CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 44688/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 15/4/2020 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Bologna (erroneamente denominato come ordinanza nell'intestazione del provvedimento) ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. b) e 4 lett. c) d. Igs. n. 159/2011, mentre, in parziale riforma del provvedimento adottato dal Tribunale, ha revocato la prescrizione di ricercare un lavoro, considerata l'età avanzata del proposto e le sue precarie condizioni di salute. 2. Avverso il decreto ricorre il proposto, il quale con unico motivo deduce l'inesistenza della motivazione in merito al rigetto della richiesta di restituzione della carta d'identità e della patente di guida di cui il provvedimento applicativo ha disposto il ritiro. Lamenta in tal senso che i giudici del merito non avrebbero giustificato la valenza preventiva della prescrizione in oggetto, peraltro implicitamente esclusa laddove in motivazione si ammette l'astratta possibilità che il Ferrari reiteri i reati commessi in passato anche a distanza e per via telematica. La misura apparirebbe comunque eccessiva, vista la non imposizione dell'obbligo di soggiorno e considerato che i delitti oggetto delle condanne del proposto sono estranei all'uso dell'automobile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Invero le prescrizioni di cui il ricorrente si duole non risultano essere state disposte con il provvedimento genetico della misura di prevenzione, il quale menziona, al netto della riforma operata in appello, le sole misure della sorveglianza speciale e l'obbligo di non detenere e non portare armi e di non partecipare a pubbliche riunioni. E' dunque escluso che il prevenuto possa, attraverso il sistema delle impugnazioni del provvedimento applicativo della misura, chiedere la modifica o la revoca di prescrizioni eventualmente adottate in sede di esecuzione dello stesso, trattandosi di istanze che devono essere proposte instaurando apposito incidente di fronte al giudice dell'esecuzione, che, vai la pena ricordarlo e fatta eccezione per le singole disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 che attribuiscono espressamente la competenza in proposito a quello d'appello, è il giudice che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado (Sez. 1, Sentenza n. 40765 del 13/06/2019, B., Rv. 273968). Ovvero, qualora si tratti di provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa in forza di specifiche previsioni normative (com'è ad esempio per la revoca della patente di guida ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale ex art. 120 d. Igs. n. 285/1992) l'interessato potrà rivolgersi al giudice competente a conoscerne secondo la generale regola di riparto della giurisdizione, come recentemente ribadito da Sez. U, n. 26391 del 19/11/2020, Rv. 659549. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/1