CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto i motivi sono in fatto e reiterativi dell'appello, e risultano, peraltro, in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando il possesso da parte del ricorrente della sostanza velenosa (lidocaina) indicata nell'imputazione. Lo stesso ricorrente giustificava alla PG la detenzione della sostanza per un uso quale medicinale per cavalli. La sentenza evidenzia che non risulta provata nessuna attività del ricorrente relativamente ai cavalli e, comunque, se l'uso fosse stato regolare la sostanza sarebbe stata acquistata in farmacia e non da un nordafricano (come dichiarato dal ricorrente). Da questo la sentenza impugnata desume logicamente la detenzione per la vendita della sostanza, non altrimenti giustificata (celata, del resto, nella macchina del ricorrente). Nel ricorso in cassazione si rappresenta genericamente la destinazione della sostanza per un uso personale ma non si specifica quale sarebbe l'uso personale, risultando smentito dalla sentenza un uso per medicinali per cavalli. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci