CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01412/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27097 /2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 03296100757, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., p.i. 04082490758 in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 170 controricorrente avverso la sentenza n. 714/2020 della Corte d’appello di Lecce pubblicata il 21-7-2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 714 pubblicata il 21-7-2020 la Corte d’appello di Lecce, rigettando l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del OGGETTO: indennità ex art.886 cod. civ. R.G.27097/2020 C.C. 16-11-2023 Tribunale di Lecce sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al fine di ottenere il pagamento dell’indennità ex art. 886 cod. civ.quantificata in Euro 5.013,00 per avere costruito a proprie spese il muro a confine delle proprietà delle due società nel comune di Trepuzzi. La sentenza ha dichiarato che l’impugnazione era infondata, in quanto non risultava che il muro rispettasse l’altezza prevista, che non doveva essere superiore a m. 2,50 sulla base dell’art. 14.11 co1 lett.b del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Trepuzzi approvato con delibera n. 23 del 17-12-2005; ha evidenziato che dalla relazione di osservazioni alla c.t.u. redatta dal consulente di [OSCURATO:SOCIETA]. risultava che l’altezza era di m.2 e nella perizia di stima del valore di mercato del muro prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]. il calcolo era stato sviluppato considerando un’altezza del muro di m.2,15. 2.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, formulando unicomotivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 1 6 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo “erroneità della sentenza gravata ai sensi dell’art. 360, co.1, punto 3 del c.p.c., per erronea e falsa applicazione dell’art. 886 c.c.” la società ricorrente evidenzia che il muro in questione, pur non raggiungendo i tre metri di altezza previsti dall’art.886 cod. civ. ma avendo un’altezza che poteva essere determinata in m.2-2,15, è stato regolarmente realizzato in conformità a quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Trepuzzi, che prevedeva un’altezza massima di 2,50; per questo sostiene che una corretta applicazione dell’art. 886 cod. civ. avrebbe dovuto comportare l’accoglimento del suo appello e il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 886 cod. civ. 2.Il motivo è infondato. Al fine di porre a carico del vicino l’obbligo dicontribuire per metà alla spesa di costruzione del muro di cinta, l’art. 886 cod. c iv . fissa e impone che tale muro abbia altezza di tre metri, salvo che sia disposto diversamente dai regolamenti locali o dalla convenzione privata dalle parti.La disposizione, avente natura eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica a ipotesi diverse (Cass. Sez. 2 18-12-1986 n. 7675 Rv. 449670-01), non esclude in sé,c ome si legge in Cass. Sez. 2 26-3-2015 n. 6174 (Rv. 635053-01),che un muro di cinta possa essere di altezza inferiore o superiore o realizzato con tecniche miste, anziché solo in muratura, ma “semplicemente stabilisce che, ove il manufatto non sia interamente in muratura e della predetta altezza il vicino non può essere costretto a partecipare alla relativa spesa di costruzione”. Comepure si legge in Cass. Sez. 2 7 - 8 - 1992 n. 9375 (Rv. 478480) “ la forma precettiva (derogabile dalla volontà concorde degli interessati) è giustificata dal fatto che, avvenuta la contribuzione, vanno applicate al muro relativo le regole della comunione ex art. 1108 c.c. perché, in mancanza di una specifica convenzione, non può essere decisa dalla volontà di una sola delle parti la riduzione dell’altezza del muro, per il quale è chiesta la contribuzione”. Quindi, l a circostanza che l ’art. 886 cod. civ. faccia salva l e previsioni de i regolament i local i e che nella fattispecie il regolamento da applicareprevedesse l’altezza massima per i muri di cinta di m.2,50 non può essere utilizzata, come pretende la ricorrente, per ritenere che anche la costruzione di muro di altezza inferiore a quella massima prevista ma rispettosa del limite posto dal regolamento (come nella fattispecie, avendo la sentenza impugnata accertato altezza del muro di m.2) obbligasse il vicino a contribuire alla spesa: in questo modo si rimetterebbe alla volontà di una sola delle parti la decisionesull’altezza del muro, in termini che l’art. 886 cod. civ. non prevede. 3.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensied Euro 200,00 per spese, oltre 12,50% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis