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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34903/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20420/2022 R.G. proposto da : REPUBBLICA DELL'IRAQ, MINISTERO DELLA PIANIFICAZIONE DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ, AMBASCIATA DELL'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA], 40 SC A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO GENOVA n.587/2022 depositata il 24/05/2022. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e l’accettazione del controricorrente[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spesenel rapporto fra la parte ricorrente e la Eurocrediti, mentre nel rapporto processuale fra ricorrente e Unicredit, si può far luogo a compensazione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese fra ricorrente ed Unicredit.

Così deciso in Roma,il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20420/2022 R.G. proposto da : REPUBBLICA DELL'IRAQ, MINISTERO DELLA PIANIFICAZIONE DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ, AMBASCIATA DELL'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA], 40 SC A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO GENOVA n.587/2022 depositata il 24/05/2022. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e l’accettazione del controricorrente[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spesenel rapporto fra la parte ricorrente e la Eurocrediti, mentre nel rapporto processuale fra ricorrente e Unicredit, si può far luogo a compensazione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese fra ricorrente ed Unicredit. Così deciso in Roma,il 2
Decreto Cassazione n. 34903/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris