anch’esso esercitato tale libertà ma che possieda soltanto la propria cittadinanza d’origine( 54 ).

46. Tale giurisprudenza non mi sembra applicabile per analogia alla situazione di un cittadino dell ’Unione che possiede sin dalla nascita la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio risiede.

47. In primo luogo, una siffatta estensione richiederebbe di ammettere che il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri di cui all’articolo 21 TFUE comprenda anche il diritto per i cittadini dell’Unione di entrare e di soggiornare nel loro Stato membro d’origine.

Orbene, ricordo che, tenuto conto della natura e della portata del vincolo di cittadinanza, il diritto di entrare e di soggiornare nel proprio Stato membro non può essere subordinato alle «limitazioni e condizioni» alle quali tanto l’articolo 20, paragrafo 2, quanto l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE rinviano espressamente ( 55 ).

48. In secondo luogo, una tale interpretazione equivarrebbe a limitare ulteriormente la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, e porterebbe infine al riconoscimento illimitato di diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, mentre nessuna disposizione dei trattati lo prevede espressamente, in quanto, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, la cittadinanza dell’Unione presenta un carattere derivato e complementare rispetto alla cittadinanza di uno Stato membro.

Infatti, secondo tale interpretazione, sulla sola base dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, anche letto alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli Stati membri sarebbero tenuti a concedere ai propri cittadini che possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato membro i diritti e i vantaggi connessi all’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, tra i quali figura il diritto di soggiorno derivato, mentre la direttiva 2004/38 non sarebbe mai stata applicabile.

49. È qui, a mio avviso, che risiede la differenza più significativa rispetto alle cause che hanno dato origine alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a., e che si trova la principale difficoltà nell’ammettere l’estensione della soluzione elaborata dalla Corte in tali sentenze.

50. Infatti, in ciascuna di tali cause, la cittadina nazionale ha «attivato» il principio della cittadinanza dell’Unione esercitando il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla direttiva 2004/38, prima della sua naturalizzazione nello Stato membro ospitante.

Ciò ha avuto come conseguenza quella di far rientrare ab initio il suo status giuridico, in particolare la sua situazione personale e familiare, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, poiché è diventata titolare di nuovi diritti derivanti dal diritto dell’Unione ( 56 ).

Secondo la dottrina, la cittadinanza dell’Unione crea così un’ulteriore sfera di diritti per i cittadini nazionali.

Essa aggiunge al primo gruppo di diritti connessi alla cittadinanza di cui gode il cittadino nazionale una seconda sfera di nuovi diritti di cui godono i cittadini di tutti gli Stati membri conformemente alle disposizioni previste dai trattati ( 57 ).

Pertanto, è precisamente a causa dell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla direttiva 2004/38 e dell’«integrazione progressiva» che ne è derivata nello Stato membro ospitante che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito la sua cittadinanza britannica ed è unicamente in relazione ai diritti acquisiti in precedenza che la Corte ha ammesso un’«applicazione per analogia» di tale direttiva al suo soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] ( 58 ).

Era pertanto essenziale per la Corte che i diritti da essa acquisiti in precedenza in forza di detta direttiva, in particolare il suo diritto al ricongiungimento familiare, fossero mantenuti nel territorio britannico alla luce dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

Poco importava considerare la cittadinanza spagnola o britannica dell’interessata, poiché quest’ultima si presentava anzitutto come una cittadina dell’Unione che aveva esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e il cui diritto al ricongiungimento familiare che le era stato riconosciuto doveva essere tutelato ( 59 ).

Non si trattava solo dell’effetto utile dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, ma anche dell’autonomia e dell’autorità dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

51. Ebbene, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il cittadino dell’Unione non può mai rivendicare il beneficio di diritti precedentemente acquisiti grazie all’«attivazione» della direttiva 2004/38 in quanto, come ripetutamente dichiarato dalla Corte, quest’ultima non gli è mai applicabile dal momento che detto cittadino dell'Unione circola e soggiorna nel territorio di Stati membri di cui possiede la cittadinanza.

Poiché gli è impossibile acquisire tali diritti, questi ultimi non possono, di conseguenza, essere mantenuti ( 60 ).

52. Allo stato attuale del diritto dell’Unione e salvo voler estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, l’interessata si trova quindi, per quanto riguarda le condizioni di soggiorno del suo familiare, cittadino di un paese terzo, in una situazione giuridica paragonabile a quella di un cittadino tedesco «stanziale» che ha sempre vissuto in [OSCURATO:PERSONA] e che ha costruito la propria vita familiare in questo stesso Stato.

53. È vero che una tale soluzione porta a introdurre una disparità di trattamento tra i cittadini dell’Unione che possiedono la cittadinanza di due Stati membri , a seconda di come sia stata loro conferita tale doppia cittadinanza.

Da un lato, vi è il cittadino dell’Unione che, come l’interessata, possiede la cittadinanza di due Stati membri sin dalla nascita e che dev’essere considerato «stanziale», in quanto si è sempre spostato e ha sempre soggiornato negli Stati membri di cui possiede la cittadinanza.

Dall’altro lato, vi è il cittadino dell’Unione che, come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ha acquisito la cittadinanza di un secondo Stato membro per naturalizzazione e che dev’essere considerato «mobile».

Alla sua prima cittadinanza si è aggiunta una seconda che ha potuto acquisire perché ha esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ( 61 ).

54. Tuttavia, occorre distinguere la situazione giuridica dell’interessata da quella della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], poiché solo quest’ultima si è avvalsa dei diritti derivanti dalla direttiva 2004/38.

55. Tale disparità di trattamento mi sembra quindi paragonabile a quella ammessa tra un cittadino nazionale «stanziale», che ha sempre soggiornato nel suo Stato membro d’origine, e un cittadino nazionale «mobile» che si è avvalso del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri spostandosi in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine.

56. A tale riguardo, è importante sottolineare che un’estensione della soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe l’introduzione di una disparità di trattamento tra i cittadini nazionali , a seconda che possiedano o meno un’altra cittadinanza.

Infatti, il cittadino nazionale «stanziale» che possiede solo la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio ha sempre risieduto con la sua famiglia è soggetto unicamente alla normativa nazionale sull’immigrazione, mentre il cittadino che possiede la cittadinanza di due Stati membri e che, come l’interessata, ha parimenti costruito la propria vita familiare in tale stesso territorio potrebbe avvalersi di disposizioni più favorevoli in materia di diritto di ingresso e di soggiorno.

Orbene, dal punto di vista delle norme in materia di diritto d’ingresso e di soggiorno dei loro familiari cittadini di paesi terzi, la loro situazione personale e familiare mi sembra del tutto paragonabile.

Una tale interpretazione potrebbe quindi essere contraria a quanto disposto dall’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione europea sulla cittadinanza ai sensi del quale «[i] cittadini di uno Stato Parte che possiedono un’altra cittadinanza devono avere, nel territorio di tale Stato Parte in cui risiedono, gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini di tale Stato Parte».

57. Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE non sia applicabile alla situazione di un cittadino dell’Unione che non abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla direttiva 2004/38 spostandosi tra due Stati membri di cui possiede la cittadinanza sin dalla nascita e che abbia costruito la propria vita familiare con un cittadino di un paese terzo mentre viveva già stabilmente nel territorio di uno di tali Stati.

Nella fattispecie, tale articolo non osta a che le autorità amministrative tedesche esaminino la domanda di un diritto di soggiorno introdotta dal ricorrente conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che disciplinano il diritto di soggiorno del familiare, cittadino di un paese terzo, dell’interessata.

58. Pertanto, proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE non è applicabile a un cittadino dell’Unione che abbia sempre soggiornato nell’uno o nell’altro degli Stati membri di cui possiede la cittadinanza sin dalla nascita e non abbia quindi esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, purché la situazione di tale cittadino non comporti l’applicazione di provvedimenti di uno Stato membro che avrebbero l’effetto di privarlo del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione o di ostacolare l’esercizio di tale diritto.

IV. Conclusione

59. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE non è applicabile a un cittadino dell’Unione che abbia sempre soggiornato nell’uno o nell’altro degli Stati membri di cui possiede la cittadinanza sin dalla nascita e non abbia quindi esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, purché la situazione di tale cittadino non comporti l’applicazione di provvedimenti di uno Stato membro che avrebbero l’effetto di privarlo del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione o di ostacolare l’esercizio di tale diritto. 1 Lingua originale: il francese. 2 Nel diritto francese esiste un’espressione secondo la quale «nessuno può avvalersi del proprio status di straniero».

Ciò significa che un francese non può invocare un’altra cittadinanza per sottarsi, in Francia, ai propri obblighi giuridici. 3 Per un approccio storico, v.

Kochenov, D., «[OSCURATO:PERSONA] in the EU: [OSCURATO:PERSONA] for Tolerance»,

[OSCURATO:PERSONA]

, n. 3, Blackwell, Oxford, 2011, pagg. da 323 a 343, in particolare pagg. 326 e segg. 4

V. de Groot, D., «[OSCURATO:PERSONA] of Dual EU Citizens», in Cambien, N., Kochenov, D., e Muir, E., [OSCURATO:PERSONA] under Stress: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, pagg. da 67 a 109. 5

V. documento intitolato «Population in private households by migrant background and dual citizenship» di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’ufficio federale tedesco di statistica, disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Migration-Integration/Tables/migrant-status-dual-citizenships.html.

Il numero di cittadini italiano‑tedeschi si elevava a 194 000, di rumeno‑tedeschi a 151 000, di greco‑tedeschi a 104 000 e di franco‑tedeschi a 91

000. 6 BGBl. 2024 I, n. 104, e rettifica BGBl. 2025 I, n. 98. 7 Per quanto riguarda i punti essenziali di tale riforma, v. precisazioni disponibili al seguente indirizzo Internet: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/droit-nationalite-2254386. 8

V. Szpunar, M, e [OSCURATO:PERSONA], M. E., «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]: A Prerequisite of EU [OSCURATO:PERSONA] and an Obstacle to [OSCURATO:PERSONA]», in Kochenov, D., EU [OSCURATO:PERSONA] and Federalism: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, pagg. da 107 a 124, in particolare pagg. 108 e

122. Sui rapporti tra la cittadinanza di uno Stato membro e la cittadinanza dell’Unione, v. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588, paragrafo 23). 9 C‑165/16; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2017:862. 10 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, nonché rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34). 11 Dagli atti del fascicolo nazionale risulta che il ricorrente ha scontato diverse pene detentive tra il mese di giugno 2012 e il mese di settembre 2022, a seguito di sette condanne penali per i reati di danneggiamento di beni, furto, lesioni personali dolose, frode, complicità in violenza sessuale, traffico illecito di stupefacenti nonché guida senza patente.

Un procedimento di espulsione avviato dall’amministrazione tedesca nel mese di maggio 2016 è stato sospeso per motivi familiari nel mese di febbraio 2020. 12 BGBl. 2004 I, pag. 1986. 13 Nella sua versione risultante dalla legge del 20 aprile 2023 (BGBl. 2023 I pag. 106).

L’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, di detta legge dispone che, «[a]i familiari legittimati alla libera circolazione che non sono cittadini dell’Unione viene rilasciata d’ufficio una carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni richieste; tale carta ha una validità di cinque anni». 14 Nella sua decisione del 5 luglio 2023, il [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]) ha constatato che non sussisteva un’effettiva dipendenza tra il ricorrente e i suoi figli (punto 25). 15

V. sentenza del 22 febbraio 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi [OSCURATO:PERSONA] de Date (C‑491/21, EU:C:2024:143, punto 27). 16

V. sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑488/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a.», EU:C:2023:1013, punto 43 e giurisprudenza citata). 17

C‑148/02, EU:C:2003:539.

18

C‑541/15, EU:C:2017:432.

19

C‑713/23, EU:C:2025:917.

20 C‑434/09; in prosieguo: la «sentenza McCarthy», EU:C:2011:277. 21

V. sentenza McCarthy (punto 23). 22

V. sentenza McCarthy (punto 45 e giurisprudenza citata). 23

V. sentenza McCarthy (punto 54). 24

V. sentenza McCarthy (punti 46 e da 48 a 54). 25

V. sentenza McCarthy (punto 55). 26

V. anche articolo 9 TFUE. 27

V. sentenza del 4 giugno 2026, Safi (C‑147/24; in prosieguo: la «sentenza Safi», EU:C:2026:442, punto 32 e giurisprudenza citata). 28

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 51).

Più recentemente, tale principio è stato ribadito dalla Corte nel contesto specifico del riconoscimento, della trascrizione o della modifica dei dati relativi allo stato civile del cittadino dell’Unione.

V., in particolare, sentenza del 12 marzo 2026, Shipova (C‑43/24, EU:C:2026:183, punto 33 e giurisprudenza citata). 29

V. sentenza del 17 novembre 2011, Gaydarov (C‑430/10, EU:C:2011:749, punto 25 e giurisprudenza citata).

Corsivo mio. 30 V., su tale punto, riflessioni di Szpunar.

M, e [OSCURATO:PERSONA], M.E., op. cit., nonché conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588, paragrafo 23). 31

C‑430/10, EU:C:2011:749.

32

V. sentenza del 17 novembre 2011, Gaydarov (C‑430/10, EU:C:2011:749, punto 25 e giurisprudenza citata). V., inoltre, in tal senso, sentenza Safi (punto 33). 33

V. sentenze del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di un minore cittadino dei [OSCURATO:PERSONA]) (C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 41 e giurisprudenza citata), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 43).

V., inoltre, sentenza Safi (punto 47 e giurisprudenza citata). 34

V. sentenza McCarthy (punto 34). 35 Nella sua sentenza del 29 aprile 2025, Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento) (C‑181/23, EU:C:2025:283), la Corte ha ricordato il fondamento del vincolo di cittadinanza di uno Stato membro, il quale risiede «nel particolare rapporto di solidarietà e di lealtà esistente tra tale Stato e i suoi cittadini nonché nella reciprocità di diritti e di doveri» (punto 96 e giurisprudenza citata).

V., inoltre, Kochenov, D., «[OSCURATO:PERSONA] in the EU: [OSCURATO:PERSONA] for Tolerance», op. cit. 36

V. sentenza Safi (punto 35 e giurisprudenza citata). 37

V. sentenza Safi (punto 35 e giurisprudenza citata). 38

V. sentenza Safi (punto 34 e giurisprudenza citata). 39 C‑34/09, EU:C:2011:124.

Nella causa che ha dato origine a tale sentenza, il genitore di cittadini belgi minorenni era stato oggetto di un ordine di lasciare il territorio belga e le autorità competenti avevano respinto la sua domanda di permesso di lavoro.

La Corte ha dichiarato che tali decisioni avrebbero l’effetto di privare i figli del sig. [OSCURATO:PERSONA] del godimento effettivo dei diritti derivanti dall’articolo 20 TFUE.

Le decisioni in questione in tale causa avrebbero portato alla conseguenza di costringere i figli, cittadini dell’Unione, a lasciare il territorio dell’Unione (punti 43 e 44). 40 Sentenza Safi (punto 41).

V., altresì, sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑130/24, EU:C:2025:340, punto 27 e giurisprudenza citata). 41

V. sentenza Safi (punto 42 e giurisprudenza citata). 42

V. sentenza Safi (punti da 43 a 47). V., altresì, sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑130/24, EU:C:2025:340, punto 27 e giurisprudenza citata). 43

C‑34/09, EU:C:2011:124.

44

C‑133/15, EU:C:2017:354.

45

C‑82/16, EU:C:2018:308.

46 V., altresì, sentenze dell’8 novembre 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 71); dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a. (C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 36); del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 32); del 13 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 74), e del 13 settembre 2016, CS (C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 29). 47

V. nota 14 delle presenti conclusioni. 48 Per commenti a tale sentenza, v., in particolare, [OSCURATO:PERSONA], M., «Cour de justice, gde ch., 14 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] c/Secretary of [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA], aff.

C‑165/16, ECLI:EU:C:2017:862», Jurisprudence de la CJUE 2017: décisions et commentaires , Bruylant, Bruxelles, 2018, pagg. da 255 a

266. 49

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 60). Corsivo mio. 50

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 58). 51

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 59). 52

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 60).

V., inoltre, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 45). 53 Per quanto riguarda la giurisprudenza relativa al ritorno dei cittadini dell’Unione nel loro paese d’origine, v., in particolare, situazioni considerate nelle sentenze dell’11 dicembre 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771); del 12 marzo 2014, O. e B. (C‑456/12, EU:C:2014:135), e del 27 giugno 2018, Altiner e Ravn (C‑230/17, EU:C:2018:497).

Le cause che hanno dato luogo a tali sentenze riguardavano, infatti, la situazione di un cittadino dell’Unione che ritornava nel proprio Stato membro di origine dopo aver soggiornato effettivamente in uno Stato membro di cui non possedeva la cittadinanza alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38 e dove aveva costruito o consolidato una vita familiare con un cittadino di un paese terzo.

In situazioni del genere, la Corte ha dichiarato che l’effetto utile dei diritti che il cittadino dell’Unione interessato trae dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE richiedeva che tale vita familiare, sviluppatasi nell’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno nello Stato membro ospitante, potesse essere proseguita al momento del suo ritorno nello Stato membro di cui possedeva la cittadinanza, richiedendo pertanto a quest’ultimo di rilasciare un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato, cittadino di un paese terzo.

Secondo la Corte, in assenza di un tale diritto di soggiorno, tale cittadino dell’Unione potrebbe essere dissuaso dal lasciare il proprio Stato membro d’origine per esercitare il proprio diritto di soggiorno in un altro Stato membro o dal tornare in tale Stato membro d’origine dopo aver esercitato tale diritto, in quanto non avrebbe la certezza di potervi proseguire la vita familiare che ha costruito o consolidato nello Stato membro ospitante. 54

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 59). 55

V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni. 56

V. Closa, C., «[OSCURATO:PERSONA] of the Union and nationality of member States»,

[OSCURATO:PERSONA]

, n. 2, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1995, pagg. da 487 a 518, in particolare pag. 487. 57

V. Closa, C., op. cit., in particolare pagg. 493 e 494. 58

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 56 e 57). 59 Heymann, J., «Citoyenneté de l’Union et conflit positif de nationalités», [OSCURATO:PERSONA] de Droit européen , n. 3, Dalloz, Parigi, 2018, pagg. da 587 a 596, in particolare punto 13. 60

V. documento di lavoro preparato da David de Groot nel novembre 2024 per il Parlamento europeo, intitolato «Right to return and dual citizens in free movement case law». 61 L’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione europea sulla cittadinanza, firmata a Strasburgo il 6 novembre 1997 nell’ambito del Consiglio d’Europa ed entrata in vigore il 1º marzo 2000, di cui numerosi Stati membri sono parti, dispone che «[c]iascuno Stato Parte dev’essere guidato dal principio di non discriminazione tra i suoi cittadini, siano essi cittadini alla nascita o abbiano acquisito la sua cittadinanza successivamente».

Tuttavia, come risulta dalla sua relazione esplicativa, tale articolo riguarda solo l’applicazione delle norme in materia di cittadinanza tra i cittadini alla nascita e gli altri cittadini, ivi incluse le persone naturalizzate (punto 46 di tale relazione).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 9 luglio 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]279/25 IC contro [OSCURATO:PERSONA] ‑ [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione che si sposta da uno Stato membro all’altro, dei quali possiede la cittadinanza – Diritto di soggiorno di un familiare cittadino di un paese terzo » I. Introduzione 1. Una persona in possesso della cittadinanza di due Stati membri tra i quali ha circolato può invocare la cittadinanza del suo Stato membro d’origine A dinanzi alle autorità del suo Stato membro d’origine B sostenendo di aver esercitato il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ad esso conferito dal diritto dell’Unione e reclamare il regime giuridico che ne deriva ( 2 )? 2. Tale questione riveste un’importanza cruciale. Infatti, se la doppia cittadinanza era considerata in precedenza con sospetto dagli Stati, in quanto il vincolo di cittadinanza doveva essere esclusivo, tale status è oggi ampiamente ammesso ( 3 ) e il numero di cittadini dell’Unione che possiedono la cittadinanza di due Stati membri sin dalla nascita è sempre più elevato. Tale situazione deriva dal moltiplicarsi dei movimenti transfrontalieri di persone all’interno dell’Unione europea, dal formarsi di famiglie binazionali e dall’adozione di normative nazionali con le quali gli Stati membri riconoscono il principio della parità di genere in materia di trasmissione della cittadinanza e autorizzano la detenzione di più passaporti ( 4 ). 3. Nel 2025, 3 612 000 cittadini tedeschi possedevano la doppia cittadinanza. A causa di una vicinanza geografica, di legami storici e di una stretta cooperazione rafforzata tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Polonia, la percentuale di cittadini tedeschi in possesso anche della cittadinanza polacca era la più rappresentata sul territorio tedesco, in quanto riguardava 458 000 persone, ben più dei cittadini italo‑tedeschi, rumeno‑tedeschi, greco‑tedeschi e franco‑tedeschi ( 5 ). [OSCURATO:PERSONA] zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (legge sulla modernizzazione del diritto di cittadinanza) ( 6 ), del 22 marzo 2024, entrato in vigore il 27 giugno 2024, dovrebbe accentuare tale fenomeno in futuro, nella misura in cui tale legge ammette ora la doppia cittadinanza alla nascita e autorizza la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza ( 7 ). 4. Il presente rinvio pregiudiziale si inserisce nell’ambito di una controversia tra IC, un cittadino algerino, e le autorità tedesche in merito alla legittimità di una decisione con la quale queste ultime gli hanno negato il beneficio di un diritto di soggiorno derivato che egli chiedeva nella sua qualità di coniuge di una cittadina dell’Unione in possesso della doppia cittadinanza tedesca e polacca (in prosieguo: l’«interessata»). Queste ultime hanno ritenuto che tale cittadina dell’Unione non avesse esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE spostandosi dalla Polonia alla [OSCURATO:PERSONA]. 5. Essendo la doppia cittadinanza considerata oggi il tallone d’Achille della cittadinanza dell’Unione ( 8 ), la Corte è invitata a precisare la propria giurisprudenza e, in particolare, a stabilire se i cittadini dell’Unione in possesso della cittadinanza di due Stati membri e che si trovano nel territorio di uno di tali Stati membri vi soggiornino ai sensi del diritto nazionale o di quello dell’Unione, nonché, di conseguenza, quali siano le norme applicabili al soggiorno dei loro familiari cittadini di paesi terzi. 6. Nelle presenti conclusioni, esporrò le ragioni per le quali ritengo che un cittadino dell’Unione che, quale l’interessata, abbia lasciato lo Stato membro nel cui territorio è nato e di cui possiede la cittadinanza sin dalla nascita per recarsi nel territorio di un altro Stato membro, del quale possiede parimenti la cittadinanza sin dalla nascita e nel quale ha costruito la propria vita familiare, non si sia avvalso del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, nonostante l’attraversamento della frontiera tra tali due Stati. In particolare, spiegherò che la soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), non sembra applicabile per analogia, dal momento che un tale cittadino non può rivendicare il beneficio di diritti precedentemente acquisiti sulla base della direttiva 2004/38/CE ( 10 ). II. Fatti della controversia di cui al procedimento principale e questione pregiudiziale 7. Il ricorrente è un cittadino algerino residente nel territorio tedesco dal 2009. Poiché la sua domanda di protezione internazionale è stata respinta, il suo soggiorno è irregolare, ma è comunque tollerato in forza di autorizzazioni eccezionali. Egli è padre di tre figli, nati in [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente nel 2012, nel 2016 e nel 2018 e residenti nel territorio tedesco. La madre dei suoi figli, con cui si è sposato nel 2017, ha la cittadinanza tedesca e polacca. Dopo aver vissuto in Polonia fino al 2008, all’età di dodici anni si è stabilita nel territorio tedesco, beneficiando di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato prima che venisse constatato che possedeva la cittadinanza tedesca sin dalla nascita, per filiazione. Da allora, ad eccezione di soggiorni sporadici in Polonia, essa risiede stabilmente nel territorio tedesco. 8. Il ricorrente è stato oggetto di vari procedimenti penali ed è stato più volte trattenuto in custodia cautelare e condannato a pene detentive nonché detenuto in istituti carcerari per persone affette da disturbi psichiatrici ( 11 ). Il ricorrente e l’interessata hanno divorziato il 18 giugno 2021. 9. Nel frattempo, nel 2018, il ricorrente ha richiesto il rilascio di una carta di soggiorno sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, del [OSCURATO:PERSONA] über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione) ( 12 ), del 30 luglio 2004 ( 13 ). Poiché tale carta gli è stata rifiutata, il ricorrente ha quindi proposto un ricorso avverso tale diniego dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che lo ha respinto. Il ricorrente ha impugnato tale decisione in appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Tale appello è stato parimenti respinto con decisione del 5 luglio 2023. In sostanza, le autorità giudiziarie hanno considerato che l’interessata, moglie del ricorrente, non aveva esercitato il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE spostandosi dalla Polonia alla [OSCURATO:PERSONA] ( 14 ). 10. Di conseguenza, il ricorrente ha adito il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]) con un ricorso per cassazione («Revision»), sostenendo, in sostanza, che, poiché l’interessata, stabilendosi in [OSCURATO:PERSONA], ha esercitato, all’età di dodici anni, il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, egli beneficia di un diritto di soggiorno derivato risultante dallo status di quest’ultima di cittadina dell’Unione. 11. Nutrendo dubbi sulla portata dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e, in particolare, sull’applicabilità dei principi elaborati dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE sia applicabile a un cittadino dell’Unione che possiede, sin dalla nascita, la cittadinanza di due Stati membri e che ha risieduto per i primi dodici anni di vita in uno e, successivamente, nell’altro dei due Stati membri di cui possiede la cittadinanza, cosicché detto cittadino dell’Unione possa attribuire un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di un paese terzo con il quale è stato coniugato per un certo periodo di tempo e unitamente al quale ha risieduto nel secondo Stato membro di cui possiede la cittadinanza». 12. Sono state presentate osservazioni scritte dal ricorrente, dal governo tedesco nonché dalla Commissione europea. Tali parti e interessati hanno partecipato all’udienza tenutasi il 22 aprile 2026, nel corso della quale hanno altresì risposto ai quesiti per risposta orale posti dalla Corte. 13. Dalle discussioni svoltesi nel corso di tale udienza emerge che il ricorrente soggiorna tuttora in modo irregolare nel territorio tedesco, ma che il suo soggiorno continua a essere tollerato. Egli si è risposato ed è divenuto padre di un quarto figlio. III. Analisi A. Osservazioni preliminari 14. Prima di procedere all’esame della questione pregiudiziale, formulerò due osservazioni preliminari. 15. La prima osservazione riguarda la questione dello status giuridico dell’interessata, cittadina dell’Unione, al momento dell’attraversamento del confine tedesco‑polacco. Tale osservazione è essenziale, in quanto dalla risposta a tale questione discende l’applicabilità della direttiva 2004/38. 16. Nella sua decisione di rinvio, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) parte dal principio che all’interessata, cittadina dell’Unione, sia stata conferita la cittadinanza di due Stati membri alla nascita. Ciò traspare dai termini stessi della sua questione pregiudiziale. Tuttavia, esso si chiede se la circostanza che la cittadinanza tedesca dell’interessata sia stata dichiarata solo successivamente al suo insediamento nel territorio tedesco possa incidere sulla valutazione dell’esercizio, da parte di quest’ultima, del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE. 17. Ritengo che tale circostanza non debba essere presa in considerazione ai fini dell’esame della questione pregiudiziale. Infatti, poiché il riconoscimento di un vincolo di cittadinanza è un atto dichiarativo, tale riconoscimento ha prodotto i suoi effetti retroattivamente dalla nascita del cittadino dell’Unione, cosicché l’interessata non può essere considerata «unicamente polacca» nel momento in cui ha varcato la frontiera con la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], come sostiene il ricorrente. Pertanto, e nella misura in cui l’interessata, cittadina dell’Unione, ha successivamente vissuto nei due Stati membri di cui è cittadina, la direttiva 2004/38, che stabilisce le limitazioni e le condizioni dell’esercizio da parte dei cittadini dell’Unione del loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE ( 15 ), non è mai stata applicabile. Tale punto non è contestato nella causa di cui al procedimento principale. Ricordo, infatti, che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, questa si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza , nonché ai suoi familiari che lo accompagnino o lo raggiungano. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, detta direttiva non è quindi volta a disciplinare i diritti derivati dei familiari di tale cittadino dell’Unione all’interno di uno Stato membro di cui possiede la cittadinanza ( 16 ). 18. La seconda osservazione riguarda la rilevanza della giurisprudenza elaborata dalla Corte relativamente agli ostacoli al diritto del cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, derivanti dal diniego opposto dalle autorità nazionali di riconoscere o modificare il suo cognome. 19. Infatti, la decisione di rinvio nonché le osservazioni del ricorrente e della Commissione fanno riferimento ai principi elaborati dalla Corte nelle sentenze del 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( 17 ), dell’8 giugno 2017, Freitag ( 18 ), e del 25 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( 19 ). Tuttavia, le finalità perseguite da tali attori del procedimento sono diverse: mentre il giudice del rinvio mira a stabilire l’esistenza di un nesso di collegamento con il diritto dell’Unione, il ricorrente e la Commissione cercano, da parte loro, di dimostrare l’applicabilità dell’articolo 21 TFUE e il godimento dei diritti ad esso connessi nei confronti dei cittadini dell’Unione in possesso della cittadinanza di due Stati membri nel territorio di uno di tali Stati membri. 20. Non ritengo che tale giurisprudenza possa essere applicata per analogia. Infatti, le norme che disciplinano il riconoscimento, la trascrizione o la modifica dei dati relativi allo stato civile del cittadino dell’Unione, quali il cognome, il genere o lo stato civile, e quelle che disciplinano il diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, suoi familiari, pur contribuendo tutte alla realizzazione di uno spazio di libera circolazione e di soggiorno nell’Unione, rispondono a obiettivi distinti e presentano peculiarità strutturate attorno a principi specifici. 21. Di conseguenza, concentrerò la mia analisi sui principi elaborati dalla Corte relativamente all'ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE nel solo contesto del riconoscimento di diritti di soggiorno derivati ai cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell’Unione. B. Esame dell’ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE 22. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se un cittadino dell’Unione che si sia spostato da uno Stato membro all’altro, avendo la cittadinanza di entrambi sin dalla nascita, per stabilirsi durevolmente in uno di tali Stati abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri riconosciutogli dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, di modo che il cittadino di un paese terzo con il quale ha costruito la propria vita familiare in quest’ultimo Stato possa avvalersi, presso le autorità nazionali competenti, di un diritto di soggiorno derivato fondato sulle disposizioni del diritto dell’Unione. 23. Per le ragioni che mi accingo ad esporre, ritengo che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE non si applichi a una situazione del genere. Sebbene il ricorrente e la Commissione tendano a dimostrare che la soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], relativa a un cittadino dell’Unione che aveva acquisito una seconda cittadinanza a seguito della sua naturalizzazione nello Stato membro ospitante, possa essere estesa a quella di un cittadino dell’Unione in possesso della cittadinanza di due Stati membri sin dalla nascita, dimostrerò che esistono differenze sostanziali tra queste due situazioni che, a mio avviso, ostano a che la Corte dia seguito a una tale proposta. 1. I principi enunciati nella sentenza McCarthy 24. Ricordo che, nella sentenza del 5 maggio 2011, McCarthy ( 20 ), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che l’articolo 21 TFUE non è applicabile a un cittadino dell’Unione che non si sia mai avvalso del suo diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro di cui possiede la cittadinanza e che goda, inoltre, della cittadinanza di un altro Stato membro. Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] McCarthy, una cittadina dell’Unione, aveva presentato una domanda di diritto di soggiorno sulla base del diritto dell’Unione presso il [OSCURATO:PERSONA], di cui possedeva la cittadinanza e in cui aveva sempre risieduto. Essa possedeva inoltre la cittadinanza irlandese. Tale domanda mirava a conferire al sig. McCarthy, cittadino di uno Stato terzo, un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, in qualità di suo familiare, dal momento che un analogo diritto di soggiorno non gli veniva riconosciuto dalla normativa del [OSCURATO:PERSONA] in materia di immigrazione ( 21 ). 25. Nella sua sentenza, la Corte ha innanzitutto ricordato che le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone e gli atti adottati in esecuzione delle stesse non possono essere applicati a situazioni che non presentino alcun fattore di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell’Unione e i cui elementi rilevanti restino in complesso confinati all’interno di un unico Stato membro ( 22 ). A tale riguardo, essa ha inoltre ricordato che la sola circostanza che la cittadina dell’Unione possieda la cittadinanza di due Stati membri non può, di per sé sola, essere sufficiente per ritenere che la sua situazione ricada nella sfera di applicazione dell’articolo 21 TFUE ( 23 ). Al fine di valutare l’esistenza di un collegamento con il diritto dell’Unione in una situazione in cui la sig.ra McCarthy non aveva esercitato la propria libertà di circolazione, la Corte ha esaminato se il diniego del diritto di soggiorno opposto a suo marito incidesse sul suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e, più in generale, sui diritti connessi al suo status di cittadina dell’Unione ( 24 ). In assenza di una tale incidenza, la Corte ha concluso che la sua situazione non presentava alcun fattore di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell’Unione e che gli elementi rilevanti della stessa restavano nel complesso confinati all’interno di un unico Stato membro ( 25 ). 26. Nella presente causa, il fatto che l’interessata si sia spostata tra i due Stati membri di cui possiede la cittadinanza modifica tale conclusione? Io non sono di questo avviso. 27. È pacifico che l’interessata, in quanto cittadina di due Stati membri, vale a dire la Repubblica di Polonia, nel cui territorio è nata e ha soggiornato fino all’età di dodici anni, e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], nel cui territorio si è recata e ha costruito la propria vita familiare, goda dello status di cittadina dell’Unione. L’articolo 20, paragrafo 1, TFUE dispone infatti che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro gode di tale status e che quest’ultimo si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce ( 26 ). Secondo una giurisprudenza costante, lo status di cittadino dell’Unione costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri ( 27 ). In tale qualità, l’interessata può quindi avvalersi, sia nei confronti della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] che nei confronti della Repubblica di Polonia, dei diritti connessi a tale status, in particolare del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quale conferito dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE ( 28 ). 28. Tuttavia, sebbene l’interessata abbia manifestato un certo grado di mobilità all’interno dell’Unione, non sono convinto che tale movimento transfrontaliero tra Stati membri di cui possiede la cittadinanza sin dalla nascita sia sufficiente, di per sé, per ritenere che essa abbia esercitato il diritto conferitole dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, dato che nessun elemento del fascicolo indica che essa abbia circolato o soggiornato nel territorio di uno Stato membro diverso da quelli della Repubblica di Polonia e della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. 29. Una delle norme fondamentali del diritto dell’Unione in materia di libertà di circolazione e di soggiorno è che tale libertà può, in linea di principio, essere invocata solo dal cittadino di uno Stato membro che, nella sua qualità di cittadino dell’Unione, abbia circolato e abbia soggiornato in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, conformemente all’articolo 21 TFUE e alle condizioni enunciate dalla direttiva 2004/38. La Corte ha infatti espressamente dichiarato che «il diritto alla libera circolazione comprende (...) il diritto dei cittadini dell’Unione (...) di entrare in uno Stato membro diverso da quello di cui sono originari » ( 29 ). Ciò è conforme al principio secondo cui la cittadinanza dell’Unione presenta un carattere derivato rispetto alla nazionalità, la quale rinvia a uno status giuridico e politico riconosciuto ai cittadini di uno Stato membro al di là della loro comunità politica nazionale ( 30 ). La Corte ha altresì dichiarato che tale diritto può essere subordinato alle limitazioni e alle restrizioni previste dal Trattato FUE nonché alle relative disposizioni di attuazione, sottolineando così espressamente nella sentenza del 17 novembre 2011, Gaydarov ( 31 ), che esso «non è incondizionato» ( 32 ). 30. Di conseguenza, allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’articolo 21 TFUE non prevede il diritto dei cittadini dell’Unione di entrare e di soggiornare nel territorio del loro Stato membro d’origine, poiché tale diritto è collegato al loro status di cittadino nazionale. Essi traggono detto diritto non dalla normativa dell’Unione, ma dalla loro normativa nazionale. Contrariamente al diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri connesso allo status di cittadino dell’Unione, il medesimo diritto non può essere oggetto di alcun limite né restrizione. La Corte ha infatti ripetutamente statuito che, in virtù di un principio di diritto internazionale, uno Stato membro non può negare ai propri cittadini il diritto di fare ingresso nel suo territorio e di soggiornarvi e che questi ultimi vi godono pertanto di un diritto di soggiorno incondizionato ( 33 ). 31. Nella sentenza McCarthy, la Corte ne ha dedotto che, considerato che il soggiorno di una persona residente nello Stato membro del quale essa ha la cittadinanza non può essere assoggettato a condizioni, la direttiva 2004/38, che si occupa delle modalità di esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non può essere destinata a trovare applicazione ad un cittadino dell’Unione che goda di un diritto di soggiorno incondizionato per il fatto che soggiorna nello Stato membro del quale ha la cittadinanza ( 34 ). Ritengo che tale ragionamento sia applicabile all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, che ne costituisce il fondamento. 32. Nel caso di specie, l’interessata, cittadina dell’Unione, ha lasciato il territorio della Repubblica di Polonia di cui è cittadina per recarsi e soggiornare nel territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], di cui ha parimenti la cittadinanza, non nell’ambito dell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri riconosciutole dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, bensì sulla base del diritto autonomo e incondizionato di accesso e di soggiorno conferitole dalla sua cittadinanza ( 35 ). In assenza di una tale premessa, e poiché i diritti eventualmente conferiti ai cittadini di paesi terzi non sono diritti propri di questi ultimi, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione ( 36 ), non si può esigere dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] che essa conceda al ricorrente, nella sua qualità di familiare di una cittadina dell’Unione, un diritto di soggiorno direttamente fondato sull’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, laddove tutti gli elementi rilevanti sono circoscritti all’interno di tale Stato membro, essendosi la coppia formata ed avendo essa iniziato la sua vita familiare nel territorio tedesco prima di svilupparla e di porvi fine nel medesimo territorio. 33. Pertanto, nonostante il movimento transfrontaliero dell’interessata, ritengo che tale cittadina dell’Unione, che si è spostata tra gli Stati membri di cui possiede, sin dalla nascita, la cittadinanza e nei cui territori ha sempre risieduto, non abbia esercitato il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, cosicché il ricorrente non può far valere un diritto di soggiorno direttamente fondato su tale disposizione. 34. Inoltre, il ricorrente non può neppure beneficiare, a mio avviso, di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE. Come ricorda la Corte, la finalità e la ratio dei diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione si basano sulla constatazione che il rifiuto del loro riconoscimento è tale da pregiudicare la libertà di circolazione e di soggiorno del cittadino dell’Unione ( 37 ). Ebbene, non ritengo che la situazione in esame sia assimilabile alle situazioni molto particolari in cui gli Stati membri, nonostante l’assenza di spostamenti transfrontalieri da parte del cittadino dell’Unione, sono tenuti a riconoscere un tale diritto di soggiorno, pena la privazione a quest’ultimo del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferitigli dal suo status di cittadino dell’Unione ( 38 ). 35. Secondo una giurisprudenza costante, elaborata dalla Corte nella sentenza dell’8 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( 39 ), esistono infatti situazioni in cui, «malgrado il fatto che il diritto derivato dell’Unione relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non si sia avvalso della propria libertà di circolazione e di soggiorno, un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE deve essere accordato a un cittadino di un paese terzo, familiare di detto cittadino dell’Unione, a pena di pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione, qualora, come conseguenza del rifiuto di riconoscimento di un siffatto diritto, il cittadino dell’Unione si vedesse di fatto obbligato a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso, venendo così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal [suo status di cittadino dell’Unione]» ( 40 ). 36. Come ricordato dalla Corte nella sentenza Safi, tali situazioni sono caratterizzate dal fatto che, pur essendo disciplinate da normative che in astratto rientrano nella competenza degli Stati membri, ossia quelle sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del diritto derivato dell’Unione, dette situazioni hanno però una relazione intrinseca con la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione, la quale osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno venga rifiutato ai suddetti cittadini di paesi terzi nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell’Unione in questione, per evitare che detta libertà sia pregiudicata ( 41 ). Tuttavia, il rifiuto di concedere un tale diritto di soggiorno può mettere in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione solo se tra il cittadino di un paese terzo interessato e il cittadino dell’Unione, suo familiare, sussista un rapporto di dipendenza tale da far sì che quest’ultimo sia costretto a seguire il cittadino del paese terzo in questione e a lasciare il territorio dell’Unione, considerato nel suo insieme ( 42 ). 37. Ebbene, contrariamente alla situazione oggetto delle cause che hanno dato luogo alla sentenza dell’8 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( 43 ), o alle sentenze del 10 novembre 2017, Chavez-Vilchez e a. ( 44 ), e dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) ( 45 ), da nessun elemento della situazione dell’interessata, quale esposta nella decisione di rinvio, emerge che il diniego del diritto di soggiorno opposto al ricorrente rischi di privare essa o i suoi figli minorenni del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti ad essi conferiti dal loro status di cittadini dell’Unione ( 46 ). Infatti, nulla indica che, in conseguenza di tale diniego, questi ultimi siano stati costretti a lasciare il territorio dell’Unione o che siano stati ostacolati nel loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di Stati membri di cui non possiedono la cittadinanza. Il ricorrente ha sempre goduto nel territorio tedesco di un regime di tolleranza amministrativa e, malgrado il rigetto della sua domanda di permesso di soggiorno, i suoi familiari hanno sempre soggiornato nel territorio tedesco. Inoltre, oggi tale rischio può essere ragionevolmente escluso nella misura in cui, in primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che la coppia ha divorziato nel 2021; in secondo luogo, dalle constatazioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]) risulta che non sussiste un’effettiva dipendenza tra il ricorrente e i figli nati dalla sua unione con l’interessata ( 47 ) e, in terzo luogo, in udienza il rappresentante del ricorrente ha indicato che quest’ultimo si era ormai creato una nuova famiglia. 38. Di conseguenza, la situazione di cui trattasi non può essere qualificata come una «situazione molto particolare» che giustifichi il fatto che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] conceda in via eccezionale un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, sulla base dell’articolo 20 TFUE al fine di garantire l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione. 2. I principi enunciati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] 39. La soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 48 ), confermata successivamente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., non mi sembra applicabile ad una situazione come quella di cui trattasi. 40. Devo riconoscere che l ’idea di estendere tale soluzione sorge spontanea a causa di un’analogia fattuale. Tale analogia deriva dal fatto che, nella causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], così come nella causa di cui al procedimento principale, la cittadina dell’Unione si è trasferita da uno Stato membro di cui possedeva la cittadinanza ad un altro, di cui era parimenti cittadina, dove ha costruito la sua vita familiare con un cittadino di un paese terzo. 41. La causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] riguardava più in particolare la situazione di una cittadina spagnola, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che, dopo essersi recata, nell’esercizio della sua libertà di circolazione, e aver soggiornato per diversi anni nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] di cui non possedeva la cittadinanza , in forza e nel rispetto dell’articolo 7, paragrafo 1, o dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ha acquisito la cittadinanza di tale Stato mediante naturalizzazione senza rinunciare alla sua cittadinanza spagnola. Svariati anni dopo, essa ha sposato un cittadino di un paese terzo, il quale ha presentato presso le autorità del [OSCURATO:PERSONA] domanda di un titolo di soggiorno derivato sulla base dell’articolo 21 TFUE. 42. In tale ipotesi, la Corte ha dichiarato che il cittadino dell’Unione deve poter « continuare a godere , nello Stato membro ospitante, dei diritti derivanti da[ll’articolo 21, paragrafo 1, TFUE], dopo aver acquisito la cittadinanza di tale Stato membro» ( 49 ) per tre motivi: garantire la coerenza del sistema che si fonda su una logica d’integrazione del cittadino dell’Unione, assicurare l’effetto utile dell’articolo 21 TFUE e promuovere la parità di trattamento tra i cittadini dell’Unione. 43. Più precisamente, la Corte ha dichiarato che ritenere che un tale cittadino, cui sono stati riconosciuti diritti in forza dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE per aver esercitato la propria libertà di circolazione , debba rinunciare al beneficio di tali diritti, in particolare quello di condurre una vita familiare nello Stato membro ospitante, per il motivo di aver ricercato, mediante la naturalizzazione in tale Stato membro, un inserimento più approfondito nella società di quest’ultimo, sarebbe contrario alla logica dell’integrazione progressiva che tale disposizione favorisce ( 50 ). La Corte ha così sottolineato che i diritti conferiti ad un cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante, in particolare quello di condurre una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo, diminuirebbero a seconda del suo inserimento nella società di tale Stato membro ed in funzione del numero di cittadinanze di cui è in possesso ( 51 ). 44. La Corte ha inoltre rilevato che l’effetto utile dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE richiede che un cittadino che si trovi in una situazione del genere possa continuare a godere , nello Stato membro ospitante, dei diritti derivanti da tale disposizione, dopo aver acquisito la cittadinanza di tale Stato membro in aggiunta alla propria cittadinanza d’origine, e, in particolare, possa sviluppare una vita familiare con il proprio coniuge cittadino di uno Stato terzo, mediante il riconoscimento a quest’ultimo di un diritto di soggiorno derivato ( 52 ). Infatti, mentre la Corte impone al cittadino dell’Unione di ritorno nel suo paese d’origine di essere accompagnato dal cittadino di un paese terzo, essa revoca invece qui un tale requisito, dato che il cittadino dell’Unione può beneficiare dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38, anche se costruisce la propria vita familiare successivamente al suo arrivo nel territorio dello Stato membro di cui ha acquisito la cittadinanza ( 53 ). 45. Infine, la Corte ha rilevato che, altrimenti, ne conseguirebbe che un cittadino dell’Unione che abbia esercitato la propria libertà di circolazione e che abbia acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante in aggiunta alla propria cittadinanza d’origine sarebbe, per quanto riguarda la sua vita familiare, trattato in modo meno favorevole rispetto ad un cittadino dell’Unione che abbia anch’esso esercitato tale libertà ma che possieda soltanto la propria cittadinanza d’origine( 54 ). 46. Tale giurisprudenza non mi sembra applicabile per analogia alla situazione di un cittadino dell ’Unione che possiede sin dalla nascita la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio risiede. 47. In primo luogo, una siffatta estensione richiederebbe di ammettere che il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri di cui all’articolo 21 TFUE comprenda anche il diritto per i cittadini dell’Unione di entrare e di soggiornare nel loro Stato membro d’origine. Orbene, ricordo che, tenuto conto della natura e della portata del vincolo di cittadinanza, il diritto di entrare e di soggiornare nel proprio Stato membro non può essere subordinato alle «limitazioni e condizioni» alle quali tanto l’articolo 20, paragrafo 2, quanto l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE rinviano espressamente ( 55 ). 48. In secondo luogo, una tale interpretazione equivarrebbe a limitare ulteriormente la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, e porterebbe infine al riconoscimento illimitato di diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, mentre nessuna disposizione dei trattati lo prevede espressamente, in quanto, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, la cittadinanza dell’Unione presenta un carattere derivato e complementare rispetto alla cittadinanza di uno Stato membro. Infatti, secondo tale interpretazione, sulla sola base dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, anche letto alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli Stati membri sarebbero tenuti a concedere ai propri cittadini che possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato membro i diritti e i vantaggi connessi all’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, tra i quali figura il diritto di soggiorno derivato, mentre la direttiva 2004/38 non sarebbe mai stata applicabile. 49. È qui, a mio avviso, che risiede la differenza più significativa rispetto alle cause che hanno dato origine alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a., e che si trova la principale difficoltà nell’ammettere l’estensione della soluzione elaborata dalla Corte in tali sentenze. 50. Infatti, in ciascuna di tali cause, la cittadina nazionale ha «attivato» il principio della cittadinanza dell’Unione esercitando il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla direttiva 2004/38, prima della sua naturalizzazione nello Stato membro ospitante. Ciò ha avuto come conseguenza quella di far rientrare ab initio il suo status giuridico, in particolare la sua situazione personale e familiare, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, poiché è diventata titolare di nuovi diritti derivanti dal diritto dell’Unione ( 56 ). Secondo la dottrina, la cittadinanza dell’Unione crea così un’ulteriore sfera di diritti per i cittadini nazionali. Essa aggiunge al primo gruppo di diritti connessi alla cittadinanza di cui gode il cittadino nazionale una seconda sfera di nuovi diritti di cui godono i cittadini di tutti gli Stati membri conformemente alle disposizioni previste dai trattati ( 57 ). Pertanto, è precisamente a causa dell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla direttiva 2004/38 e dell’«integrazione progressiva» che ne è derivata nello Stato membro ospitante che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito la sua cittadinanza britannica ed è unicamente in relazione ai diritti acquisiti in precedenza che la Corte ha ammesso un’«applicazione per analogia» di tale direttiva al suo soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] ( 58 ). Era pertanto essenziale per la Corte che i diritti da essa acquisiti in precedenza in forza di detta direttiva, in particolare il suo diritto al ricongiungimento familiare, fossero mantenuti nel territorio britannico alla luce dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE. Poco importava considerare la cittadinanza spagnola o britannica dell’interessata, poiché quest’ultima si presentava anzitutto come una cittadina dell’Unione che aveva esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e il cui diritto al ricongiungimento familiare che le era stato riconosciuto doveva essere tutelato ( 59 ). Non si trattava solo dell’effetto utile dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, ma anche dell’autonomia e dell’autorità dell’ordinamento giuridico dell’Unione. 51. Ebbene, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il cittadino dell’Unione non può mai rivendicare il beneficio di diritti precedentemente acquisiti grazie all’«attivazione» della direttiva 2004/38 in quanto, come ripetutamente dichiarato dalla Corte, quest’ultima non gli è mai applicabile dal momento che detto cittadino dell'Unione circola e soggiorna nel territorio di Stati membri di cui possiede la cittadinanza. Poiché gli è impossibile acquisire tali diritti, questi ultimi non possono, di conseguenza, essere mantenuti ( 60 ). 52. Allo stato attuale del diritto dell’Unione e salvo voler estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, l’interessata si trova quindi, per quanto riguarda le condizioni di soggiorno del suo familiare, cittadino di un paese terzo, in una situazione giuridica paragonabile a quella di un cittadino tedesco «stanziale» che ha sempre vissuto in [OSCURATO:PERSONA] e che ha costruito la propria vita familiare in questo stesso Stato. 53. È vero che una tale soluzione porta a introdurre una disparità di trattamento tra i cittadini dell’Unione che possiedono la cittadinanza di due Stati membri , a seconda di come sia stata loro conferita tale doppia cittadinanza. Da un lato, vi è il cittadino dell’Unione che, come l’interessata, possiede la cittadinanza di due Stati membri sin dalla nascita e che dev’essere considerato «stanziale», in quanto si è sempre spostato e ha sempre soggiornato negli Stati membri di cui possiede la cittadinanza. Dall’altro lato, vi è il cittadino dell’Unione che, come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ha acquisito la cittadinanza di un secondo Stato membro per naturalizzazione e che dev’essere considerato «mobile». Alla sua prima cittadinanza si è aggiunta una seconda che ha potuto acquisire perché ha esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ( 61 ). 54. Tuttavia, occorre distinguere la situazione giuridica dell’interessata da quella della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], poiché solo quest’ultima si è avvalsa dei diritti derivanti dalla direttiva 2004/38. 55. Tale disparità di trattamento mi sembra quindi paragonabile a quella ammessa tra un cittadino nazionale «stanziale», che ha sempre soggiornato nel suo Stato membro d’origine, e un cittadino nazionale «mobile» che si è avvalso del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri spostandosi in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine. 56. A tale riguardo, è importante sottolineare che un’estensione della soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe l’introduzione di una disparità di trattamento tra i cittadini nazionali , a seconda che possiedano o meno un’altra cittadinanza. Infatti, il cittadino nazionale «stanziale» che possiede solo la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio ha sempre risieduto con la sua famiglia è soggetto unicamente alla normativa nazionale sull’immigrazione, mentre il cittadino che possiede la cittadinanza di due Stati membri e che, come l’interessata, ha parimenti costruito la propria vita familiare in tale stesso territorio potrebbe avvalersi di disposizioni più favorevoli in materia di diritto di ingresso e di soggiorno. Orbene, dal punto di vista delle norme in materia di diritto d’ingresso e di soggiorno dei loro familiari cittadini di paesi terzi, la loro situazione personale e familiare mi sembra del tutto paragonabile. Una tale interpretazione potrebbe quindi essere contraria a quanto disposto dall’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione europea sulla cittadinanza ai sensi del quale «[i] cittadini di uno Stato Parte che possiedono un’altra cittadinanza devono avere, nel territorio di tale Stato Parte in cui risiedono, gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini di tale Stato Parte». 57. Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE non sia applicabile alla situazione di un cittadino dell’Unione che non abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla direttiva 2004/38 spostandosi tra due Stati membri di cui possiede la cittadinanza sin dalla nascita e che abbia costruito la propria vita familiare con un cittadino di un paese terzo mentre viveva già stabilmente nel territorio di uno di tali Stati. Nella fattispecie, tale articolo non osta a che le autorità amministrative tedesche esaminino la domanda di un diritto di soggiorno introdotta dal ricorrente conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che disciplinano il diritto di soggiorno del familiare, cittadino di un paese terzo, dell’interessata. 58. Pertanto, proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE non è applicabile a un cittadino dell’Unione che abbia sempre soggiornato nell’uno o nell’altro degli Stati membri di cui possiede la cittadinanza sin dalla nascita e non abbia quindi esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, purché la situazione di tale cittadino non comporti l’applicazione di provvedimenti di uno Stato membro che avrebbero l’effetto di privarlo del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione o di ostacolare l’esercizio di tale diritto. IV. Conclusione 59. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE non è applicabile a un cittadino dell’Unione che abbia sempre soggiornato nell’uno o nell’altro degli Stati membri di cui possiede la cittadinanza sin dalla nascita e non abbia quindi esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, purché la situazione di tale cittadino non comporti l’applicazione di provvedimenti di uno Stato membro che avrebbero l’effetto di privarlo del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione o di ostacolare l’esercizio di tale diritto. 1 Lingua originale: il francese. 2 Nel diritto francese esiste un’espressione secondo la quale «nessuno può avvalersi del proprio status di straniero». Ciò significa che un francese non può invocare un’altra cittadinanza per sottarsi, in Francia, ai propri obblighi giuridici. 3 Per un approccio storico, v. Kochenov, D., «[OSCURATO:PERSONA] in the EU: [OSCURATO:PERSONA] for Tolerance», [OSCURATO:PERSONA] , n. 3, Blackwell, Oxford, 2011, pagg. da 323 a 343, in particolare pagg. 326 e segg. 4 V. de Groot, D., «[OSCURATO:PERSONA] of Dual EU Citizens», in Cambien, N., Kochenov, D., e Muir, E., [OSCURATO:PERSONA] under Stress: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, pagg. da 67 a 109. 5 V. documento intitolato «Population in private households by migrant background and dual citizenship» di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’ufficio federale tedesco di statistica, disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Migration-Integration/Tables/migrant-status-dual-citizenships.html. Il numero di cittadini italiano‑tedeschi si elevava a 194 000, di rumeno‑tedeschi a 151 000, di greco‑tedeschi a 104 000 e di franco‑tedeschi a 91 000. 6 BGBl. 2024 I, n. 104, e rettifica BGBl. 2025 I, n. 98. 7 Per quanto riguarda i punti essenziali di tale riforma, v. precisazioni disponibili al seguente indirizzo Internet: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/droit-nationalite-2254386. 8 V. Szpunar, M, e [OSCURATO:PERSONA], M. E., «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]: A Prerequisite of EU [OSCURATO:PERSONA] and an Obstacle to [OSCURATO:PERSONA]», in Kochenov, D., EU [OSCURATO:PERSONA] and Federalism: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, pagg. da 107 a 124, in particolare pagg. 108 e 122. Sui rapporti tra la cittadinanza di uno Stato membro e la cittadinanza dell’Unione, v. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588, paragrafo 23). 9 C‑165/16; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2017:862. 10 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, nonché rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34). 11 Dagli atti del fascicolo nazionale risulta che il ricorrente ha scontato diverse pene detentive tra il mese di giugno 2012 e il mese di settembre 2022, a seguito di sette condanne penali per i reati di danneggiamento di beni, furto, lesioni personali dolose, frode, complicità in violenza sessuale, traffico illecito di stupefacenti nonché guida senza patente. Un procedimento di espulsione avviato dall’amministrazione tedesca nel mese di maggio 2016 è stato sospeso per motivi familiari nel mese di febbraio 2020. 12 BGBl. 2004 I, pag. 1986. 13 Nella sua versione risultante dalla legge del 20 aprile 2023 (BGBl. 2023 I pag. 106). L’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, di detta legge dispone che, «[a]i familiari legittimati alla libera circolazione che non sono cittadini dell’Unione viene rilasciata d’ufficio una carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni richieste; tale carta ha una validità di cinque anni». 14 Nella sua decisione del 5 luglio 2023, il [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]) ha constatato che non sussisteva un’effettiva dipendenza tra il ricorrente e i suoi figli (punto 25). 15 V. sentenza del 22 febbraio 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi [OSCURATO:PERSONA] de Date (C‑491/21, EU:C:2024:143, punto 27). 16 V. sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑488/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a.», EU:C:2023:1013, punto 43 e giurisprudenza citata). 17 C‑148/02, EU:C:2003:539. 18 C‑541/15, EU:C:2017:432. 19 C‑713/23, EU:C:2025:917. 20 C‑434/09; in prosieguo: la «sentenza McCarthy», EU:C:2011:277. 21 V. sentenza McCarthy (punto 23). 22 V. sentenza McCarthy (punto 45 e giurisprudenza citata). 23 V. sentenza McCarthy (punto 54). 24 V. sentenza McCarthy (punti 46 e da 48 a 54). 25 V. sentenza McCarthy (punto 55). 26 V. anche articolo 9 TFUE. 27 V. sentenza del 4 giugno 2026, Safi (C‑147/24; in prosieguo: la «sentenza Safi», EU:C:2026:442, punto 32 e giurisprudenza citata). 28 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 51). Più recentemente, tale principio è stato ribadito dalla Corte nel contesto specifico del riconoscimento, della trascrizione o della modifica dei dati relativi allo stato civile del cittadino dell’Unione. V., in particolare, sentenza del 12 marzo 2026, Shipova (C‑43/24, EU:C:2026:183, punto 33 e giurisprudenza citata). 29 V. sentenza del 17 novembre 2011, Gaydarov (C‑430/10, EU:C:2011:749, punto 25 e giurisprudenza citata). Corsivo mio. 30 V., su tale punto, riflessioni di Szpunar. M, e [OSCURATO:PERSONA], M.E., op. cit., nonché conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588, paragrafo 23). 31 C‑430/10, EU:C:2011:749. 32 V. sentenza del 17 novembre 2011, Gaydarov (C‑430/10, EU:C:2011:749, punto 25 e giurisprudenza citata). V., inoltre, in tal senso, sentenza Safi (punto 33). 33 V. sentenze del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di un minore cittadino dei [OSCURATO:PERSONA]) (C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 41 e giurisprudenza citata), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 43). V., inoltre, sentenza Safi (punto 47 e giurisprudenza citata). 34 V. sentenza McCarthy (punto 34). 35 Nella sua sentenza del 29 aprile 2025, Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento) (C‑181/23, EU:C:2025:283), la Corte ha ricordato il fondamento del vincolo di cittadinanza di uno Stato membro, il quale risiede «nel particolare rapporto di solidarietà e di lealtà esistente tra tale Stato e i suoi cittadini nonché nella reciprocità di diritti e di doveri» (punto 96 e giurisprudenza citata). V., inoltre, Kochenov, D., «[OSCURATO:PERSONA] in the EU: [OSCURATO:PERSONA] for Tolerance», op. cit. 36 V. sentenza Safi (punto 35 e giurisprudenza citata). 37 V. sentenza Safi (punto 35 e giurisprudenza citata). 38 V. sentenza Safi (punto 34 e giurisprudenza citata). 39 C‑34/09, EU:C:2011:124. Nella causa che ha dato origine a tale sentenza, il genitore di cittadini belgi minorenni era stato oggetto di un ordine di lasciare il territorio belga e le autorità competenti avevano respinto la sua domanda di permesso di lavoro. La Corte ha dichiarato che tali decisioni avrebbero l’effetto di privare i figli del sig. [OSCURATO:PERSONA] del godimento effettivo dei diritti derivanti dall’articolo 20 TFUE. Le decisioni in questione in tale causa avrebbero portato alla conseguenza di costringere i figli, cittadini dell’Unione, a lasciare il territorio dell’Unione (punti 43 e 44). 40 Sentenza Safi (punto 41). V., altresì, sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑130/24, EU:C:2025:340, punto 27 e giurisprudenza citata). 41 V. sentenza Safi (punto 42 e giurisprudenza citata). 42 V. sentenza Safi (punti da 43 a 47). V., altresì, sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑130/24, EU:C:2025:340, punto 27 e giurisprudenza citata). 43 C‑34/09, EU:C:2011:124. 44 C‑133/15, EU:C:2017:354. 45 C‑82/16, EU:C:2018:308. 46 V., altresì, sentenze dell’8 novembre 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 71); dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a. (C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 36); del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 32); del 13 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 74), e del 13 settembre 2016, CS (C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 29). 47 V. nota 14 delle presenti conclusioni. 48 Per commenti a tale sentenza, v., in particolare, [OSCURATO:PERSONA], M., «Cour de justice, gde ch., 14 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] c/Secretary of [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA], aff. C‑165/16, ECLI:EU:C:2017:862», Jurisprudence de la CJUE 2017: décisions et commentaires , Bruylant, Bruxelles, 2018, pagg. da 255 a 266. 49 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 60). Corsivo mio. 50 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 58). 51 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 59). 52 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 60). V., inoltre, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 45). 53 Per quanto riguarda la giurisprudenza relativa al ritorno dei cittadini dell’Unione nel loro paese d’origine, v., in particolare, situazioni considerate nelle sentenze dell’11 dicembre 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771); del 12 marzo 2014, O. e B. (C‑456/12, EU:C:2014:135), e del 27 giugno 2018, Altiner e Ravn (C‑230/17, EU:C:2018:497). Le cause che hanno dato luogo a tali sentenze riguardavano, infatti, la situazione di un cittadino dell’Unione che ritornava nel proprio Stato membro di origine dopo aver soggiornato effettivamente in uno Stato membro di cui non possedeva la cittadinanza alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38 e dove aveva costruito o consolidato una vita familiare con un cittadino di un paese terzo. In situazioni del genere, la Corte ha dichiarato che l’effetto utile dei diritti che il cittadino dell’Unione interessato trae dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE richiedeva che tale vita familiare, sviluppatasi nell’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno nello Stato membro ospitante, potesse essere proseguita al momento del suo ritorno nello Stato membro di cui possedeva la cittadinanza, richiedendo pertanto a quest’ultimo di rilasciare un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato, cittadino di un paese terzo. Secondo la Corte, in assenza di un tale diritto di soggiorno, tale cittadino dell’Unione potrebbe essere dissuaso dal lasciare il proprio Stato membro d’origine per esercitare il proprio diritto di soggiorno in un altro Stato membro o dal tornare in tale Stato membro d’origine dopo aver esercitato tale diritto, in quanto non avrebbe la certezza di potervi proseguire la vita familiare che ha costruito o consolidato nello Stato membro ospitante. 54 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 59). 55 V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni. 56 V. Closa, C., «[OSCURATO:PERSONA] of the Union and nationality of member States», [OSCURATO:PERSONA] , n. 2, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1995, pagg. da 487 a 518, in particolare pag. 487. 57 V. Closa, C., op. cit., in particolare pagg. 493 e 494. 58 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 56 e 57). 59 Heymann, J., «Citoyenneté de l’Union et conflit positif de nationalités», [OSCURATO:PERSONA] de Droit européen , n. 3, Dalloz, Parigi, 2018, pagg. da 587 a 596, in particolare punto 13. 60 V. documento di lavoro preparato da David de Groot nel novembre 2024 per il Parlamento europeo, intitolato «Right to return and dual citizens in free movement case law». 61 L’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione europea sulla cittadinanza, firmata a Strasburgo il 6 novembre 1997 nell’ambito del Consiglio d’Europa ed entrata in vigore il 1º marzo 2000, di cui numerosi Stati membri sono parti, dispone che «[c]iascuno Stato Parte dev’essere guidato dal principio di non discriminazione tra i suoi cittadini, siano essi cittadini alla nascita o abbiano acquisito la sua cittadinanza successivamente». Tuttavia, come risulta dalla sua relazione esplicativa, tale articolo riguarda solo l’applicazione delle norme in materia di cittadinanza tra i cittadini alla nascita e gli altri cittadini, ivi incluse le persone naturalizzate (punto 46 di tale relazione).
Sentenza Corte di giustizia UE/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris