CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07425/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2360‒2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] CONSOLAZIO dell’[OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controA.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 2360/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 7425/2026Data pubblicazione 28/03/2026avverso la sentenza n. 6323/16/2023 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della CAMPANIA, depositata in data 14/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campaniacon la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dallaRegione Campania avverso la sentenza di primo grado che avevaaccolto il ricorso della società contribuente avente ad oggetto il diniegodi rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (cd.IRBA) corrisposta nel biennio 2019 e 2020.2. Avverso tale statuizione la Regione Campania proponeva ricorsoper cassazione affidato a due motivi, cui replicava l’intimata concontroricorso.3. Formulata in data 21/06/2025 proposta di definizione acceleratadel ricorso, ex art. 380-bis c.p.c., in considerazione del rilevato difettodi legittimazione passiva della Regione, la ricorrente ha formulatorichiesta di decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odiernacamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato, in conformità alla proposta didefinizione accelerata del ricorso, che il Collegio condivide, il difetto dilegittimazione passiva della Regione Campania, alla stregua delrecente orientamento espresso in materia da questa Corte (Cass. n.3098 del 2025; conf. Cass. n n. 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773,3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del2025) secondo cui «la legittimazione passiva esclusiva dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’azione di rimborso dell’imposta regionale sullabenzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante la naturaNumero registro generale 2360/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 7425/2026Data pubblicazione 28/03/2026erariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine disostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali».2. Al riguardo vanno fatte le seguenti considerazioni.2.1. La prima è che la domanda di rimborso non poteva essereavanzata alla Regione sicché, indipendentemente dal motivo di diniegoopposto dall’Ente regionale, la sua impugnazione andava disattesa perdifetto di legittimazione passiva della Regione.2.2. La seconda considerazione è che, a fronte di una statuizioned’appello di conferma di condanna dell’Ente regionale ad effettuare ilrimborso richiesto dalla parte contribuente, legittimamente la Regionesoccombente ha proposto ricorso per cassazione.2.3. La questione del difetto di legittimazione - nella specie passiva,della Regione, come correttamente precisato nella proposta avversata- è rilevabile d’ufficio, ostandovi solo la formazione di un giudicatoesplicito, nella specie insussistente non essendo stata oggetto dipronuncia da parte dei giudici di merito, e ciò sul rilievo che «lalegitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod.proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo undiritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorioe mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anched'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite dellaformazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminareal merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggettiche, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sonodestinatari degli effetti della pronuncia richiesta» (Cass. Sez. U. n.26019/2008 e n. 1912/2012; Cass. n. 29505/2020).Tale principio è confermato dalla più recente pronuncianomofilattica (Cass., Sez. U, n. 24172/2025), in base alla quale, allaregola secondo cui, «In tema di giudicato implicito, la parte che hainteresse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in baseNumero registro generale 2360/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 7425/2026Data pubblicazione 28/03/2026alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbiaomesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nelmerito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sulpunto, la cui omissione determina la formazione del giudicato internosulla questione processuale, in applicazione del principio di conversionedel vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendoprecluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità -il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio», «sisottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsionelegale, in ogni stato e grado del processo», come è appunto lalegittimatio ad causam, «e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cuiomessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data),nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisionecome fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare unadecisione implicita sulla questione processuale implicata».2.4. Un’ultima considerazione attiene ai motivi di ricorso dedottidalla ricorrente, di cui, proprio in ragione di quanto detto sopra inordine al difetto di legittimazione passiva della Regione ricorrente, èdel tutto superfluo riferire.3. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenzaimpugnata va cassata con una pronuncia sul ricorso, non potendol’originario ricorso della società contribuente essere proposto neiconfronti dell’odierna ricorrente, sicché, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigettodell’originario ricorso.4. Nella regolamentazione delle spese processuali deve tenersiconto della circostanza che la causa è stata decisa sulla base di unorientamento giurisprudenziale formatosi successivamente allaproposizione del ricorso per cassazione, il che giustifica lacompensazione delle spese dell’intero giudizio.Numero registro generale 2360/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 7425/2026Data pubblicazione 28/03/20265. Non sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributounificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, cheè misura che si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazioneo della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è distretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazioneestensiva o analogica (ex multis, Cass. n. 23175/2015, n.34025/2023).Numero registro generale 2360/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 7425/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: IRBA – difettodi legittimazione passivaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- CC. 16/01/2026ROBERTO SUCCIO - Consigliere - R.G.N. 2360/2024PIERPAOLO GORI – Consigliere ‒ Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2360‒2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] CONSOLAZIO dell’[OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controA.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 2360/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 7425/2026Data pubblicazione 28/03/2026avverso la sentenza n. 6323/16/2023 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della CAMPANIA, depositata in data 14/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campaniacon la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dallaRegione Campania avverso la sentenza di primo grado che avevaaccolto il ricorso della società contribuente avente ad oggetto il diniegodi rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (cd.IRBA) corrisposta nel biennio 2019 e 2020.2. Avverso tale statuizione la Regione Campania proponeva ricorsoper cassazione affidato a due motivi, cui replicava l’intimata concontroricorso.3. Formulata in data 21/06/2025 proposta di definizione acceleratadel ricorso, ex art. 380-bis c.p.c., in considerazione del rilevato difettodi legittimazione passiva della Regione, la ricorrente ha formulatorichiesta di decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odiernacamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato, in conformità alla proposta didefinizione accelerata del ricorso, che il Collegio condivide, il difetto dilegittimazione passiva della Regione Campania, alla stregua delrecente orientamento espresso in materia da questa Corte (Cass. n.3098 del 2025; conf. Cass. n n. 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773,3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del2025) secondo cui «la legittimazione passiva esclusiva dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’azione di rimborso dell’imposta regionale sullabenzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante la naturaNumero registro generale 2360/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 7425/2026Data pubblicazione 28/03/2026erariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine disostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali».2. Al riguardo vanno fatte le seguenti considerazioni.2.1. La prima è che la domanda di rimborso non poteva essereavanzata alla Regione sicché, indipendentemente dal motivo di diniegoopposto dall’Ente regionale, la sua impugnazione andava disattesa perdifetto di legittimazione passiva della Regione.2.2. La seconda considerazione è che, a fronte di una statuizioned’appello di conferma di condanna dell’Ente regionale ad effettuare ilrimborso richiesto dalla parte contribuente, legittimamente la Regionesoccombente ha proposto ricorso per cassazione.2.3. La questione del difetto di legittimazione - nella specie passiva,della Regione, come correttamente precisato nella proposta avversata- è rilevabile d’ufficio, ostandovi solo la formazione di un giudicatoesplicito, nella specie insussistente non essendo stata oggetto dipronuncia da parte dei giudici di merito, e ciò sul rilievo che «lalegitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod.proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo undiritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorioe mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anched'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite dellaformazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminareal merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggettiche, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sonodestinatari degli effetti della pronuncia richiesta» (Cass. Sez. U. n.26019/2008 e n. 1912/2012; Cass. n. 29505/2020).Tale principio è confermato dalla più recente pronuncianomofilattica (Cass., Sez. U, n. 24172/2025), in base alla quale, allaregola secondo cui, «In tema di giudicato implicito, la parte che hainteresse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in baseNumero registro generale 2360/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 7425/2026Data pubblicazione 28/03/2026alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbiaomesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nelmerito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sulpunto, la cui omissione determina la formazione del giudicato internosulla questione processuale, in applicazione del principio di conversionedel vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendoprecluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità -il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio», «sisottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsionelegale, in ogni stato e grado del processo», come è appunto lalegittimatio ad causam, «e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cuiomessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data),nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisionecome fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare unadecisione implicita sulla questione processuale implicata».2.4. Un’ultima considerazione attiene ai motivi di ricorso dedottidalla ricorrente, di cui, proprio in ragione di quanto detto sopra inordine al difetto di legittimazione passiva della Regione ricorrente, èdel tutto superfluo riferire.3. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenzaimpugnata va cassata con una pronuncia sul ricorso, non potendol’originario ricorso della società contribuente essere proposto neiconfronti dell’odierna ricorrente, sicché, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigettodell’originario ricorso.4. Nella regolamentazione delle spese processuali deve tenersiconto della circostanza che la causa è stata decisa sulla base di unorientamento giurisprudenziale formatosi successivamente allaproposizione del ricorso per cassazione, il che giustifica lacompensazione delle spese dell’intero giudizio.Numero registro generale 2360/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 7425/2026Data pubblicazione 28/03/20265. Non sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributounificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, cheè misura che si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazioneo della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è distretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazioneestensiva o analogica (ex multis, Cass. n. 23175/2015, n.34025/2023). P.Q.Mpronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026 e a seguito diriconvocazione il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Q.Mpronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026 e a seguito diriconvocazione il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]