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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15339/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (?i Ritenuto che i primi due motivi, con cui il ricorrente contesta, rispettivamente, l'erronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. per essere stata riconosciuta la contestata recidiva reiterata e per essere stata confermata una pena distante dal minimo edittale, sono inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già devolute con l'appello e adeguatamente e correttamente valutate dalla sentenza impugnata, la cui non illogica motivazione non viene in alcun modo intaccata dalle doglianze in questa sede reiterate, non potendo questa Corte sostituire la propria valutazione sul punto a quella effettuata dal giudice di merito; Considerato che è del pari inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, avendo la sentenza non illogicamente argomentato - senza che questa Corte possa procedere ad una rivalutazione delle prove - come il denaro trovato in possesso dell'imputato fosse provento dell'attività di spaccio di stupefacenti in corso al momento dell'arresto, condotta sostanzialmente contestatagli e chiaramente ritenuta dal giudice di appello senza che il ricorrente abbia al proposito eccepito l'immutazione del fatto, avendo peraltro avuto la possibilità di difendersi sul punto ed avendo concretamente mostrato di accettare il contradditorio sostenendo la mancanza di prova circa la pertinenzialità tra il denaro e precedenti cessioni, con conseguente esclusione di una violazione del diritto di difesa che in questa sede non viene peraltro dedotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (?i Ritenuto che i primi due motivi, con cui il ricorrente contesta, rispettivamente, l'erronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. per essere stata riconosciuta la contestata recidiva reiterata e per essere stata confermata una pena distante dal minimo edittale, sono inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già devolute con l'appello e adeguatamente e correttamente valutate dalla sentenza impugnata, la cui non illogica motivazione non viene in alcun modo intaccata dalle doglianze in questa sede reiterate, non potendo questa Corte sostituire la propria valutazione sul punto a quella effettuata dal giudice di merito; Considerato che è del pari inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, avendo la sentenza non illogicamente argomentato - senza che questa Corte possa procedere ad una rivalutazione delle prove - come il denaro trovato in possesso dell'imputato fosse provento dell'attività di spaccio di stupefacenti in corso al momento dell'arresto, condotta sostanzialmente contestatagli e chiaramente ritenuta dal giudice di appello senza che il ricorrente abbia al proposito eccepito l'immutazione del fatto, avendo peraltro avuto la possibilità di difendersi sul punto ed avendo concretamente mostrato di accettare il contradditorio sostenendo la mancanza di prova circa la pertinenzialità tra il denaro e precedenti cessioni, con conseguente esclusione di una violazione del diritto di difesa che in questa sede non viene peraltro dedotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15339/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris