CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 25251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2865-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA,alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 408/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Cagliari il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] le negò il rimborso delle somme corrisposte da essa contribuente a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica dal mese di febbraio dell’anno 2010 al mese di dicembre dell’anno 2011; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 340/01/2015, accolse il ricorso; che la AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 408/01/2020, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] accolse il gravame osservando – per quanto in que sta sede rileva - come alla contribuente non spettasse il chiesto rimborso, dovendosi riconoscere tale diritto unicamente in favore del somministrante/fornitore dell’energia e non del somministrato/consumatore; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso la AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto il gravame dell’ AGENZIA ammissibile, benché lo stesso fosse privo di motivi specifici e si limitasse “ad impugnare la sentenza di primo grado in maniera del tutto vaga ed indeterminata, senza censurare i singoli capi o passaggi della stessa” (cfr. ricorso, p. 7); che il motivo è inammissibile; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come – per quanto in questa sede interessa, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U, 16.11.2017, n. 27199, Rv. 645991-01); che a quanto precede aggiungasi che, avuto precipuo riguardo al processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, 20.12.2018, n. 32954, Rv. 652142- 01); che, tanto premesso, rileva il Collegio come il motivo pecchi di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non avere la difesa della BUZZI trascritto il contenuto dell’atto di appello, sì da precludere al Collegio ogni valutazione circa la fondatezza o meno della lamentata aspecificità del gravame erariale. Ed infatti,ove il ricorrente denunci – come nella specie - la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. (nonché dell’art. 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 e, per quanto in questa sede interessa, dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992) conseguente alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'atto diappello per genericità deimotivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impiantospecifico, i predetti motivi formulati d alla controparte, giacché l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità delmotivo di censura, onde il ricorr ente non è dispensato dall'onere dispecificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchespecificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e talespecificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio diautosufficienza di esso (arg. da Cass., Sez. 1, 6.9.2021, n. 24048, Rv. 662388-01, nonché da Cass., Sez. 1, 23.12.2020, n. 29495, Rv. 660190- 01); che il principio è stato anche recentemente affermato da questa Corte con riferimento alle ricadute, sul giudizio di legittimità, delle indicazioni fornite dalla sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia): la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ. (nella specie in esame, dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992), integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della richiamata pronunzia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. L, 4.2.2022, n. 3612, Rv. 663837-01); che neppure appare deporre in senso contrario Cass., Sez. U, 18.3.2022, n. 8950, Rv. 664409-01, la quale si limita a ribadire che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito: premesso, infatti, che in quell’occasione la questione del difetto di autosufficienza riguardava non già atti processuali ma i documenti sottesi ai motivi di ricorso, (a) il cui contenuto era stato, tuttavia, puntualmente richiamato all’interno delle censure, (b) “individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti” (cfr. motivazione, p. 8, penultimo cpv.) e che, nel respingere l’eccezione di inammissibilità di quel ricorso le Sezioni Unite non hanno fatto altro che applicare un orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, n. 7.3.2018, 5478, Rv. 647747-01) consolidatosi già anteriormente all’intervento della Corte E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c/Italia), nondimeno osserva il Collegio come è dalla stessa motivazione di quest’ultima pronunzia (§ 110) che si trae conferma della necessità che la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, debba poter “comprendere l'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata”, senza, dunque, fare riferimento ad elementi esterni (quali gli allegati al ricorso); che da quanto precede discende, in ultima analisi, che, modulando il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. (alla cui stregua il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa) in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo e, dunque, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, occorre pur sempre che all’interno del ricorso siano richiamati, sia pure in termini essenziali e per la parte d’interesse, gli atti ed i documenti sottesi alle censure svolte (Cass, Sez. 3, 14.3.2022, n. 8117, Rv. 664252-01), non essendo sufficiente a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione), il rinvio - in assenza di (trascrizione integrale o parziale ovvero, quantomeno, di tale) sintesi contenutistica - agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6769, Rv. 664103-01); che, alla luce di quanto esposto, la mancata trascrizione, in ricorso, dell’atto di appello sottoposto al vaglio della C.T.R. ovvero, quantomeno, dei termini essenziali in cui esso fu proposto (la difesa della BUZZI si è, infatti, solo limitata ad indicare tra gli allegati – al n. 4 - l’atto di appello dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] ) preclude, già in astratto, qualsivoglia delibazione del motivo, siccome carente di specificità; che con il secondo motivo la ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 16, 53 e 56 del TUA” (cfr. ricorso, p. 8) per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimazione di essa BUZZI a richiedere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, laddove le richiamate previsioni conferiscono tale diritto “senza prevedere alcuna delimitazione, ossia senza collegamento con la distinta questione della soggettività passiva del tributo fissata dall’art. 54 del TUA” (cfr. ricorso, p. 9, terzultimo cpv.); che il motivo è infondato; che l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte è nel senso che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazionefinanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria ove dimostri (e non si tratta del caso di specie) l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 25.10.2022, n. 31609, Rv. 666099-01, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali di legittimità); che la C.T.R., nel disconoscere la legittimazione della BUZZI , quale consumatrice finale di energia somministratale da società terze, ad invocare il chiesto rimborso si è, dunque, correttamente uniformata a tali principi; che il rigetto del motivo che precede implica l’assorbimento del terzo motivo (con cui la ricorrente ha sostanzialmente riproposto le questioni sollevate in secondo grado e rimaste assorbite); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali conseguenti alla ellittica formulazione dell’art. 14 del T.U.A. (di cui si dà conto anche nella richiamata Cass. n. 31609 del 2022) e della sostanziale novità della questione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti pro