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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 26204/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di L'AQUILAsollevato con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dila competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquilaper gli altri reati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 04 febbraio 2026 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bari ha sollevato conflitto con il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, declinando la propria competenzaterritoriale a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMichelangelo [OSCURATO:PERSONA], per essere competente il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di L'Aquila.Quest'ultimo, adito per il rinvio a giudizio dei tre soggetti unitamente ad altriimputati, aveva emesso sentenza di incompetenza territoriale limitatamente aireati contestati ai predetti, ritenendo più gravi e risalenti nel tempo i reati di cuiall'art. 512-bis cod. pen. da costoro commessi nel circondario di Foggia, edaveva trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dipen., con conseguente competenza funzionale della Procura distrettuale, li avevatrasmessi al Procuratore presso il Tribunale di Bari.Il G.i.p. del Tribunale di Bari, adito per il rinvio a giudizio, ha ritenuto piùgrave, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.indicato dal G.i.p. del Tribunale di L'Aquila, bensì quello di cui agli artt. 644,commi 1 e 5, e 416-bis.1, cod. pen., avente pena edittale più elevata stanteanche la contestazione di due aggravanti ad effetto speciale, ed essendo il reatopiù risalente nel tempo in quanto commesso a Pescara dal marzo/aprile 2018.Quanto ai due coimputati, ai quali sono ascritti solo due reati di cui all'art.512-bis cod. pen. commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ha ritenutoapplicabili, ai fini della competenza territoriale, gli artt. 12 e 16 cod. proc. pen.,con attrazione degli stessi da parte del delitto più grave.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto attribuirsi lacompetenza al G.i.p. del Tribunale di Foggia per i soli reati contestati aicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e al G.i.p. delTribunale di L'Aquila per gli altri reati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto proposto è ammissibile, sussistendo una situazione in cui duegiudici hanno contemporaneamente ricusato di prendere cognizione deimedesimi fatti, attribuiti alle medesime persone.In particolare il G.i.p. del Tribunale di L'Aquila e quello del Tribunale di Barihanno declinato la propria competenza in relazione al reato di cui all'art. 512-biscod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA],commesso a Torremaggiore, a quello di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato aMichelangelo [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], commesso in SanPaolo di Civitate, e in relazione ai molti reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA],commessi da solo o in concorso con imputati diversi da quelli sopra indicati, interritori diversi.2.

Il criterio attributivo della competenza territoriale, nel caso di unapluralità di reati commessi dal medesimo imputato in località diverse, soggettealla competenza territoriale di più autorità giudiziarie, deve essere individuatoalla luce della connessione tra detti reati, ai sensi degli artt. 12 e ss. cod. proc.pen.L'art. 12 cod. proc. pen. stabilisce la sussistenza della connessione nel casodi un reato commesso da più persone in concorso tra loro o nel caso di più reaticommessi dalla stessa persona, uniti dalla continuazione o da una connessioneteleologica.

In tali casi, l'art. 16 cod. proc. pen. stabilisce che la competenza perterritorio, in caso di uguale competenza per materia, appartiene al giudicecompetente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, a quellocompetente per il primo reato.I molti reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] risultano commessi in territori dicompetenza dei Tribunali di L'Aquila, Foggia, Pescara e Grosseto, ma allo statonon emerge tra loro una unicità di disegno criminoso, ad eccezione dei reati per iquali è contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che attesta,quanto meno nella presente fase processuale, una identica finalità posta allabase delle varie condotte delittuose.

Emerge invece, perché esplicitamentecontestata, la connessione teleologica del reato di cui agli artt. 582, 585 cod.pen., commesso in Pianella il 28/09/2021, con il delitto di tentata estorsionecontestato come commesso nella medesima data e nella medesima località.2.1.

La competenza per i reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto,essere attribuita in virtù dell'art. 12 cod. proc. pen. limitatamente ai reaticontestati ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 14) della richiesta di rinvio a giudizioemessa dalla DDA della Procura presso il Tribunale di Bari, essendo allo statoravvisabile solo tra questi una connessione teleologica o una unicità di disegnocriminoso.Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., stante la pluralità di località dicommissione di tali delitti, la competenza territoriale deve essere individuata inrelazione al reato più grave, da intendersi come quello punito con pena edittalepiù elevata (vedi Sez. 6, n. 52550 del 22/11/2016, Rv. 268689).

Tra i reatisopra indicati, quello avente la pena edittale più elevata è il delitto di cui all'art.644, commi 1 e 5, cod. pen., contestato ai capi 1), 3) e 6) della predettarichiesta di rinvio a giudizio, in quanto punito, stante l'aggravante contestata,con la reclusione sino a quindici anni e la multa sino a 45.000 euro, penaulteriormente aumentata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

In relazione a talitre delitti, di pari gravità, la competenza deve essere attribuita al giudicecompetente per il primo reato commesso, quindi al giudice competente per ilreato contestato al capo 1), in quanto commesso in Pescara a partire dai mesi dimarzo/aprile 2018.La competenza per i reati sopra elencati, cioè quelli contestati ai capi 1), 2),3), 4), 5), 6), 9) e 14) della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla DDA dellaProcura presso il Tribunale di Bari, che spetta, per i criteri detti, al G.i.p. delTribunale di Pescara, deve pertanto essere attribuita al G.i.p. del Tribunale diL'Aquila stante la contestazione, ad esclusione del solo reato di cui al capo 5),dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che comporta la competenzafunzionale della Procura distrettuale, e del Giudice per le indagini preliminari delTribunale presso cui questa è insediata.2.2.

La competenza per gli altri reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA], ritenutinon legati ai precedenti da una ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 cod.proc. pen., deve invece essere attribuita ai rispettivi Tribunali competenti perterritorio.Conseguentemente, per i reati di cui ai capi 11) e 12) della richiesta di rinvioa giudizio emessa dalla DDA della Procura presso il Tribunale di Bari, lacompetenza deve essere attribuita al G.i.p. del Tribunale di Foggia, essendo talireati commessi in due diverse località comprese nel circondario di dettoTribunale.Per i reati di cui ai capi 7), 10) e 13) della medesima richiesta, lacompetenza deve essere attribuita al G.i.p. del Tribunale di Pescara in quanto,non essendo contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e nonsussistendo, per i motivi detti, la vis attractiva dei reati attribuiti alla competenzadel G.i.p. del Tribunale distrettuale, è competente per essi il Tribunale ordinariodel luogo di loro consumazione.Per il reato di cui al capo 8) della medesima richiesta, infine, la competenzadeve essere attribuita al G.i.p. del Tribunale di Grosseto, stante la suaconsumazione in una località compresa nel circondario di questo.3.

Con riferimento ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e a MichelangeloSaverio [OSCURATO:PERSONA], ai capi 11) e 12) della richiesta di rinvio a giudizio emessa dallaDDA della Procura presso il Tribunale di Bari, deve essere confermata lacompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Foggia.Sussiste, per essi, la connessione stabilita dall'art. 12, comma 1, lett. a),cod. proc. pen., trattandosi di due delitti commessi da ciascuno dei predettiimputati in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; tale connessione, però, non incide sullaragione per lo spostamento della competenza rispetto a quella derivante dalluogo di consumazione del reato, anche con riferimento alla persona delcoimputato il giudice competente è il G.i.p. del Tribunale di Foggia, cherappresenta, anche per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], ilgiudice naturale precostituito per legge.4.

Il conflitto proposto deve, pertanto, essere deciso mediante la separatadegli atti a ciascuno degli Uffici G.i.p. indicati come competenti, e restituzionedegli atti, in originale, al Tribunale di L'Aquila.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di L'Aquila -[OSCURATO:PERSONA] GIP per i reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 14; del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] GIP per i reati di cui ai capi 11 e 12; del Tribunale di Pescara - UfficioGIP per i reati di cui ai capi 7, 10 e 13; del Tribunale di Grosseto - [OSCURATO:PERSONA] GIP peril reato di cui al capo 8.Ordina la trasmissione di copia degli atti ai Tribunali di Foggia, di Pescara edi Grosseto, nonché la restituzione degli atti, in originale, al Tribunale di L'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di L'AQUILAsollevato con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dila competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquilaper gli altri reati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 04 febbraio 2026 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bari ha sollevato conflitto con il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, declinando la propria competenzaterritoriale a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMichelangelo [OSCURATO:PERSONA], per essere competente il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di L'Aquila.Quest'ultimo, adito per il rinvio a giudizio dei tre soggetti unitamente ad altriimputati, aveva emesso sentenza di incompetenza territoriale limitatamente aireati contestati ai predetti, ritenendo più gravi e risalenti nel tempo i reati di cuiall'art. 512-bis cod. pen. da costoro commessi nel circondario di Foggia, edaveva trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dipen., con conseguente competenza funzionale della Procura distrettuale, li avevatrasmessi al Procuratore presso il Tribunale di Bari.Il G.i.p. del Tribunale di Bari, adito per il rinvio a giudizio, ha ritenuto piùgrave, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.indicato dal G.i.p. del Tribunale di L'Aquila, bensì quello di cui agli artt. 644,commi 1 e 5, e 416-bis.1, cod. pen., avente pena edittale più elevata stanteanche la contestazione di due aggravanti ad effetto speciale, ed essendo il reatopiù risalente nel tempo in quanto commesso a Pescara dal marzo/aprile 2018.Quanto ai due coimputati, ai quali sono ascritti solo due reati di cui all'art.512-bis cod. pen. commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ha ritenutoapplicabili, ai fini della competenza territoriale, gli artt. 12 e 16 cod. proc. pen.,con attrazione degli stessi da parte del delitto più grave.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto attribuirsi lacompetenza al G.i.p. del Tribunale di Foggia per i soli reati contestati aicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e al G.i.p. delTribunale di L'Aquila per gli altri reati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto proposto è ammissibile, sussistendo una situazione in cui duegiudici hanno contemporaneamente ricusato di prendere cognizione deimedesimi fatti, attribuiti alle medesime persone.In particolare il G.i.p. del Tribunale di L'Aquila e quello del Tribunale di Barihanno declinato la propria competenza in relazione al reato di cui all'art. 512-biscod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA],commesso a Torremaggiore, a quello di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato aMichelangelo [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], commesso in SanPaolo di Civitate, e in relazione ai molti reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA],commessi da solo o in concorso con imputati diversi da quelli sopra indicati, interritori diversi.2. Il criterio attributivo della competenza territoriale, nel caso di unapluralità di reati commessi dal medesimo imputato in località diverse, soggettealla competenza territoriale di più autorità giudiziarie, deve essere individuatoalla luce della connessione tra detti reati, ai sensi degli artt. 12 e ss. cod. proc.pen.L'art. 12 cod. proc. pen. stabilisce la sussistenza della connessione nel casodi un reato commesso da più persone in concorso tra loro o nel caso di più reaticommessi dalla stessa persona, uniti dalla continuazione o da una connessioneteleologica. In tali casi, l'art. 16 cod. proc. pen. stabilisce che la competenza perterritorio, in caso di uguale competenza per materia, appartiene al giudicecompetente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, a quellocompetente per il primo reato.I molti reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] risultano commessi in territori dicompetenza dei Tribunali di L'Aquila, Foggia, Pescara e Grosseto, ma allo statonon emerge tra loro una unicità di disegno criminoso, ad eccezione dei reati per iquali è contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che attesta,quanto meno nella presente fase processuale, una identica finalità posta allabase delle varie condotte delittuose. Emerge invece, perché esplicitamentecontestata, la connessione teleologica del reato di cui agli artt. 582, 585 cod.pen., commesso in Pianella il 28/09/2021, con il delitto di tentata estorsionecontestato come commesso nella medesima data e nella medesima località.2.1. La competenza per i reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto,essere attribuita in virtù dell'art. 12 cod. proc. pen. limitatamente ai reaticontestati ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 14) della richiesta di rinvio a giudizioemessa dalla DDA della Procura presso il Tribunale di Bari, essendo allo statoravvisabile solo tra questi una connessione teleologica o una unicità di disegnocriminoso.Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., stante la pluralità di località dicommissione di tali delitti, la competenza territoriale deve essere individuata inrelazione al reato più grave, da intendersi come quello punito con pena edittalepiù elevata (vedi Sez. 6, n. 52550 del 22/11/2016, Rv. 268689). Tra i reatisopra indicati, quello avente la pena edittale più elevata è il delitto di cui all'art.644, commi 1 e 5, cod. pen., contestato ai capi 1), 3) e 6) della predettarichiesta di rinvio a giudizio, in quanto punito, stante l'aggravante contestata,con la reclusione sino a quindici anni e la multa sino a 45.000 euro, penaulteriormente aumentata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. In relazione a talitre delitti, di pari gravità, la competenza deve essere attribuita al giudicecompetente per il primo reato commesso, quindi al giudice competente per ilreato contestato al capo 1), in quanto commesso in Pescara a partire dai mesi dimarzo/aprile 2018.La competenza per i reati sopra elencati, cioè quelli contestati ai capi 1), 2),3), 4), 5), 6), 9) e 14) della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla DDA dellaProcura presso il Tribunale di Bari, che spetta, per i criteri detti, al G.i.p. delTribunale di Pescara, deve pertanto essere attribuita al G.i.p. del Tribunale diL'Aquila stante la contestazione, ad esclusione del solo reato di cui al capo 5),dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che comporta la competenzafunzionale della Procura distrettuale, e del Giudice per le indagini preliminari delTribunale presso cui questa è insediata.2.2. La competenza per gli altri reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA], ritenutinon legati ai precedenti da una ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 cod.proc. pen., deve invece essere attribuita ai rispettivi Tribunali competenti perterritorio.Conseguentemente, per i reati di cui ai capi 11) e 12) della richiesta di rinvioa giudizio emessa dalla DDA della Procura presso il Tribunale di Bari, lacompetenza deve essere attribuita al G.i.p. del Tribunale di Foggia, essendo talireati commessi in due diverse località comprese nel circondario di dettoTribunale.Per i reati di cui ai capi 7), 10) e 13) della medesima richiesta, lacompetenza deve essere attribuita al G.i.p. del Tribunale di Pescara in quanto,non essendo contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e nonsussistendo, per i motivi detti, la vis attractiva dei reati attribuiti alla competenzadel G.i.p. del Tribunale distrettuale, è competente per essi il Tribunale ordinariodel luogo di loro consumazione.Per il reato di cui al capo 8) della medesima richiesta, infine, la competenzadeve essere attribuita al G.i.p. del Tribunale di Grosseto, stante la suaconsumazione in una località compresa nel circondario di questo.3. Con riferimento ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e a MichelangeloSaverio [OSCURATO:PERSONA], ai capi 11) e 12) della richiesta di rinvio a giudizio emessa dallaDDA della Procura presso il Tribunale di Bari, deve essere confermata lacompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Foggia.Sussiste, per essi, la connessione stabilita dall'art. 12, comma 1, lett. a),cod. proc. pen., trattandosi di due delitti commessi da ciascuno dei predettiimputati in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; tale connessione, però, non incide sullaragione per lo spostamento della competenza rispetto a quella derivante dalluogo di consumazione del reato, anche con riferimento alla persona delcoimputato il giudice competente è il G.i.p. del Tribunale di Foggia, cherappresenta, anche per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], ilgiudice naturale precostituito per legge.4. Il conflitto proposto deve, pertanto, essere deciso mediante la separatadegli atti a ciascuno degli Uffici G.i.p. indicati come competenti, e restituzionedegli atti, in originale, al Tribunale di L'Aquila. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di L'Aquila -[OSCURATO:PERSONA] GIP per i reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 14; del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] GIP per i reati di cui ai capi 11 e 12; del Tribunale di Pescara - UfficioGIP per i reati di cui ai capi 7, 10 e 13; del Tribunale di Grosseto - [OSCURATO:PERSONA] GIP peril reato di cui al capo 8.Ordina la trasmissione di copia degli atti ai Tribunali di Foggia, di Pescara edi Grosseto, nonché la restituzione degli atti, in originale, al Tribunale di L'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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