CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 03665/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ,[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 ottobre 2024, che ta confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 7 marzo 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2 e giorni 15 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due distinti episodi (capi A e B) del reato ex art. 7, comma 1 (capo A) e comma 2 (capo B), del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2019 (capo A) e dal 28 febbraio a luglio 2020 (capo B). Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce l'intervenuta abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2024, dell'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019 ad opera dell'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già efficacemente affrontato e superato nella sentenza impugnata; ed invero i giudici di appello, in modo pertinente, hanno richiamato il principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964), secondo cui l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alla prova della commissione del reato, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato, valorizzando il fatto che questi, al di là del ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi rispetto agli anni 2017 e 2018, era certamente al corrente del reddito realmente percepito in questi due anni nel momento in cui ha chiesto di conseguire il reddito di cittadinanza. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo i giudici di merito rimarcato in senso ostativo sia l'oggettiva gravità del reato, rivelata dall'entità del profitto conseguito (pari a 8.000 euro), sia la negativa personalità dell'imputato, desumibile dai vari precedenti penali annoverati nel certificato penale di [OSCURATO:PERSONA], anche per reati della stessa indole. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro