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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 45254/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.;

2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

Ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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