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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01554/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 13718 /20 2 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , per procura in calce al ricorso, da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2 -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaron. 1388/2023, depositata il 13 novembre2023. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convennero [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Giudice di Pace di Squillace, chiedendone la condanna a rimuovere, o quantomeno a spostare, un palo della rete telefonica (con cavi e sistemi di ancoraggio) che questa aveva installato, in assenza di un valido provvedimento ablatorio, su un terreno di loro proprietà, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Catanzaro, del quale era stata affermata la competenza dal primo giudice adìto, respinse la domanda.

2. Il successivo appello degli eredi Sorrentino seguì identica sorte.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro rilevò che il palo telefonico era stato, in effetti, originariamente apposto in assenza di qualsiasi autorizzazione, e mantenuto sul fondo contro il volere dei proprietari.

In seguito, tuttavia, la dante causa degli appellanti aveva sottoscritto un contratto di utenza telefonica con [OSCURATO:SOCIETA]., accettando le condizioni generali di contratto che prevedevano l’obbligo, da parte sua, di consentire all’esercente il servizio di telefonia l’installazione nel suo fondo dei sostegni necessari a fornirlo; ciò che, del resto, era previsto dalla disciplina del servizio stesso, recata dal d.lgs. n. 259 del 2003.

Così escluso il diritto degli appellanti alla rimozione del palo, i giudici distrettuali rilevarono poi, quanto alla domanda risarcitoria, che la facoltà di installazione dei sostegni necessari a fornire il servizio non vale a costituire un diritto di servitù in favore del gestore, in assenza di titolo; nondimeno, gli eredi Sorrentino non avevano dato prova dei pregiudizi asseritamente patiti.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:SOCIETA]., che nel frattempo ha mutato la propria denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]., non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., nonché violazione del D.M. n. 197 del 1997, dell’art. 21 e degli artt. 232 e 233 del d.P.R. n. 156 del 1973 e degli artt. 90, 91 e 92 del d.lgs. n. 259 del 2003.

Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il sistema di supporto dei cavi telefonici installato nel 1997 senza il consenso dei proprietari, sostenendo che il perfezionamento del contratto di utenza, avvenuto nel 2008, ne implicasse accettazione da parte della loro dante causa.

L’opera, infatti, per tutto il periodo antecedente a tale contratto – cioè a far data dal 1997, anno in cui era stata realizzata –aveva servito esclusivamente utenze di terzi, e doveva così ritenersi realizzata sine titulo; il medesimo difetto investiva poi anche il periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale, avvenuta nel 2011 per effetto del decesso dell’utente.

I ricorrenti, in ogni caso, richiamano i precedenti di questa Corte secondo i quali il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l’attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003.

2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 7, del d.lgs. n. 259 del 2003, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

I ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia, da parte dei giudici d’appello, sulla loro domanda subordinata, volta a ottenere la condanna allo spostamento del palo e dei sostegni a spese del gestore, e ciò quantunque, per indirizzo interpretativo consolidato, l’esercente del servizio telefonico è tenuto alla riallocazione degli impianti, a proprie spese anche in caso di servitù regolarmente costituita e quindi, a fortiori, anche quando la servitù non esiste.

3. Infine, con il terzo mezzo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2056, 2059 e 2697 c.c., assumendo che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la prova del danno loro derivato dall’installazione sine titulo ignorando le prove testimoniali acquisite in primo grado e, in ogni caso, contravvenendo al principio secondo cui l’occupazione illegittima di una proprietà immobiliare altrui determina un danno in re ipsa, la cui liquidazione può essere disposta in via equitativa laddove non sia possibile dimostrarne il preciso ammontare.

4. Il primo motivo è fondato, restando in tale statuizione assorbito lo scrutinio dei restanti.

La sentenza impugnata ha ritenuto legittimo il mantenimento del sostegno necessario a fornire il servizio di telefonia, sul presupposto che esso servisse anche l’utenza della dante causa degli odierni ricorrenti, valorizzando le clausole del contratto di abbonamento e le previsioni del d.lgs. n. 259 del 2003.

Tale impostazione non è conforme al quadro normativo in materia di apposizione di impianti di telecomunicazione sulla proprietà privata.

4.1. Gli artt. 90 e 91 del citato decreto legislativo distinguono, infatti, tra le mere limitazioni legali della proprietà — che consentono il passaggio senza appoggio di fili e cavi, nonché l’accesso per installazione e manutenzione degli impianti necessari all’utenza dell’immobile — e i casi in cui, in mancanza del consenso del proprietario, è necessario procedere alla costituzione di una servitù mediante provvedimento ablatorio.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la gratuità dell’appoggio e del passaggio delle condutture sulla proprietà privata è configurabile solo quando gli impianti siano destinati “esclusivamente” al servizio dell’utente proprietario del fondo; diversamente, qualora essi servano anche immobili di terzi, è indispensabile il consenso del proprietario o, in sua assenza, l’attivazione delle procedure espropriative, essendo configurabile un diritto reale di uso pubblico gravante sul bene (così, fra le altre, Cass. 19/2/2021, n. 4517 ; in precedenza, Cass.2/12/1998, n. 12245).

4.2. Nel caso di specie è pacifico che l’installazione del palo e dei relativi cavi in appoggio da parte del gestore del servizio telefonico abbiano servito, a partire dal 2008, non solo l’utenza della dante causa dei ricorrenti, ma anche quelle di altri immobili vicini, al cui servizio le opere erano state, per vero, esclusivamente destinate nel periodo precedente, a far data dalla loro realizzazione nel 1997.

Ne consegue che l’installazione, eseguita senza il consenso del proprietario e senza ricorso alle procedure previste dagli artt. 91 e 92 del d.lgs. n. 259 del 2003, non può ritenersi legittima.

Come questa Corte ha rilevato,infatti, «le clausole del contratto di abbonamento – comunque riferite al collegamento della sola utenza dell’abbonato –non possono surrogare il necessario consenso per un impianto destinato anche a terzi». (così Cass. 12/1/2022, n.788).

5. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, con assorbimento dei restanti, e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al giudice a quo in diversa composizione per un riesame della vicenda alla luce del principio indicato, oltreché per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglieil ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 13718 /20 2 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , per procura in calce al ricorso, da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2 -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaron. 1388/2023, depositata il 13 novembre2023. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convennero [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Giudice di Pace di Squillace, chiedendone la condanna a rimuovere, o quantomeno a spostare, un palo della rete telefonica (con cavi e sistemi di ancoraggio) che questa aveva installato, in assenza di un valido provvedimento ablatorio, su un terreno di loro proprietà, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Catanzaro, del quale era stata affermata la competenza dal primo giudice adìto, respinse la domanda. 2. Il successivo appello degli eredi Sorrentino seguì identica sorte. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro rilevò che il palo telefonico era stato, in effetti, originariamente apposto in assenza di qualsiasi autorizzazione, e mantenuto sul fondo contro il volere dei proprietari. In seguito, tuttavia, la dante causa degli appellanti aveva sottoscritto un contratto di utenza telefonica con [OSCURATO:SOCIETA]., accettando le condizioni generali di contratto che prevedevano l’obbligo, da parte sua, di consentire all’esercente il servizio di telefonia l’installazione nel suo fondo dei sostegni necessari a fornirlo; ciò che, del resto, era previsto dalla disciplina del servizio stesso, recata dal d.lgs. n. 259 del 2003. Così escluso il diritto degli appellanti alla rimozione del palo, i giudici distrettuali rilevarono poi, quanto alla domanda risarcitoria, che la facoltà di installazione dei sostegni necessari a fornire il servizio non vale a costituire un diritto di servitù in favore del gestore, in assenza di titolo; nondimeno, gli eredi Sorrentino non avevano dato prova dei pregiudizi asseritamente patiti. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:SOCIETA]., che nel frattempo ha mutato la propria denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]., non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., nonché violazione del D.M. n. 197 del 1997, dell’art. 21 e degli artt. 232 e 233 del d.P.R. n. 156 del 1973 e degli artt. 90, 91 e 92 del d.lgs. n. 259 del 2003. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il sistema di supporto dei cavi telefonici installato nel 1997 senza il consenso dei proprietari, sostenendo che il perfezionamento del contratto di utenza, avvenuto nel 2008, ne implicasse accettazione da parte della loro dante causa. L’opera, infatti, per tutto il periodo antecedente a tale contratto – cioè a far data dal 1997, anno in cui era stata realizzata –aveva servito esclusivamente utenze di terzi, e doveva così ritenersi realizzata sine titulo; il medesimo difetto investiva poi anche il periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale, avvenuta nel 2011 per effetto del decesso dell’utente. I ricorrenti, in ogni caso, richiamano i precedenti di questa Corte secondo i quali il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l’attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003. 2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 7, del d.lgs. n. 259 del 2003, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. I ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia, da parte dei giudici d’appello, sulla loro domanda subordinata, volta a ottenere la condanna allo spostamento del palo e dei sostegni a spese del gestore, e ciò quantunque, per indirizzo interpretativo consolidato, l’esercente del servizio telefonico è tenuto alla riallocazione degli impianti, a proprie spese anche in caso di servitù regolarmente costituita e quindi, a fortiori, anche quando la servitù non esiste. 3. Infine, con il terzo mezzo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2056, 2059 e 2697 c.c., assumendo che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la prova del danno loro derivato dall’installazione sine titulo ignorando le prove testimoniali acquisite in primo grado e, in ogni caso, contravvenendo al principio secondo cui l’occupazione illegittima di una proprietà immobiliare altrui determina un danno in re ipsa, la cui liquidazione può essere disposta in via equitativa laddove non sia possibile dimostrarne il preciso ammontare. 4. Il primo motivo è fondato, restando in tale statuizione assorbito lo scrutinio dei restanti. La sentenza impugnata ha ritenuto legittimo il mantenimento del sostegno necessario a fornire il servizio di telefonia, sul presupposto che esso servisse anche l’utenza della dante causa degli odierni ricorrenti, valorizzando le clausole del contratto di abbonamento e le previsioni del d.lgs. n. 259 del 2003. Tale impostazione non è conforme al quadro normativo in materia di apposizione di impianti di telecomunicazione sulla proprietà privata. 4.1. Gli artt. 90 e 91 del citato decreto legislativo distinguono, infatti, tra le mere limitazioni legali della proprietà — che consentono il passaggio senza appoggio di fili e cavi, nonché l’accesso per installazione e manutenzione degli impianti necessari all’utenza dell’immobile — e i casi in cui, in mancanza del consenso del proprietario, è necessario procedere alla costituzione di una servitù mediante provvedimento ablatorio. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la gratuità dell’appoggio e del passaggio delle condutture sulla proprietà privata è configurabile solo quando gli impianti siano destinati “esclusivamente” al servizio dell’utente proprietario del fondo; diversamente, qualora essi servano anche immobili di terzi, è indispensabile il consenso del proprietario o, in sua assenza, l’attivazione delle procedure espropriative, essendo configurabile un diritto reale di uso pubblico gravante sul bene (così, fra le altre, Cass. 19/2/2021, n. 4517 ; in precedenza, Cass.2/12/1998, n. 12245). 4.2. Nel caso di specie è pacifico che l’installazione del palo e dei relativi cavi in appoggio da parte del gestore del servizio telefonico abbiano servito, a partire dal 2008, non solo l’utenza della dante causa dei ricorrenti, ma anche quelle di altri immobili vicini, al cui servizio le opere erano state, per vero, esclusivamente destinate nel periodo precedente, a far data dalla loro realizzazione nel 1997. Ne consegue che l’installazione, eseguita senza il consenso del proprietario e senza ricorso alle procedure previste dagli artt. 91 e 92 del d.lgs. n. 259 del 2003, non può ritenersi legittima. Come questa Corte ha rilevato,infatti, «le clausole del contratto di abbonamento – comunque riferite al collegamento della sola utenza dell’abbonato –non possono surrogare il necessario consenso per un impianto destinato anche a terzi». (così Cass. 12/1/2022, n.788). 5. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, con assorbimento dei restanti, e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al giudice a quo in diversa composizione per un riesame della vicenda alla luce del principio indicato, oltreché per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
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