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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 12213/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Casal di Principe (CE), il 18/02/1962, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 19/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice del rinvio - a seguito dell'annullamento, da parte della Sez. 1 della Cassazione con sentenza n. 833 del 2019, dell'ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 22/06/2018 - ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in anni diciannove di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale determinato la pena in aumento per la ritenuta continuazione in maniera del tutto apodittica e senza indicare a quali parametri valutativi si è attenuta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, in sede di rinvio, riconosciuta la continuazione tra i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli, irrevocabile in data 19/06/2017, e quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di Firenze, irrevocabile il 25/05/2010, ha individuato in anni dodici di reclusione la pena base per il più grave delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, ed in anni sette di reclusione ed euro 20.000,00 di multa la pena a titolo di aumento per la continuazione in riferimento al reato satellite di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990.

Tale aumento per la continuazione è stato determinato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con particolare riferimento alla personalità del reo, per come enucleabile dalle stesse sentenze irrevocabili per le quali è stato chiesto il riconoscimento del medesimo disegno criminoso, avendo, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] riportato condanna per un delitto associativo in tema di stupefacenti, avendo egli commesso, nel medesimo periodo di tempo, anche il reato satellite di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990.

Tale motivazione appare adeguata ai principi espressi da Sez.

U, n. 47127 del 24/06/221, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269 che, in particolare, ha affermato che "...il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore." Come sottolineato dal massimo consesso nomofilattico nella motivazione della pronuncia citata, va evidenziato il principio - che viene in rilievo nel caso in esame - secondo cui la determinazione delle pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, va effettuata nel rispetto del criterio di proporzionalità reciproca.

Il che implica che la motivazione dia conto delle ragioni per le quali si è pervenuti alla specifica quantificazione in riferimento all'aumento di pena per la continuazione in ordine al reato satellite, nel senso che il giudice non può - almeno che non giustifichi il diverso trattamento - adottare criteri contraddittori rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena base, incorrendo, altrimenti, nel vizio di motivazione.

A fronte di un ricorso del tutto generico sul punto, la motivazione, seppure sintetica, adottata dal provvedimento in esame, dà conto della proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato, dimostrando, quindi un uso corretto uso del potere discrezionale esercitato, avendo come parametro valutativo la personalità del reo.

Nel caso di specie, infatti, la pena base è stata fissata in anni dodici di reclusione per il delitto associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, quindi in misura di poco superiore al minimo edittale, pari ad anni dieci di reclusione, mentre l'aumento per la continuazione - sulla base dell'esplicito riferimento alla personalità del reo - è stata individuata in anni sette di reclusione, in misura di poco superiore al minimo edittale per la fattispecie di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, pari ad anni sei di reclusione.

In conclusione, nel caso del reato continuato esaminato, dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge come siano stati rispettato i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; come non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; come, infine, sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati, attraverso l'individuazione del criterio - tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. - della personalità del reo, su cui si è fondato l'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice.

Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Casal di Principe (CE), il 18/02/1962, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 19/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice del rinvio - a seguito dell'annullamento, da parte della Sez. 1 della Cassazione con sentenza n. 833 del 2019, dell'ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 22/06/2018 - ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in anni diciannove di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale determinato la pena in aumento per la ritenuta continuazione in maniera del tutto apodittica e senza indicare a quali parametri valutativi si è attenuta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte territoriale, in sede di rinvio, riconosciuta la continuazione tra i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli, irrevocabile in data 19/06/2017, e quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di Firenze, irrevocabile il 25/05/2010, ha individuato in anni dodici di reclusione la pena base per il più grave delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, ed in anni sette di reclusione ed euro 20.000,00 di multa la pena a titolo di aumento per la continuazione in riferimento al reato satellite di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990. Tale aumento per la continuazione è stato determinato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con particolare riferimento alla personalità del reo, per come enucleabile dalle stesse sentenze irrevocabili per le quali è stato chiesto il riconoscimento del medesimo disegno criminoso, avendo, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] riportato condanna per un delitto associativo in tema di stupefacenti, avendo egli commesso, nel medesimo periodo di tempo, anche il reato satellite di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990. Tale motivazione appare adeguata ai principi espressi da Sez. U, n. 47127 del 24/06/221, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269 che, in particolare, ha affermato che "...il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore." Come sottolineato dal massimo consesso nomofilattico nella motivazione della pronuncia citata, va evidenziato il principio - che viene in rilievo nel caso in esame - secondo cui la determinazione delle pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, va effettuata nel rispetto del criterio di proporzionalità reciproca. Il che implica che la motivazione dia conto delle ragioni per le quali si è pervenuti alla specifica quantificazione in riferimento all'aumento di pena per la continuazione in ordine al reato satellite, nel senso che il giudice non può - almeno che non giustifichi il diverso trattamento - adottare criteri contraddittori rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena base, incorrendo, altrimenti, nel vizio di motivazione. A fronte di un ricorso del tutto generico sul punto, la motivazione, seppure sintetica, adottata dal provvedimento in esame, dà conto della proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato, dimostrando, quindi un uso corretto uso del potere discrezionale esercitato, avendo come parametro valutativo la personalità del reo. Nel caso di specie, infatti, la pena base è stata fissata in anni dodici di reclusione per il delitto associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, quindi in misura di poco superiore al minimo edittale, pari ad anni dieci di reclusione, mentre l'aumento per la continuazione - sulla base dell'esplicito riferimento alla personalità del reo - è stata individuata in anni sette di reclusione, in misura di poco superiore al minimo edittale per la fattispecie di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, pari ad anni sei di reclusione. In conclusione, nel caso del reato continuato esaminato, dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge come siano stati rispettato i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; come non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; come, infine, sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati, attraverso l'individuazione del criterio - tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. - della personalità del reo, su cui si è fondato l'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il
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