Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 33813/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza pronunciata in data 08/05/2025 dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello di Milano, preso atto della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla quantificazione della pena, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 13/09/2023, ha applicato all'imputato, ritenendola congrua, la pena concordata dalle parti.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto vizio di motivazione per non avere, la Corte di appello di Milano, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.

3.1. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

4. Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma totalmente generica e apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cpd. proc. pen..

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza pronunciata in data 08/05/2025 dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello di Milano, preso atto della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla quantificazione della pena, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 13/09/2023, ha applicato all'imputato, ritenendola congrua, la pena concordata dalle parti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto vizio di motivazione per non avere, la Corte di appello di Milano, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito. 3.1. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 4. Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma totalmente generica e apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cpd. proc. pen.. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 33813/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris