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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07831/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19321/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 1 SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA].G.E.T. [OSCURATO:PERSONA] E TRIBUTI-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LECCE n. 451/2023depositata il 20/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente vicenda processuale prende le mosse dall’impugnazioneda parte della ricorrente dell’avviso di pagamento dal [OSCURATO:PERSONA] di BonificaUgento e [OSCURATO:PERSONA], per un importo di Euro 2.742,00 relativo a presunticontributi di bonifica per l'anno 2015.Numero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/20262.

La società contestava la legittimità della pretesa, sostenendol'insussistenza di benefici fondiari diretti e specifici sugli impiantifotovoltaici di sua proprietà, collocati su terreni di terzi in locazione.Eccepiva, inoltre, la mancata approvazione del Piano generale di bonificaprevisto dalla L.R.

Puglia n. 4/2012, art. 3 e 13, e il difetto dimotivazione e contraddittorio dell'avviso di pagamento.3. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce accoglieva il ricorso,annullando l'avviso di pagamento per il mancato assolvimento dell'oneredella prova da parte del [OSCURATO:PERSONA] e per l'insussistenza del beneficiofondiario diretto e specifico.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello contro la sentenza di primo grado,sostenendo la legittimità del Piano di classifica e la presunzione divantaggio diretto e immediato per gli immobili inclusi nel perimetro dicontribuenza.5.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia accoglieval'appello del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il Piano di classifica fosse sufficienteper presumere il beneficio fondiario e che la mancata adozione del Pianogenerale di bonifica non inficiasse la legittimità della pretesa impositiva.6.

La ricorrente impugna la sentenza di secondo grado in cassazione,affidandosi a quattro motivi.7.

Il consorzio ha depositato controricorso.8.

L’altra intimata non ha depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'inammissibilità globale delgravame formulata dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente in merito al fatto che ilricorso si limiterebbe a genericamente sollecitare una rivalutazione delleprove in atti.

Va evidenziato, in proposito, come i motivi di censuraappaiano sufficientemente specifici e, pertanto, meritevoli di singolaanalisi al fine d'accertarne, nei termini che seguono, ammissibilità efondatezza in relazione ai profili prettamente giuridici ad essi sottesi.Numero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/20262.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 2697 c.c., ora art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/92in relazione all’art. 860 c.c., nonché dell’art. 10, R.D. 215/1933, della L.R.Puglia n. 4/2012, artt. 3 e 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3,assumendo che la Commissione non abbia fatto corretta applicazione deiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di oneredella prova della fondatezza dei contributi consortili, allorquando haaccolto l’appello del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che fosse sufficiente ai fini dellalegittimità della pretesa (quale unico strumento previsto) il piano diclassifica depositato in atti dal [OSCURATO:PERSONA], pur in presenza della specificacontestazione in atti da parte della società contribuente di siffatto pianoper la mancata approvazione del piano generale di Bonifica previsto dallalegge regionale Puglia (n 4/2012, art. 3 e 13) .3.

Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’artt. 857 e 860 c.c., dell’art. 10 del R.D. n. 215/1933, enonché art. 2697 c.c., 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/92 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. nonché per motivazione apparente in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., assumendo che il giudice di appelloavesse erroneamente applicato alla fattispecie in causa gli artt. 860 c.c. e10 RD 215/1933 oltre che l’art. 2697 c.c. - ed ora l’art. 7, comma 5 bis,D.Lgs. 546/92 – mancando agli atti la prova da parte del [OSCURATO:PERSONA], inpresenza della specifica contestazione in atti della mancata approvazionedel piano di bonifica, di benefici di tipo fondiario incidenti direttamente sulbene fondiario di proprietà della società, ovvero i pannelli fotovoltaici, nonimbullonati, collocati su terreni di terzi soggetti.3.1.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamenteconnessi in relazione ai presupposti applicativi dell’imposizione tributaria atitolo di contributi consortili, sono inammissibili sotto diversi profili.3.2.

Nel caso in esame la sentenza impugnata, ancorchè abbia dapprimaaffermato la presunzione del beneficio fondiario in dipendenzaNumero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’inclusione degli immobili della contribuente nel perimetro dicontribuenza nonostante la specifica contestazione del piano di classificaper la mancata approvazione del Piano Generale di bonifica, si è poi fattacarico di accertare in concreto, con apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità, la sussistenza di benefici diretti especifici di difesa idraulica in favore degli immobili di proprietà dellaricorrente, ossia degli impianti fotovoltaici che insistono su fondiricompresi nel perimetro di contribuenza.3.3.

Così apprezzata la ratio decidendi della sentenza impugnata, risultapalese che le violazioni di legge prospettate nei motivi in esame,accomunate dalla prospettata erronea applicazione da parte del giudice diappello della regola di ripartizione dell’onere probatorio in tema divantaggi fondiari legittimanti la pretesa impositiva, non si confrontano conle ragioni della decisione, considerato che il giudice di appello haevidenziato come fosse emerso in concreto che gli immobili dellacontribuente, in ragione della loro caratteristiche e ubicazione, traesserovantaggio dall’attività del [OSCURATO:PERSONA], negando rilievo, con apprezzamentoriservato al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, allerisultanze documentali versate in atti dalla società ricorrente, in ragionedella genericità degli accertamenti e del lasso di tempo trascorso rispettoal periodo di imposta.3.4.

Ne consegue che le censure in questione, non dialogando con ildecisum, non superano il vaglio di ammissibilità (vedi Cass.27811/2022).3.5.

Oltre a ciò, l’inammissibilità di tali motivi si appalesa, in ragionedell’apprezzamento in concreto operato dal giudice di merito in relazionealla sussistenza di vantaggi fondiari in favore degli immobili dellacontribuente, anche per l’illegittimo ricorso al canone di censura di cuiall’art.360 n. 3 c.p.c., considerato che la ricorrente, pur deducendoapparentemente la violazione della regola di ripartizione dell’onere dellaprova e il difetto di prova dei vantaggi fondiari da parte del [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n.8758).

Con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente nonpuò rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).3.6.

Quanto, infine, alla dedotta apparenza della motivazione sul punto,sotto il profilo di cui all’art.360 n.4 c.p.c., l’inammissibilità della censurarisulta dalla sua incompatibilità logico-giudica con le prospettate violazionidi legge che presuppongono, invece, l’intellegibilità dell’iter logico giuridicodella sentenza, a prescindere dalla correttezza delle soluzioni giuridicheadottate, fermo restando che anche tale preteso difetto motivazionale èrivolto in modo inammissibile alla rivalutazione di elementi probatori edocumentali acquisiti in giudizio in vista di una rivisitazionedell’accertamento di fatto compito dal giudice di merito, non consentita,però, nella presente sede.4.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza peromessa pronuncia sui motivi di impugnazione riproposti nellecontrodeduzioni della Società in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. sostenendo che la Corte di II gradoNumero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026avesse omesso di pronunciarsi sul difetto di motivazione e contraddittoriodell’avviso di pagamento riproposti in sede di controdeduzioni in appello,limitandosi a esaminare la questione del Piano di classifica e del beneficiofondiario e considerando tali motivi erroneamente assorbiti.4.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.4.2 Ancorchè la CTR abbia, in violazione del principio affermato daquesta Corte (vedi tra le più recenti Cass.

SS.UU. 24172/2025;cass.12834/2022), omesso di pronunciarsi sulle questioni del difetto dimotivazione dell’avviso di pagamento e sul difetto del contraddittoriopreventivo, ritenendole erroneamente assorbite in applicazione delprincipio della ragione più liquida di merito che non opera nel caso diquestioni preliminari che attengono alla validità dell’atto impositivo, vatuttavia osservato che l’atto impugnato del presente giudizio è costituitoda un mero avviso di pagamento (avviso bonario) di cui la ricorrente nonha riportato l’integrale contenuto, per consentire alla Corte, in ossequio alprincipio di autosufficienza del ricorso, di verificare preliminarmentel’ammissibilità del motivo.

Non può venire in soccorso alla parte ricorrentela qualificazione giuridica del vizio di legittimità come "error in judicandode jure procedendi" -in relazione al quale la Corte è anche "giudice delfatto", potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali delfascicolo di merito-, dovendo distinguersi, anche nell'ambito del vizio dilegittimità attinente l'attività processuale ex art. 360 1°comma n. 4)c.p.c., la fase di ammissibilità da quella -cronologicamente successiva-relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte diCassazione, allorquando sia denunciato un vizio per "errores inprocedendo" è anche giudice del fatto ed ha il "potere-dovere" diesaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale"potere-dovere" è necessario -non essendo il predetto vizio rilevabile "exofficio"- che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementiindividuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesameNumero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti irequisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza delricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare ladedotta violazione processuale (cfr.

Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170del 23/01/2004; id.

Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id.

Sez. 3,Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id.

Sez. 3, Sentenza n. 1221 del23/01/2006; id.

Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id.

Sez. 3,Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id.

Sez,.

L, Sentenza n. 488 del14/01/2010; id.

Sez.

L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id.

Sez. 3,Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5036 del28/03/2012; id.

Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id.

Sez. 5,Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id.

Sez.

L, Sentenza n. 896 del17/01/2014).4.3 La censura è, altresì, infondata con riferimento alla pretesaviolazione dell’omesso contraddittorio preventivo, considerato che per itributi non armonizzati non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, ungeneralizzato vincolo del contraddittorio endoprocedimentale salvo leipotesi nelle quali risulti specificatamente sancito (cfr. Cass.SS.UU.24823/2015 secondo cui in materia di tributi "non armonizzati"l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di attivare con il contribuente ilcontraddittorio endoprocedimentale in tutti i casi in cui tale obbligo risultisancito da specifiche norme, pena l'invalidità dell'atto di accertamento; intema di tributi "armonizzati", invece, qualora venga violato l'obbligo delcontraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazionefinanziaria, l'atto di accertamento è invalido in ogni caso, trovando direttaapplicazione il diritto dell'Unione Europea): ipotesi tra le quali non sonocompresi i contributi consortili per i quali il procedimento amministrativoprevede una forma di conoscenza generalizzata attraverso l’affissione delPiano di classifica presso l’albo pretorio dei comuni ricadenti nelcomprensorio consortile.Numero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/20265.

Con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione degli artt. 111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., 36, comma2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 24 della Cost., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c. sostenendo che ildecisum della Commissione sia viziato anche in termini di motivazione perla scarsa intelligibilità dell’iter logico seguito dal Giudice di seconde cureche, ictu oculi, si sarebbe espresso con argomentazioni non idonee arivelare la "ratio decidendi" in violazione degli artt. 111 Cost., comma 6,132 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/92.5.1 Il motivo è infondato.5.2 E’ orientamento consolidato di questa Corte che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). le Sezioni Unite della Corte hannochiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilNumero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.

U. 03/11/2016, n. 22232; conf.:Cass.

Sez.

U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016.

I medesimi concettigiuridici sono espressi da Cass. Sez.

U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez.

U.09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez.

U. 18/04/2018, n. 9557 [p.3.5.]).5.3 Nel caso di specie, la ratio decidendi della sentenza impugnata,come già espressamente riportata trattando i primi due motivi del ricorso,rende esplicito ed intellegibile l’iter logico-giuridico della pronuncia che sipone all’evidenza al di sopra del c.d. minino costituzionale.

Il che esclude,in radice, la fondatezza della prospettata censura di nullità della sentenzaper motivazione apparente.6.

In definitiva il ricorso va rigettato.7.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza in riferimento alrapporto processuale ricorrente/controricorrente, mentre nulla va dispostoin favore dell’altra parte perché rimasta intimata.8.

Visto l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida inEuro 1.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e agli accessori di legge;Numero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della SezioneTributaria il 3/12/2025 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19321/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 1 SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA].G.E.T. [OSCURATO:PERSONA] E TRIBUTI-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 451/2023depositata il 20/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mosse dall’impugnazioneda parte della ricorrente dell’avviso di pagamento dal [OSCURATO:PERSONA] di BonificaUgento e [OSCURATO:PERSONA], per un importo di Euro 2.742,00 relativo a presunticontributi di bonifica per l'anno 2015.Numero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/20262. La società contestava la legittimità della pretesa, sostenendol'insussistenza di benefici fondiari diretti e specifici sugli impiantifotovoltaici di sua proprietà, collocati su terreni di terzi in locazione.Eccepiva, inoltre, la mancata approvazione del Piano generale di bonificaprevisto dalla L.R. Puglia n. 4/2012, art. 3 e 13, e il difetto dimotivazione e contraddittorio dell'avviso di pagamento.3. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce accoglieva il ricorso,annullando l'avviso di pagamento per il mancato assolvimento dell'oneredella prova da parte del [OSCURATO:PERSONA] e per l'insussistenza del beneficiofondiario diretto e specifico.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello contro la sentenza di primo grado,sostenendo la legittimità del Piano di classifica e la presunzione divantaggio diretto e immediato per gli immobili inclusi nel perimetro dicontribuenza.5. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia accoglieval'appello del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il Piano di classifica fosse sufficienteper presumere il beneficio fondiario e che la mancata adozione del Pianogenerale di bonifica non inficiasse la legittimità della pretesa impositiva.6. La ricorrente impugna la sentenza di secondo grado in cassazione,affidandosi a quattro motivi.7. Il consorzio ha depositato controricorso.8. L’altra intimata non ha depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'inammissibilità globale delgravame formulata dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente in merito al fatto che ilricorso si limiterebbe a genericamente sollecitare una rivalutazione delleprove in atti. Va evidenziato, in proposito, come i motivi di censuraappaiano sufficientemente specifici e, pertanto, meritevoli di singolaanalisi al fine d'accertarne, nei termini che seguono, ammissibilità efondatezza in relazione ai profili prettamente giuridici ad essi sottesi.Numero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/20262. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 2697 c.c., ora art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/92in relazione all’art. 860 c.c., nonché dell’art. 10, R.D. 215/1933, della L.R.Puglia n. 4/2012, artt. 3 e 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3,assumendo che la Commissione non abbia fatto corretta applicazione deiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di oneredella prova della fondatezza dei contributi consortili, allorquando haaccolto l’appello del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che fosse sufficiente ai fini dellalegittimità della pretesa (quale unico strumento previsto) il piano diclassifica depositato in atti dal [OSCURATO:PERSONA], pur in presenza della specificacontestazione in atti da parte della società contribuente di siffatto pianoper la mancata approvazione del piano generale di Bonifica previsto dallalegge regionale Puglia (n 4/2012, art. 3 e 13) .3. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’artt. 857 e 860 c.c., dell’art. 10 del R.D. n. 215/1933, enonché art. 2697 c.c., 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/92 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. nonché per motivazione apparente in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., assumendo che il giudice di appelloavesse erroneamente applicato alla fattispecie in causa gli artt. 860 c.c. e10 RD 215/1933 oltre che l’art. 2697 c.c. - ed ora l’art. 7, comma 5 bis,D.Lgs. 546/92 – mancando agli atti la prova da parte del [OSCURATO:PERSONA], inpresenza della specifica contestazione in atti della mancata approvazionedel piano di bonifica, di benefici di tipo fondiario incidenti direttamente sulbene fondiario di proprietà della società, ovvero i pannelli fotovoltaici, nonimbullonati, collocati su terreni di terzi soggetti.3.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamenteconnessi in relazione ai presupposti applicativi dell’imposizione tributaria atitolo di contributi consortili, sono inammissibili sotto diversi profili.3.2. Nel caso in esame la sentenza impugnata, ancorchè abbia dapprimaaffermato la presunzione del beneficio fondiario in dipendenzaNumero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’inclusione degli immobili della contribuente nel perimetro dicontribuenza nonostante la specifica contestazione del piano di classificaper la mancata approvazione del Piano Generale di bonifica, si è poi fattacarico di accertare in concreto, con apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità, la sussistenza di benefici diretti especifici di difesa idraulica in favore degli immobili di proprietà dellaricorrente, ossia degli impianti fotovoltaici che insistono su fondiricompresi nel perimetro di contribuenza.3.3. Così apprezzata la ratio decidendi della sentenza impugnata, risultapalese che le violazioni di legge prospettate nei motivi in esame,accomunate dalla prospettata erronea applicazione da parte del giudice diappello della regola di ripartizione dell’onere probatorio in tema divantaggi fondiari legittimanti la pretesa impositiva, non si confrontano conle ragioni della decisione, considerato che il giudice di appello haevidenziato come fosse emerso in concreto che gli immobili dellacontribuente, in ragione della loro caratteristiche e ubicazione, traesserovantaggio dall’attività del [OSCURATO:PERSONA], negando rilievo, con apprezzamentoriservato al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, allerisultanze documentali versate in atti dalla società ricorrente, in ragionedella genericità degli accertamenti e del lasso di tempo trascorso rispettoal periodo di imposta.3.4. Ne consegue che le censure in questione, non dialogando con ildecisum, non superano il vaglio di ammissibilità (vedi Cass.27811/2022).3.5. Oltre a ciò, l’inammissibilità di tali motivi si appalesa, in ragionedell’apprezzamento in concreto operato dal giudice di merito in relazionealla sussistenza di vantaggi fondiari in favore degli immobili dellacontribuente, anche per l’illegittimo ricorso al canone di censura di cuiall’art.360 n. 3 c.p.c., considerato che la ricorrente, pur deducendoapparentemente la violazione della regola di ripartizione dell’onere dellaprova e il difetto di prova dei vantaggi fondiari da parte del [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n.8758). Con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente nonpuò rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).3.6. Quanto, infine, alla dedotta apparenza della motivazione sul punto,sotto il profilo di cui all’art.360 n.4 c.p.c., l’inammissibilità della censurarisulta dalla sua incompatibilità logico-giudica con le prospettate violazionidi legge che presuppongono, invece, l’intellegibilità dell’iter logico giuridicodella sentenza, a prescindere dalla correttezza delle soluzioni giuridicheadottate, fermo restando che anche tale preteso difetto motivazionale èrivolto in modo inammissibile alla rivalutazione di elementi probatori edocumentali acquisiti in giudizio in vista di una rivisitazionedell’accertamento di fatto compito dal giudice di merito, non consentita,però, nella presente sede.4. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza peromessa pronuncia sui motivi di impugnazione riproposti nellecontrodeduzioni della Società in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. sostenendo che la Corte di II gradoNumero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026avesse omesso di pronunciarsi sul difetto di motivazione e contraddittoriodell’avviso di pagamento riproposti in sede di controdeduzioni in appello,limitandosi a esaminare la questione del Piano di classifica e del beneficiofondiario e considerando tali motivi erroneamente assorbiti.4.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.4.2 Ancorchè la CTR abbia, in violazione del principio affermato daquesta Corte (vedi tra le più recenti Cass. SS.UU. 24172/2025;cass.12834/2022), omesso di pronunciarsi sulle questioni del difetto dimotivazione dell’avviso di pagamento e sul difetto del contraddittoriopreventivo, ritenendole erroneamente assorbite in applicazione delprincipio della ragione più liquida di merito che non opera nel caso diquestioni preliminari che attengono alla validità dell’atto impositivo, vatuttavia osservato che l’atto impugnato del presente giudizio è costituitoda un mero avviso di pagamento (avviso bonario) di cui la ricorrente nonha riportato l’integrale contenuto, per consentire alla Corte, in ossequio alprincipio di autosufficienza del ricorso, di verificare preliminarmentel’ammissibilità del motivo. Non può venire in soccorso alla parte ricorrentela qualificazione giuridica del vizio di legittimità come "error in judicandode jure procedendi" -in relazione al quale la Corte è anche "giudice delfatto", potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali delfascicolo di merito-, dovendo distinguersi, anche nell'ambito del vizio dilegittimità attinente l'attività processuale ex art. 360 1°comma n. 4)c.p.c., la fase di ammissibilità da quella -cronologicamente successiva-relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte diCassazione, allorquando sia denunciato un vizio per "errores inprocedendo" è anche giudice del fatto ed ha il "potere-dovere" diesaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale"potere-dovere" è necessario -non essendo il predetto vizio rilevabile "exofficio"- che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementiindividuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesameNumero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti irequisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza delricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare ladedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3,Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3,Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez,. L, Sentenza n. 488 del14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3,Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5036 del28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5,Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del17/01/2014).4.3 La censura è, altresì, infondata con riferimento alla pretesaviolazione dell’omesso contraddittorio preventivo, considerato che per itributi non armonizzati non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, ungeneralizzato vincolo del contraddittorio endoprocedimentale salvo leipotesi nelle quali risulti specificatamente sancito (cfr. Cass.SS.UU.24823/2015 secondo cui in materia di tributi "non armonizzati"l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di attivare con il contribuente ilcontraddittorio endoprocedimentale in tutti i casi in cui tale obbligo risultisancito da specifiche norme, pena l'invalidità dell'atto di accertamento; intema di tributi "armonizzati", invece, qualora venga violato l'obbligo delcontraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazionefinanziaria, l'atto di accertamento è invalido in ogni caso, trovando direttaapplicazione il diritto dell'Unione Europea): ipotesi tra le quali non sonocompresi i contributi consortili per i quali il procedimento amministrativoprevede una forma di conoscenza generalizzata attraverso l’affissione delPiano di classifica presso l’albo pretorio dei comuni ricadenti nelcomprensorio consortile.Numero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/20265. Con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione degli artt. 111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., 36, comma2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 24 della Cost., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c. sostenendo che ildecisum della Commissione sia viziato anche in termini di motivazione perla scarsa intelligibilità dell’iter logico seguito dal Giudice di seconde cureche, ictu oculi, si sarebbe espresso con argomentazioni non idonee arivelare la "ratio decidendi" in violazione degli artt. 111 Cost., comma 6,132 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/92.5.1 Il motivo è infondato.5.2 E’ orientamento consolidato di questa Corte che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). le Sezioni Unite della Corte hannochiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilNumero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.:Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concettigiuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U.09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p.3.5.]).5.3 Nel caso di specie, la ratio decidendi della sentenza impugnata,come già espressamente riportata trattando i primi due motivi del ricorso,rende esplicito ed intellegibile l’iter logico-giuridico della pronuncia che sipone all’evidenza al di sopra del c.d. minino costituzionale. Il che esclude,in radice, la fondatezza della prospettata censura di nullità della sentenzaper motivazione apparente.6. In definitiva il ricorso va rigettato.7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in riferimento alrapporto processuale ricorrente/controricorrente, mentre nulla va dispostoin favore dell’altra parte perché rimasta intimata.8. Visto l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida inEuro 1.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e agli accessori di legge;Numero registro generale 19321/2023Numero sezionale 8346/2025Numero di raccolta generale 7831/2026Data pubblicazione 31/03/2026ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della SezioneTributaria il 3/12/2025 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07831/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris