CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16388/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la Cancelleria della Corte di cassazione , rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 5874/2020depositata in data 1.12.2020; N. 16388/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Campaniaaveva rigettato l’appello dalla stessa avanzato avverso la sentenza n. 2366/2019, emessa dalla C.T.P. di Caserta, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad avviso di accertamento notificatole, per l’anno 2015, ai fini IVA; -la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che la controricorrente, prima dell’odierna adunanza camerale, ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio; Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso