CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 28523/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34368-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ricorso R.G.N.34368/2019 Cron. Rep. Ud.18/09/2024 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 661/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2019 R.G.N. 163/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA]. Coop, ai sensi delD.Lgs. nr. 276 del 2003, art. 29, al pagamento di contributi , sanzioni e interessi, per il periodo e nella misura indicati nella parte dispositivadella sentenza nr. 661 del 2019; avverso tale pronuncia , la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi ; ha resistito l'INPS con controricorso. Sono rimaste intimate le altre parti di cui all’epigrafe; nelle more della decisione, parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, avendo preso atto di una recente pronuncia di questa Corte che, su analogo contenzioso , ha disatteso le tesi difensive qui proposte; chiamata la causa all'adunanza camerale del 18.9. 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA]: la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata - come nella specie - alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (così, tra le tante, Cass. nr. 23327 del 2024; Cass. nr. 13923 del 2019); pertanto, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile; sussistono, tuttavia, ragioni per compensare integralmente, nei rapporti con l’INPS, le spese del giudizio di legittimità , così come chiesto dal rinunciante.Nulla deve provvedersi in relazione alle altre parti; non trova applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione,l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 , nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. nr. 228del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, (così, ex multis, Cass.nr. 23327 del 2024 cit.); PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimitànei confronti della parte controri