CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2020
Cassazione n. 38133/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 32341/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in c oncordato p reventivo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e dei [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:PERSONA] e dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in Roma, Via G. Ferrari n. 2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dal l’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] contro Gala s.p.a., quale incorporante G ala P ower s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 35 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (detto Rino), giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,in concordato preventivo; -intimato – avverso la sentenza n. 2383/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 18/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: Con lodo depositato il 28 luglio 2014, il Collegio arbitrale, adito in controversia concernente il contratto di appalto stipulato il 29 luglio 2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in A.T.I. unitamente alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel contradditorio della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che aveva svolto domanda riconvenzionale, accolse in parte le reciproche domande e, per l’effetto, operate e dichiarate le compensazioni tra tutte le reciproche voci di credito e debito, condannò [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’importo netto di R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] euro 2.734.326,88=, oltre interessi legali dalla domanda (12/11/2012) fino al giorno del pagamento ed accessori di legge se dovuti, provvedendo altresì sulle spese di CTU e di arbitrato. Segnatamente, per quanto interessa il presente giudizio, come è dato evincere dalla trascrizione del dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, il Collegio arbitrale: i) al punto 2, accolse la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’accertamento delle responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ritardo e/o alla mancata esecuzione dei lavori previsti nei contratti di appalto stipulati tra le parti e all’incendio verificatosi allo stabilimento di Eripress in Cicerale; ii) al punto 3, condannò, per effetto del precedente accertamento, [OSCURATO:PERSONA] a risarcire i danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], “allo stato accertati nel presente procedimento come segue, come da CTU svolta o diversamente valutato dal collegio, salvo ulteriori e maggiori danni che emergessero successivamente”. Con atto di citazione notificato il 26/10/2014 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo propose impugnazione per chiedere la declaratoria di nullità di detto lodo arbitrale, depositato il 28/7/2014. Sulla premessa che il lodo era soggetto ad impugnazione anche per eventuali errori di diritto, giusta la previsione di cui all’art. 7 dell’addendum contrattuale del 1° febbraio 2011, la società in concordato svolse numerosi motivi di impugnazione deducendo plurime nullità del lodo. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, chiese il rigetto delle avverse domande, sostenendo la correttezza del lodo e propose, in via incidentale, richiesta di riforma del lodo onde ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare una maggior somma, rispetto a quella già riconosciuta a suo favore.R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] di appello di Roma con la sentenza n.2383 pubblicata il 18/5/2020 (controversia passata in decisione il 7/11/2019; camera di consiglio del 17/3/2020) rigettò l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in concordato preventivo e l’impugnazione incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA]; condannò, quindi, la società in concordato alla rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi. Gala s.p.a. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con un mezzo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. Il primo motivo è rubricato “Violazione degli artt. 100 e 345 cod.proc.civ. – violazione dell’art. 829, terzo comma, cod.proc.civ. – violazione dell’art.1916 cod.civ. in rel. all’art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. – violazione dell’art. 132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ. –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –violazione degli artt. 100, 112 e 345 cod.proc.civ. in rel. all’art.360, primo comma, n.4, cod.proc.civ. –omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di interesse della [OSCURATO:PERSONA] alla domanda riconvenzionale”. Con detto motivo, sotto molteplici profili, la società in concordato si duole che la sentenza impugnata non abbia preso in considerazione quanto emergente dalla nuova produzione documentale eseguita dalla medesima ricorrente con deposito telematico il 6/11/2019, concernente la missiva ricevuta in data 10/12/2015 – in epoca successiva alla notifica dell’atto di appello - da RSA - [OSCURATO:PERSONA], con cui detta società assicuratrice, con riferimento all’impianto fotovoltaico distrutto dall’incendio che aveva interessato lo stabilimento Eripress in data 4/4/2012, aveva riferito di avere R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] indennizzato su garanzia diretta i danni patiti da [OSCURATO:PERSONA] e aveva preannunciato di voler procedere ad agire in rivalsa nei confronti della odierna ricorrente principale. La ricorrente sostiene che la produzione era legittima ai sensi dell’art. 345, terzo comma, cod.proc.civ. perché la formazione del documento era successiva alla notifica dell'atto di impugnazione ed era rilevante per dimostrare la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] nella richiesta risarcitoria avanzata in via riconvenzionale nel giudizio arbitrale ed ivi accolta; si duole che la sentenza impugnata non abbia affrontato la questione della rilevanza del documento nuovo e la questione della esistenza o meno della eccepita carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] nella richiesta risarcitoria, peraltro accolta nel lodo arbitrale sotto il capo 3, lettere H) e I). In particolare, sostiene che la corresponsione dell'indennizzo al danneggiato-assicurato avrebbe prodotto l'effetto di ridurre in misura corrispondente il credito risarcitorio da questi vantato nei confronti del danneggiante, estinguendo quindi la pretesa nei confronti di quest'ultimo. 1.1.2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile perché non risponde al modello legale dei vizi dedotti, sotto vari profili. 1.1.3. Giova rammentare che l’art.345, terzo comma, cod.proc.civ. vigente al momento dell’introduzione del giudizio, avvenuto con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2014, ed anche attualmente, prevede che nel giudizio di appello “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile…”. La circostanza che in sentenza non si dia esplicito conto del documento in questione non supporta –ed anzi smentisce - la tesi della R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente secondo la quale lo stesso sarebbe stato erroneamente ritenuto inammissibile perché tardivo e, quindi, a suo parere - non esaminato, palesando ciò l’infondatezza del motivo. 1.1.4. Passando quindi, alla questione della valutazione probatoria riservata a tale documento, giova rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchérimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, primo e secondo comma, cod.proc.civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 20553/2021). Invero, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (Cass. n. 17145/2006; Cass. n. 22801/2009; Cass. n. 8294/2011) ed inoltre, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 3126/2021; Cass. n. 25509/2014). A ciò va aggiunto che il ricorrente, quando denunci l'omesso esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053/2014; Cass. Sez. U. n. 8054/2014; Cass. n. 13716/2016; Cass.n. 24830/2017). Quanto alla deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ., va considerato che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021). 1.1.5. È decisivo osservare che, nel caso di specie, la censura non illustra alcuna domanda autonomamente apprezzabile che non sia stata esaminata, né alcun fatto estintivo e decisivo di cui sia stato omesso l’esame, posto che dalla stessa sintesi del documento, su cui è incentrato il motivo proposto in ricorso, non è dato evincere né per quale specifico danno e per quale importo, né quando la società assicuratrice avrebbe effettivamente provveduto a corrispondere il risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA], né se e quando sia stata avanzata una domanda in rivalsa nei confronti della ricorrente; la decisione assunta dalla Corte di appello risulta, quindi, conforme ai principi prima richiamati. 1.1.6. Restano assorbite tutte le questioni che presupporrebbero la fondatezza delle censure di omesso esame del documento e di omessa pronuncia (surroga nel diritto da parte dell’assicurazione, difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], etc.).R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] 1.2.1. Il secondo motivo è rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 829, primo comma, n. 11, cod.proc.civ. della sentenza gravata”, disposizione che concerne la eventuale nullità del lodo in ragione del suo preteso contenuto contraddittorio. La ricorrente introduce la doglianza richiamando la domanda riconvenzionale di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore della somma di euro 8.878.000,00= richiesta a [OSCURATO:PERSONA] dal Gruppo Prima a titolo di risarcimento danni; si duole, quindi, che la Corte di appello non abbia ravvisato la contraddittorietà del lodo arbitrale, ove, in un primo momento era stato affermato che il Collegio non aveva, allo stato, gli elementi sic et simpliciter per statuire l’obbligo integrale di manleva a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i danni occorsi ad Eripress, e successivamente aveva accertato la responsabilità risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la distruzione dell’impianto di Cicerale. A parere della ricorrente, erroneamente la Corte di appello non ha rilevato la contraddizione contenuta nel lodo laddove, in un primo momento, il Collegio arbitrale aveva statuito sulla domanda risarcitoria e di manleva di [OSCURATO:PERSONA] rinviando ad un successivo giudizio e, in un secondo momento - contraddittoriamente – aveva accolto la domanda riconvenzionale, ravvisando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’incendio verificatosi a Cicerale. 1.2.2. Preliminarmente, va osservato che gli ampi riferimenti contenuti nel motivo di doglianza alla sentenza penale n.1088/2019 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania –pubblicata – come riferito dalla ricorrente - dopo il deposito delle comparse conclusionali nel giudizio dinanzi alla Corte di appello di Roma e concernente il giudizio penale relativo all’incendio verificatosi al capannone di Cicerale il 4 R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] aprile 2012 - sono inammissibili ed inutilizzabili perché la produzione di documenti nuovi è preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione al Collegio (Cass. n. 12574/2019; Cass. n.10285/2009) e perché risultano estranei al dibattito processuale svoltosi dinanzi alla Corte di appello ed estranei al tema dibattuto con il motivo, con cui si denuncia la nullità del lodo per contraddittorietà. 1.2.3. Il motivo è inammissibile. 1.2.4. Innanzi tutto, va considerato che la Corte di appello ha affermato che “al di là dell'apparente denunziata violazione di legge i motivi posti a fondamento dell'impugnazione stessa sono fondati su prospettazioni di fatto della vicenda diverse da quelle ritenute esistenti dal collegio arbitrale” (fol. 5 della sent. imp.) e tale statuizione, pur costituendo la premessa maggiore della motivazione reiettiva dell’impugnazione, non risulta pertinentemente censurata con evidenti ricadute in termini di inammissibilità di questa doglianza laddove critica l’accertamento della domanda risarcitoria compiuto dal Collegio arbitrale mediante l’esame dei fatti emersi sulla scorta della CTU redatta dall’ing. Rossi e delle complessive emergenze di causa e la violazione delle regole in merito all’onere probatorio. 1.2.5. Quanto alla denuncia di nullità per contraddittorietà del lodo, va considerato che, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n.11, cod.proc.civ. (già art. 829, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) per il lodo co ntenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. n.2747/2021; Cass. n. 11895/2014). Orbene, nel caso in esame, la censura concerne una contraddittorietà interna alla motivazione –connotata, peraltro, da un rilievo estremamente circoscritto – e, rettamente, la Corte di appello ha escluso la denunciata contraddittorietà evidenziando che il Collegio, chiamato ad esprimersi su plurime istanze risarcitorie, a titolo diretto e/o di manleva, aveva chiarito di non poter decidere sull’ “obbligo integrale” di manleva, ma solo sulle domande risarcitorie per le quali era stato possibile l’accertamento in fatto sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fatti salvi gli esiti delle indagini penali e l’eventuale applicazione dell’art.2055 cod.civ. La censura – che non coglie la ratio decidendi , con la quale l’accoglimento è stato circoscritto alle sole domande risarcitorie per le quali era stato possibile l’accertamento in fatto sulla base delle risultanze istruttorie acquisite – si limita a riproporre i medesimi argomenti già vagliati, con esito sfavorevole, dalla Corte di appello. 1.3.1. Il terzo motivo è rubricato “Violazione dell’art.2697 cod.civ. e dell’art. 829, primo comma, n.5, cod.proc.civ. e dell’art. 823, secondo comma, n.5, cod.proc.civ. La ricorrente sostiene che la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto il secondo motivo di impugnazione - affermando che “la società impugnante ha collegato il motivo alla questione precedente contestando che gli arbitri avessero motivato sull’assolvimento dell'onere della prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulla accertata responsabilità della T. C. valgono qui le stesse considerazioni fatte al motivo primo; la motivazione degli arbitri, pur concisa, è del tutto R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] comprensibile rende evidente le ragioni della decisione anche con riferimento all'onere della prova circa le cause dell'incendio e la responsabilità della T C (con rinvio agli accertamenti espletati dal CTU).”-, sarebbe incomprensibile per le medesime ragioni addotte a sostegno del primo motivo di ricorso. 1.3.2. Il motivo è inammissibile; la ricorrente si è limitata a manifestare il suo dissenso rispetto alla statuizione trascritta, senza illustrare il contenuto specifico del motivo di impugnazione, mentre gli argomenti esposti a corredo del secondo motivo non meritano condivisione per le ragioni già prima esposte. 1.4.1. Il quarto motivo è rubricato “Violazione degli artt. 1362, 1226 e 1384 cod.civ.”. La censura è rivolta alla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di impugnazione del lodo ed alla pronuncia di infondatezza del quarto da parte della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] critica la decisione, assumendo di avere dedotto la nullità del lodo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, in relazione alla statuizione con cui gli arbitri avevano considerato il contratto di appalto come “chiavi in mano” ed avevano ritenuto sussistere un ritardo nell’adempimento dell’opera commissionata e legittima l’applicazione delle penali previste dal contratto, sia pure riducendole in via equitativa, a seguito dell’accertamento della mancata esecuzione nell’ambito dell’appalto di alcune opere, a dire della ricorrente, “minori”, senza considerare che la reale intenzione dei contraenti, nel prevedere le penali, era legata alla ricorrenza del solo presupposto previsto per beneficiare degli incentivi conseguenti alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, costituito dalla “entrata in esercizio dell’impianto” entro le date indicate nel contratto, e non invece al completamento di tutti i lavori ed al loro R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] collaudo, come –al contrario –ritenuto dal Collegio arbitrale, e di avere contestato l’errata e parziale ricostruzione della reale volontà contrattuale delle parti, in relazione al rilievo da riconoscere alla mancata esecuzione di opere definite “minori” alla luce del complesso quadro normativo che regolava l’accesso alle tariffe incentivanti vigenti all’epoca (seconda metà del 2011) ed ai vari negozi giuridici intercorsi tra le parti tra il 29 luglio 2010 ed il 22 agosto 2011. La ricorrente sostiene che [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto le penali previste dall’art.3 della scrittura del 22 agosto 2011, che sarebbero state dovute solo se alla scadenza gli impianti non fossero stati allacciati alla rete elettrica, e non perché gli impianti mancavano di alcune componenti e sostiene -a conferma – che l’art. 7 del contratto del 29 luglio 2010 prevedeva che il [OSCURATO:PERSONA] di Collaudo sarebbe stato sottoscritto al momento del completamento dei lavori coincidente con la entrata in esercizio del relativo impianto, anche se poi il CPA non era stato sottoscritto. 1.4.2. Il motivo è inammissibile. 1.4.3. In tema di arbitrato, la decisione della Corte d'appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d'interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte di merito abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata (Cass. nn. 3260/2022, 15086/2012). Inoltre, nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzandoi criteri di interpretazione soggettiva R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (cfr. da ultimo Cass. 24699/2021; Cass.34795/2021). Infatti, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve, invero, essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta". 1.4.4. Nella specie, la questione interpretativa controversa è stata focalizzata, alla stregua di quanto esposto nel motivo, sulla contestata riferibilità della clausola penale prevista dall’accordo transattivo del 22 agosto 2011 al mancato completamento degli impianti, piuttosto che – come deduce la ricorrente -alla esclusiva mancata messa in esercizio, mentre alcuno specifico argomento risulta svolto in merito alla qualificazione (contestata, sempre dalla ricorrente) del contratto come “chiavi in mano”, contratto del quale non risultano nemmeno riportate – in osservanza dell’onere di specificità del motivo - le pattuizioni significative per contestare detta qualificazione.R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] 1.4.5. Orbene, al di là della mancata trascrizione – se non in minima parte - del testo dei documenti e delle clausole in questione (Cass. nn. 2560/2007, 24461/2005, 12518/2001), le statuizioni censurate non rivelano una violazione né del canone ermeneutico denunziato (interpretazione letterale), né del doveroso esame complessivo del rapporto inter-partes(Cass. n. 20294/2019), sicché la ricorrente finisce sostanzialmente per contrapporre la propria interpretazione a quella motivatamente assunta in sede di merito (Cass. nn. 34672/2021, 995/2021, 28319/2017, 27136/2017, 17168/2012, 13242/2010), trascurando che, in mancanza di violazione degli specifici canoni ermeneutici di legge, l'interpretazione del contratto -e, più in generale, degli atti di autonomia privata - è attività riservata al giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità (Cass. nn. 34630/2021, 32502/2021, 17385/2017). La questione interpretativa è stata sinteticamente, ma esaustivamente, esaminata dalla Corte d'appello e risolta con motivazione adeguata, facendo corretta applicazione dei principi suesposti, rimarcando come la decisione arbitrale avesse convincentemente evidenziato che l’accordo transattivo non conteneva alcun riferimento al mancato conseguimento degli incentivi, ma si collegava unicamente all’inadempimento consistente nel ritardato completamento degli impianti, rispetto al quale le opere non ancora eseguite non si ponevano come “minori”, attenendo alla messa in sicurezza degli impianti -secondo la ricostruzione del Collegio arbitrale -, mentre l’inciso “in aggiunta alle penali contrattuali” contenuto all’articolo 3 dell’accordo transattivo, aveva lo scopo di chiarire proprio che le parti avevano inteso tenere ferme le penali già previste dal contratto per il caso di perdita degli incentivi GSE.R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] 1.5.1. Il quinto motivo è rubricato “Violazione degli artt. 823, secondo comma, n.5, e 829 cod.proc.civ. – degli artt. 1223, 2697 e 1226 cod.civ.”. La ricorrente, dopo avere rammentato di avere impugnato il lodo contestando la violazione dell’art.1223 cod.civ. da parte del Collegio arbitrale perché, nel quantificare il c.d. “lucro cessante”,aveva preso come riferimento il mancato introito da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli incentivi dalla data di distruzione del capannone sino alla scadenza della convenzione GSE, sostiene che la Corte di appello non avrebbe in alcun modo risposto alle critiche sollevate con le quali aveva contestato la ricorrenza del nesso di causalità tra l’inadempimento ad essa ascritto ed il danno subito da [OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere considerato conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, perché da ascrivere alla decisione di Eripress di non ricostruire il capannone (distrutto dall’incendio) sul quale insisteva l’impianto fotovoltaico (anch’esso distrutto), né illustrato il percorso seguito per la quantificazione del danno, sia pure in via equitativa ex art. 1226 cod.civ. 1.5.2. Il motivo è inammissibile. 1.5.3. Quanto al profilo di doglianza in cui la ricorrente nega il nesso di causalità, sostenendo di non essere in alcun modo responsabile dell’incendio, per cui la mancata ricostruzione dello stabilimento non potrebbe configurarsi come concausa del danno, va nuovamente ricordato che la Corte di appello ha affermato che “al di là dell'apparente denunziata violazione di legge i motivi posti a fondamento dell'impugnazione stessa sono fondati su prospettazioni di fatto della vicenda diverse da quelle ritenute esistenti dal collegio arbitrale” (fol. 5 della sent. imp.) e tale statuizione, pur costituendo la premessa maggiore della motivazione reiettiva dell’impugnazione, non R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] risulta pertinentemente censurata con evidenti ricadute in termini di inammissibilità di questa doglianza laddove, nella parte finale, critica l’accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] compiuto dal Collegio arbitrale mediante l’esame dei fatti emersi sulla scorta della CTU redatta dall’ing. Rossi e delle complessive emergenze di causa e la violazione delle regole in merito all’onere probatorio. Va, altresì, evidenziato che la censura ripropone sostanzialmente gli argomenti prospettati nel secondo motivo sulla scorta della documentazione ivi segnalata, che non risulta essere stata ritualmente introdotta, né utilizzata nel giudizio impugnatorio. 1.5.4. Risulta, infine, inammissibile il profilo di doglianza attinente alla quantificazione del danno, perché la censura non coglie la ratio decidendifondata sul rilievo che la contestazione svolta da [OSCURATO:PERSONA] riguardava le scelte liquidatorie compiute dagli arbitri all’esito degli accertamenti di fatto espletati, di guisa che il criterio di liquidazione, non discendendo direttamente dalla legge, non rientrava nell’errore di diritto, ma nella valutazione della scelta compiuta dall’arbitro, così esorbitando dall’ambito del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, sebbene rituale. 2. Ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1. L’unico motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rubricato “nullità della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art.1225 cod.civ.”. La critica si appunta sulla motivazione offerta dalla Corte di appello a supporto della decisione del Collegio arbitrale di dimidiare la misura del credito risarcitorio da riconoscersi a titolo di lucro cessante a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente incidentale la Corte capitolina, che pure aveva rettamente escluso che la decisione di Eripress di non ricostruire R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] lo stabilimento andato perduto (così, conseguentemente impedendo la ricostruzione dell’impianto fotovoltaico) potesse considerarsi una concausa dell’evento lesivo, aveva poi compiuto una valutazione di prevedibilità del danno contraria all’art. 1225 cod.civ. perché nel procedere a tale valutazione, così da determinarne la misura sulla base della cd. “regolarità causale”, non aveva tenuto conto di tutte le “circostanze di fatto conosciute” dal debitore inadempiente, in violazione dell’art. 1225 cod.civ., come interpretato dalla Corte di legittimità Segnatamente, secondo la ricorrente, la Corte avrebbe errato nella individuazione delle circostanze rilevanti, perché avrebbe omesso di valutare che spettava a Eripress decidere se ricostruire l’intero sito produttivo e non solo l’impianto fotovoltaico, di proprietà altrui che insisteva sulla copertura dello stabilimento andato distrutto nell’incendio, e, in conseguenza, aveva omesso di considerare che doveva essere del tutto prevedibile da parte del debitore inadempiente [OSCURATO:PERSONA] che l’aver causato l’incendio dell’intero sito avrebbe potuto condurre all’impossibilità per Gala di ricostruire l’impianto fotovoltaico. 2.1.2. Il motivo, con cui è denunciata una violazione di legge, è in parte inammissibile ed in parte infondato. 2.1.3. La violazione di legge può presentarsi sia come violazione di legge in senso proprio, ossia erronea negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, sia in veste di falsa applicazione, e cioè di errore di sussunzione, che può ricorrere sia perchéil giudice ha inquadrato la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, sia perché ha tratto dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione, e va tenuta distinta dalla denuncia R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016). Ne consegue che l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 24155/2017, Cass. n. 3340/2019) ed è' dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione - e dunque un errore interpretativo di diritto -su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa. 2.1.4. Risulta evidente, sotto un primo aspetto, che la doglianza è inammissibile perché la violazione di legge è dedotta mediante l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa. La censura si fonda, invero, sulla prospettazione di una errata ricostruzione da parte della Corte di appello delle circostanze di fatto sulla base delle quali ha valutato la prevedibilità del danno; segnatamente, la ricorrente ha dedotto che la Corte di appello era incorsa in un erroreevidente perché aveva considerato la circostanza R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] che Eripress aveva dovuto decidere della ricostruzione dell’impianto fotovoltaico, mentre, in realtà, Eripress aveva dovuto decidere della ricostruzione dello stabilimento produttivo sul quale insisteva l’impianto: ciò rende inammissibile la doglianza. 2.1.5. Sotto altro profilo il motivo è infondato. Va rilevato che sia [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] proposero impugnazione deducendo violazioni di norme, da parte del Collegio arbitrale, nella determinazione del lucro cessante, sia pure mirando a conseguire opposti risultati, e che la Corte capitolina ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Va, quindi, osservato che dalla lettura della motivazione svolta in merito (fol.10/12 della sent. imp.) si evince che la Corte di appello ha avuto ben presenti la circostanza a cui la ricorrente incidentale fa riferimento e, cioè, la decisione di Eripress, quale proprietaria, di non ricostruire lo stabilimento andato distrutto, e ne ha valutato l’incidenza sulla commisurazione del risarcimento, senza che l’imprecisione lessicale - rilevabile ove è detto che la “scelta di Eripress di non ricostruire l’impianto era circostanza non prevedibile in relazione alla qualità dei soggetti economici in trattazione e dei pregressi rapporti intrattenuti (finalizzati proprio alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico)” (fol. 12 della sent. imp.) -valga a mutare i termini della questione, atteso che dalla lettura complessiva della parte motivazionale già indicata (fol.10/12) risulta evidente che erano ben chiare alla Corte di appello le posizioni e gli interessi dei diversi soggetti coinvolti, tra cui Eripress, quale terza proprietaria dello stabilimento produttivo e non dell’impianto fotovoltaico, a differenza di quanto prospetta la ricorrente incidentale, e che questa è stata la circostanza di fatto esattamente presa in esame.R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] premesso va rammentato che l'imprevedibilità alla quale il citato art. 1225 cod.civ. fa riferimento non costituisce un limite all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (cfr. Cass.n. 11189/2007; Cass. n. 17460/2014; Cass. n. 29566/2019) e non da parte dello specifico debitore –come erroneamente sembra sostenere la ricorrente. In altre parole, il giudizio di prevedibilità attiene alla produzione del danno come conseguenza probabile dell'inadempimento, con riguardo alla comune esperienza e in relazione alle circostanze concrete del rapporto. Il danno deve essere virtualmente ricollegabile, alla stregua di criteri obiettivi, all'inadempimento da cui deriva, secondo l'incensurabile apprezzamento istituzionalmente demandato al giudice di merito (cfr. Cass. n. 15559/2004). Va, inoltre, avvertito che la valutazione in ordine alla sussistenza del danno da lucro cessante e alla relativa prevedibilità al tempo in cui era sorta l'obbligazione è accertamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. 209618/2017). Nel caso di specie la Corte distrettuale ha esaustivamente dato conto delle ragioni per cui ha condiviso la decisione arbitrale in merito alla quantificazione del danno risarcibile in favore di [OSCURATO:PERSONA], in base alla valutazione di prevedibilità del danno da lucro cessante, ritenendo non prevedibile la scelta della committente Eripress di non ricostruire lo stabilimento e la decisione risulta immune da vizi.R.G.N. 32341/2020 Cons. [OSCURATO:PERSONA] 3. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettati. Le spese di lite si compensano in ragione della reciproca soccombenza. Raddoppio del contributo unificato sia per il ricorso principale che per il ricorso incidentale, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).