CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05147/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bat) il 24 giugno 1972; avverso la sentenza n. 2583/22 della Corte di appello di Bari del 9 giugno 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 9 giugno 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione assunta in data 20 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lei ascritto, consistente nella violazione della normativa urbanistica per avere la stessa realizzato delle opere edili in assenza delle prescritte autorizzazioni e la aveva, pertanto, condannata alla pena ritenuta di giustizia. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza la difesa fiduciaria della Valente, articolando due motivi di impugnazione; il primo è riferito all'errore in cui sarebbe caduto il giudice del gravame nel non ritenere, in ragione della intervenuta posticipazione operata in sede processuale del tempus commissi delitti, estinto il reato commesso per prescrizione, posto che la stessa contestazione cristallizzerebbe il termine di decorrenza di questa al 30 luglio 2013, per cui, anche a considerare il pur lungo periodo di sospensione del detto termine, il reato già sarebbe stato prescritto al momento della pronunzia della sentenza di appello. Il secondo motivo attiene alla mancata rilevazione dell'avvenuto rilascio del permesso a costruire in sanatoria il quale avrebbe determinato anch'esso la cessazione della rilevanza penale della condotta posta in essere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Ritiene il Collegio, stante la logica sua priorità - posto che laddove il relativo motivo di impugnazione fosse accolto, la formula assolutoria da utilizzare in favore della prevenuta sarebbe la più ampia e liberatoria di dovere esaminare in via principale il secondo motivo di ricorso, afferente alla intervenuta irrilevanza penale, non colta in sede di gravame dalla Corte barese, del fatto ascritto alla imputata in quanto la realizzazione da parte sua del manufatto edilizio per cui è causa sarebbe, ora, assistita dall'avvenuto rilascio da parte della competente Autorità amministrativa del permesso a costruire in sanatoria. Il motivo è manifestamente infondato. Osserva infatti, il Collegio che, secondo quanto emerge dalla impugnata sentenza, il provvedimento cui si riferisce la ricorrente, ed il dato non risulta essere stato contestato in occasione della presente impugnazione, oltre a riguardare, con riferimento ad un solo profilo dell'intervento edilizio operato dalla Valente, solamente l'aspetto paesaggistico della vicenda in esame, è stato, per il resto, rilasciato sotto la condizione che la imputata compisse ancora degli specifici interventi correttivi sulla struttura edificata, per altro neppure risultati eseguiti. Una tale provvedimento, secondo la consolidata e tuttora ampiamente condivisa, anche da questo Collegio, giurisprudenza della Corte di cassazione deve essere considerato tamquam non esset posto che il permesso a costruire in sanatoria è atto che, mutuando la nomenclatura del diritto privato, rientra nel novero degli actus legitimi i quali non tollerano la apposizione di condizioni (cfr. in tale senso, nella specifica materia edilizia, per tutti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 ottobre 2020, n. 28666; Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 dicembre 2025, n. 51013). Passando al primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente sostiene che, essendo stata contestata la commissione delle contravvenzioni per cui è processo sino alla data del 30 luglio 2013, il reato, per effetto della maturata prescrizione, doveva intendersi estinto, pur considerato il periodo di anni 2, mesi 2 e giorni 12 in cui il relativo termine era rimasto sospeso, fin dal 12 ottobre 2020, quindi anteriormente alla pronunzia della sentenza della Corte territoriale che, erroneamente, non avrebbe rilevato tale circostanza. Anche in questo caso la doglianza è manifestamente infondata. Come è, infatti, evidente esaminando il capo di imputazione originariamente mosso a carico della Valente, in esso, in cui è pure indicata la data del 30 luglio 2013 quale data di accertamento del reato, è, tuttavia, chiaramente precisato che i lavori edilizi di cui alla imputazione erano "ancora in corso di esecuzione". Un tale rilievo, per prima cosa priva di alcuna fondatezza l'affermazione riguardante una pretesa modificazione della contestazione operata dalla Corte di appello, essendo, invece, chiaro che la originaria contestazione non era, secondo la ordinaria terminologia forense, una contestazione "chiusa", essendo, invece, stato, di fatto, contestato l'illecito in "attuale permanenza". Lo stesso permette altresì di affermare che, ai fini della fondatezza della eccezione di prescrizione, sarebbe stato onere della ricorrente difesa, stante la natura appunto permanente dell'illecito in contestazione, dare in sede di giudizio di merito la prova del fatto che, essendo stati definitivamente sospesi i lavori a decorrere da una certa data, da questa doveva essere calcolato il termine prescrizionale delle contravvenzioni contestate (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2019, n. 9275). Non essendo ciò avvenuto - né avendo un qualche rilievo il fatto che il giudizio di primo grado sia iniziato quando, ancora, secondo la Corte di merito, il reato era flagrante, posto che ad interrompere la permanenza di un reato, ove la contestazione di esso sia "aperta", non è, in mancanza di altri fattori di cessazione della flagranza, la introduzione del giudizio di primo grado ma, semmai, la pronunzia della sentenza relativa ad esso (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 settembre 2017, n. 43173) - nessun fattore deponente per la definitiva sospensione della realizzazione dei lavori in atto è stato allegato dalla parte ricorrente, deve concludersi nel senso che anche tale secondo motivo di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile nel suo complesso e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000.00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i