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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 30443/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 29/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con Ordinanza emessa il 29/10/2021, il Tribunale di Roma, Sezione riesame, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, Sez. 4, sentenza n. 37739 del 2021, confermava l'ordinanza del Gip presso il medesimo Tribunale in virtù della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere eseguita attraverso la procedura di MAE processuale c.d. attivo in Spagna, per gli artt.110 cod. pen., 73 comma 4, 80 comma 2, d.lgs. 309 del 1990, per aver partecipato, in concorso con altri soggetti, al trasporto di kg. 270 di hashish dalla Spagna all'Italia per la cessione a terzi.

L'annullamento con rinvio si era imposto per due ordini ragioni.

In primo luogo perché il Tribunale del riesame, nella scelta della misura da applicare, interpretando in maniera restrittiva il dettato dell'art. 4 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n.36, aveva confermato il rigetto della istanza di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari sull'erroneo assunto che fosse preclusa l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari in uno Stato estero e alla luce della circostanza che il ricorrente non aveva un domicilio in Italia.

In secondo luogo, per la rilevata carenza della valutazione condotta dai giudici del riesame in ordine alla indispensabilità della misura della custodia in carcere ad evitare contatti con i sodali del ricorrente attivi nel traffico degli stupefacenti. 2.Avverso l'ordinanza citata l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi.

Nel primo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al giudizio di adeguatezza della custodia in carcere ad evitare il pericolo di recidiva e ci si duole della riproposizione di argomentazioni già censurate dal giudice del rinvio.

Nel secondo si lamenta vizio di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di adeguatezza della custodia in carcere a fronteggiare il pericolo di fuga, ritenuto attuale per l'erronea considerazione dell'inesistenza di un comprovato e documentato domicilio in Spagna idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari e per la mancata considerazione della possibilità di far alternativamente ricorso all'adozione di dispositivi elettronici di controllo.

In detto motivo si censura, inoltre, la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui afferma l'inutilizzabilità della documentazione attestante il domicilio in Spagna per omessa traduzione in italiano, non costituendo tale circostanza "fatto nuovo", bensì circostanza già sussistente nel primo giudizio di riesame, e pertanto non più riscontrabile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va rigettato.

In premessa giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice ,( di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.

Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015 Cc. (dep. 11/12/2015 ) Rv. 265244 - 01 È, invece, esclusa la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (ex multis, Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027).

Ne consegue che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se, oltre a denunciare la violazione di specifiche norme di legge, censuri la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone doglianze che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze adeguatamente esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01).

2. Alla luce dei principi esposti, cui [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità, il primo motivo appare infondato giacché il provvedimento impugnato non è contrassegnato dal deficit motivazionale lamentato, risultando congruamente esposte le ragioni sui pericula e sulla proporzionalità o adeguatezza della misura cautelare applicata Il Tribunale, lungi dal reiterare la valutazionejgià censurata dalla sentenza di annullameno della Quarta Sezione/di inidoneità di più lievi misure sulla base di una non meglio chiarita "notoria disponibilità nel mondo del narcotraffico, ha precisato, con motivazione logica e esaustivaj che la stessa è imposta dai plurimi elementi fattuali riscontrati.

Si è evidenziato che la circostanza dell'avere il ricorrente messo a disposizione il proprio camion per il trasporto di ingenti quantitativi di stupefacente in Italia è sintomatica della assoluta fiducia a lui attribuita negli ambienti criminali di riferimento e segnatamente del mittente del carico pur rimasto ignoto.

Si è sottolineato anche che detta disponibilità è indicativa della capacità, non comune, del Garcia di mettere a segno attività illecite di rilievo con precisione e disinvoltura.

Sul punto, del resto, giova ricordare che Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (da ultimo Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723 - 01).

Nel provvedimento impugnato, inoltre, si è desunto logicamente il pericolo di recidiva dalla rilevata piena disponibilità del Garcia a mettere a disposizione di un articolato sistema di traffici illeciti volti al trasporto internazionale di stupefacenti la sua professionalità di autotrasportatore, ruolo fiduciario ricoperto dallo stesso, grazie al quale veniva prescelto quale affidatario di rilevanti partite di droga nonché dalla capacità a delinquere mostrata nel partecipare a progetti criminali di considerevole gravità con spregiudicatezza. 3.Quanto al secondo motivo di ricorso, nel provvedimento impugnato, dopo aver preso atto della decisione di Questa Corte, con la quale si è affermata la possibilità in via generale di disporre gli arresti domiciliari in uno stato estero ai sensi del d.lgs. n.36 del 2016, rientrando gli arresti domiciliari fra le misure alternative alla detenzione cautelare ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n.36 del 2016 come riproducente il disposto dell'art. 8 della [OSCURATO:PERSONA] 2009/829/GAI, il Tribunale ha dato esaustivamente e logicamente conto delle circostanze poste a sostegno del giudizio svolto: si è evidenziato, in particolare, con valutazione di carattere preliminare, che l'impraticabilità della misura in territorio spagnolo deriva dalla impossibilità di valorizzare un contratto di locazione, come tale denominato dalla stessa parte, privo di "qualunque forma di autenticazione , registrazione o identificazione certa dei firmatari", al di là della mancata traduzione dell'atto in lingua italiana, che, secondo il tribunale ne ostacolerebbe l'utilizzabilità.

Né come pare eccepito dal ricorrente, una tale valutazione poteva ritenersi inibita al giudice del rinvio atteso che la sentenza di annullamento della Quarta Sezione appare essersi arrestata sul punto dell'erronea ritenuta applicabilità, nella specie, in diritto, delle disposizioni del d.lgs. 36 del 2016, essendo dunque il fatto rimasto impregiudicato. 4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 29/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con Ordinanza emessa il 29/10/2021, il Tribunale di Roma, Sezione riesame, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, Sez. 4, sentenza n. 37739 del 2021, confermava l'ordinanza del Gip presso il medesimo Tribunale in virtù della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere eseguita attraverso la procedura di MAE processuale c.d. attivo in Spagna, per gli artt.110 cod. pen., 73 comma 4, 80 comma 2, d.lgs. 309 del 1990, per aver partecipato, in concorso con altri soggetti, al trasporto di kg. 270 di hashish dalla Spagna all'Italia per la cessione a terzi. L'annullamento con rinvio si era imposto per due ordini ragioni. In primo luogo perché il Tribunale del riesame, nella scelta della misura da applicare, interpretando in maniera restrittiva il dettato dell'art. 4 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n.36, aveva confermato il rigetto della istanza di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari sull'erroneo assunto che fosse preclusa l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari in uno Stato estero e alla luce della circostanza che il ricorrente non aveva un domicilio in Italia. In secondo luogo, per la rilevata carenza della valutazione condotta dai giudici del riesame in ordine alla indispensabilità della misura della custodia in carcere ad evitare contatti con i sodali del ricorrente attivi nel traffico degli stupefacenti. 2.Avverso l'ordinanza citata l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi. Nel primo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al giudizio di adeguatezza della custodia in carcere ad evitare il pericolo di recidiva e ci si duole della riproposizione di argomentazioni già censurate dal giudice del rinvio. Nel secondo si lamenta vizio di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di adeguatezza della custodia in carcere a fronteggiare il pericolo di fuga, ritenuto attuale per l'erronea considerazione dell'inesistenza di un comprovato e documentato domicilio in Spagna idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari e per la mancata considerazione della possibilità di far alternativamente ricorso all'adozione di dispositivi elettronici di controllo. In detto motivo si censura, inoltre, la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui afferma l'inutilizzabilità della documentazione attestante il domicilio in Spagna per omessa traduzione in italiano, non costituendo tale circostanza "fatto nuovo", bensì circostanza già sussistente nel primo giudizio di riesame, e pertanto non più riscontrabile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va rigettato. In premessa giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice ,( di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015 Cc. (dep. 11/12/2015 ) Rv. 265244 - 01 È, invece, esclusa la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (ex multis, Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027). Ne consegue che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se, oltre a denunciare la violazione di specifiche norme di legge, censuri la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone doglianze che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze adeguatamente esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). 2. Alla luce dei principi esposti, cui [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità, il primo motivo appare infondato giacché il provvedimento impugnato non è contrassegnato dal deficit motivazionale lamentato, risultando congruamente esposte le ragioni sui pericula e sulla proporzionalità o adeguatezza della misura cautelare applicata Il Tribunale, lungi dal reiterare la valutazionejgià censurata dalla sentenza di annullameno della Quarta Sezione/di inidoneità di più lievi misure sulla base di una non meglio chiarita "notoria disponibilità nel mondo del narcotraffico, ha precisato, con motivazione logica e esaustivaj che la stessa è imposta dai plurimi elementi fattuali riscontrati. Si è evidenziato che la circostanza dell'avere il ricorrente messo a disposizione il proprio camion per il trasporto di ingenti quantitativi di stupefacente in Italia è sintomatica della assoluta fiducia a lui attribuita negli ambienti criminali di riferimento e segnatamente del mittente del carico pur rimasto ignoto. Si è sottolineato anche che detta disponibilità è indicativa della capacità, non comune, del Garcia di mettere a segno attività illecite di rilievo con precisione e disinvoltura. Sul punto, del resto, giova ricordare che Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (da ultimo Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723 - 01). Nel provvedimento impugnato, inoltre, si è desunto logicamente il pericolo di recidiva dalla rilevata piena disponibilità del Garcia a mettere a disposizione di un articolato sistema di traffici illeciti volti al trasporto internazionale di stupefacenti la sua professionalità di autotrasportatore, ruolo fiduciario ricoperto dallo stesso, grazie al quale veniva prescelto quale affidatario di rilevanti partite di droga nonché dalla capacità a delinquere mostrata nel partecipare a progetti criminali di considerevole gravità con spregiudicatezza. 3.Quanto al secondo motivo di ricorso, nel provvedimento impugnato, dopo aver preso atto della decisione di Questa Corte, con la quale si è affermata la possibilità in via generale di disporre gli arresti domiciliari in uno stato estero ai sensi del d.lgs. n.36 del 2016, rientrando gli arresti domiciliari fra le misure alternative alla detenzione cautelare ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n.36 del 2016 come riproducente il disposto dell'art. 8 della [OSCURATO:PERSONA] 2009/829/GAI, il Tribunale ha dato esaustivamente e logicamente conto delle circostanze poste a sostegno del giudizio svolto: si è evidenziato, in particolare, con valutazione di carattere preliminare, che l'impraticabilità della misura in territorio spagnolo deriva dalla impossibilità di valorizzare un contratto di locazione, come tale denominato dalla stessa parte, privo di "qualunque forma di autenticazione , registrazione o identificazione certa dei firmatari", al di là della mancata traduzione dell'atto in lingua italiana, che, secondo il tribunale ne ostacolerebbe l'utilizzabilità. Né come pare eccepito dal ricorrente, una tale valutazione poteva ritenersi inibita al giudice del rinvio atteso che la sentenza di annullamento della Quarta Sezione appare essersi arrestata sul punto dell'erronea ritenuta applicabilità, nella specie, in diritto, delle disposizioni del d.lgs. 36 del 2016, essendo dunque il fatto rimasto impregiudicato. 4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.
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