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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34901/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 18 agosto 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la ordinanza del 22 giugno 2021, con cui lo stesso tribunale aveva respinto il reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Brescia del 24 febbraio 2021 che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di liberazione anticipata.

La ordinanza impugnata ha ritenuto inammissibile il ricorso, perché la copia del provvedimento impugnato che era stata allegata al rcorso era priva di sottoscrizione digitale di conformità, in violazione di quanto espressamente previsto dall'art. 24, co. 6-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020„ n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato con i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 24, co. 6-bis, dl. 137/2020 perché il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere comunque trasmesso dal giudice a quo alla Corte di cassazione, per CJi lo stesso doveva ritenersi non un allegato in senso proprio.

Con il secondo motivo deduce illegittimità costituzionale dell'art. 24, co. 6- bis, dl. 137/2020 per contrasto con art. 111 Cost e 6 CEDU, sotto il profilo della irragionevolezza, sia perché attribuisce allo stesso giudice a quo il potere di dichiarare l'impugnazione inammissibile, sia perché disciplina in modo diverso l'impugnazione depositata in cartaceo da quella inviata tramite posta elettronica certificata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato è l'art. 24, co. 6-bis, dl. 137/2020, che dispone che "fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale".

La previsione dell'ultimo periodo della norma appena citata, secondo cui gli allegati sono trasmessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale, è presidiata espressamente da sanzione di inammissibilità, che si rinviene nello stesso articolo al comma 6-sexies, che dispone "fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difersore per conformità all'originale".Nel dichiarare la inammissibilità del ricorso il Tribunale di sorveglianza ha, pertanto, fatto applicazione letterale del combinato disposto cei commi 6-bis e 6- sexies citati.

La difesa del ricorrente vorrebbe che la norma fosse interpolata in via interpretativa e che il provvedimento impugnato fosse sottratto alla previsione che, con riferimento agli allegati all'istanza, impone la sottoscrizione digitale del difensore per conformità all'originale.

Questa operazione interpretativa, però, non è possibile, in quanto la previsione dell'ultimo periodo del comma 4-bis è funzionale ad assicurare all'autorità giurisdizionale cui è indirizzato il ricorso tutti gli elementi per poter decidere in modo rapido e senza la necessità di ulteriori accertamenti o acquisizione di atti.

Si tratta d'altronde, di una norma dettata in un periodo emergenziale per assicurare la prosecuzione del servizio dell'amministrazicne della giustizia, eliminando contatti con gli uffici, e tra gli uffici, e concentrando nel difensore istante il potere di certificazione di tutti gli atti necessari ai fini della decisione (cfr. Sez. 1, n. 41098 del 15/10/21, Pirone, Rv. 282151 -01: si tratta di requisiti tecnici essenziali, richiesti ad substantiam, per assicurare, mediante l'utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione, la provenienza dell'impugnazione, l'originalità e completezza dell'atto e il tempestivo e completo recapito all'ufficio giudiz ano destinatario e, per quanto attiene agli allegati, la completezza e integrità degli atti inviati per immagini).

Ne consegue che il primo motivo di ricorso è inammissibile.

2. E' inammissibile anche il secondo motivo, in cui si sottopone alla valutazione del giudice di legittimità una questione di costituzionalità della norma emergenziale sia nella parte in cui attribuisce allo stesso giudice a quo il potere di dichiarare l'impugnazione inammissibile, sia nella parte in cui disciplina in modo diverso l'impugnazione depositata in cartaceo da quella inviata tramite posta elettronica certificata.

In realtà, come osservato nella Sez. 1, n. 41098 del 15/10/21, Pirone, Rv. 282151 - 01, l'attribuzione allo stesso giudice a quo del potere di dichiarare l'impugnazione inammissibile era una scelta obbligata, in quanto "il legislatore, ben conscio che l'impugnazione proposta telematicamente è ricevuta dall'ufficio che ha emesso l'atto impugnato e che, mancando un repository centrale ove custodirla, la stessa è archiviata elettronicamente nei sistemi irformatici dell'ufficio ricevente — tanto che è previsto l'inserimento di copia analogica (cartacea) dell'atto nel fascicolo processuale unitamente all'attestazione di cancelleria degli estremi di ricezione (art. 24, comma 5) —, ha attribuito al giudice a quo il potere di dichiararne l'inammissibilità.

Il giudice ad quem, infatti, non riceve l'atto informatico ed il messaggio di posta che lo contiene, sicché gli è di fatto impedito di compiere le verifiche tecniche imposte dall'art. 24, comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020", mentre per ciò che concerne la circostanza che sia stata disciplinata in modo diverso l'impugnazione depositata in cartaceo da quella inviata tramite posta elettronica certificata essa sfugge a censure di incostituzionalità in quanto si tratta di diverso trattamento di situazioni diverse.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 agosto 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la ordinanza del 22 giugno 2021, con cui lo stesso tribunale aveva respinto il reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Brescia del 24 febbraio 2021 che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di liberazione anticipata. La ordinanza impugnata ha ritenuto inammissibile il ricorso, perché la copia del provvedimento impugnato che era stata allegata al rcorso era priva di sottoscrizione digitale di conformità, in violazione di quanto espressamente previsto dall'art. 24, co. 6-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020„ n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 24, co. 6-bis, dl. 137/2020 perché il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere comunque trasmesso dal giudice a quo alla Corte di cassazione, per CJi lo stesso doveva ritenersi non un allegato in senso proprio. Con il secondo motivo deduce illegittimità costituzionale dell'art. 24, co. 6- bis, dl. 137/2020 per contrasto con art. 111 Cost e 6 CEDU, sotto il profilo della irragionevolezza, sia perché attribuisce allo stesso giudice a quo il potere di dichiarare l'impugnazione inammissibile, sia perché disciplina in modo diverso l'impugnazione depositata in cartaceo da quella inviata tramite posta elettronica certificata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato è l'art. 24, co. 6-bis, dl. 137/2020, che dispone che "fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". La previsione dell'ultimo periodo della norma appena citata, secondo cui gli allegati sono trasmessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale, è presidiata espressamente da sanzione di inammissibilità, che si rinviene nello stesso articolo al comma 6-sexies, che dispone "fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difersore per conformità all'originale".Nel dichiarare la inammissibilità del ricorso il Tribunale di sorveglianza ha, pertanto, fatto applicazione letterale del combinato disposto cei commi 6-bis e 6- sexies citati. La difesa del ricorrente vorrebbe che la norma fosse interpolata in via interpretativa e che il provvedimento impugnato fosse sottratto alla previsione che, con riferimento agli allegati all'istanza, impone la sottoscrizione digitale del difensore per conformità all'originale. Questa operazione interpretativa, però, non è possibile, in quanto la previsione dell'ultimo periodo del comma 4-bis è funzionale ad assicurare all'autorità giurisdizionale cui è indirizzato il ricorso tutti gli elementi per poter decidere in modo rapido e senza la necessità di ulteriori accertamenti o acquisizione di atti. Si tratta d'altronde, di una norma dettata in un periodo emergenziale per assicurare la prosecuzione del servizio dell'amministrazicne della giustizia, eliminando contatti con gli uffici, e tra gli uffici, e concentrando nel difensore istante il potere di certificazione di tutti gli atti necessari ai fini della decisione (cfr. Sez. 1, n. 41098 del 15/10/21, Pirone, Rv. 282151 -01: si tratta di requisiti tecnici essenziali, richiesti ad substantiam, per assicurare, mediante l'utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione, la provenienza dell'impugnazione, l'originalità e completezza dell'atto e il tempestivo e completo recapito all'ufficio giudiz ano destinatario e, per quanto attiene agli allegati, la completezza e integrità degli atti inviati per immagini). Ne consegue che il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2. E' inammissibile anche il secondo motivo, in cui si sottopone alla valutazione del giudice di legittimità una questione di costituzionalità della norma emergenziale sia nella parte in cui attribuisce allo stesso giudice a quo il potere di dichiarare l'impugnazione inammissibile, sia nella parte in cui disciplina in modo diverso l'impugnazione depositata in cartaceo da quella inviata tramite posta elettronica certificata. In realtà, come osservato nella Sez. 1, n. 41098 del 15/10/21, Pirone, Rv. 282151 - 01, l'attribuzione allo stesso giudice a quo del potere di dichiarare l'impugnazione inammissibile era una scelta obbligata, in quanto "il legislatore, ben conscio che l'impugnazione proposta telematicamente è ricevuta dall'ufficio che ha emesso l'atto impugnato e che, mancando un repository centrale ove custodirla, la stessa è archiviata elettronicamente nei sistemi irformatici dell'ufficio ricevente — tanto che è previsto l'inserimento di copia analogica (cartacea) dell'atto nel fascicolo processuale unitamente all'attestazione di cancelleria degli estremi di ricezione (art. 24, comma 5) —, ha attribuito al giudice a quo il potere di dichiararne l'inammissibilità. Il giudice ad quem, infatti, non riceve l'atto informatico ed il messaggio di posta che lo contiene, sicché gli è di fatto impedito di compiere le verifiche tecniche imposte dall'art. 24, comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020", mentre per ciò che concerne la circostanza che sia stata disciplinata in modo diverso l'impugnazione depositata in cartaceo da quella inviata tramite posta elettronica certificata essa sfugge a censure di incostituzionalità in quanto si tratta di diverso trattamento di situazioni diverse. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
Decreto Cassazione n. 34901/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris